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Sentenza

Vendita di beni di consumo - Difetto di conformità – Sostituzione o riparazione ...
Vendita di beni di consumo - Difetto di conformità – Sostituzione o riparazione impossibile o eccessivamente onerosa - Azione volta al solo risarcimento del danno.
Cassazione  SEZ. II
SENTENZA 20 GENNAIO 2020, N. 1082
In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta alla eliminazione dei vizi ed una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l'esistenza dei vizi lamentati dal consumatore e, al contempo, l'eccessiva onerosità dell'intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa).

Si richiamano:
a) Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 1992: In tema di risoluzione del contratto di compravendita per l'esistenza di vizi redibitori sono distinte e vanno considerate autonomamente l'obbligazione di restituzione del prezzo e quella di risarcimento del danno; la prima, infatti, rappresenta l'effetto restitutorio della cosiddetta azione redibitoria che prescinde totalmente dalla colpa del venditore e configura un debito di valuta, giacché fin dall'origine ha per oggetto una somma di danaro; l'azione di risarcimento del danno, invece, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra inoltre la colpa del venditore e configura un debito di valore.
b)Sez. 2, Sentenza n. 15481 del 2001:Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.
c)Sez. 3 - , Sentenza n. 14775 del 2019:In tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).
Avv. Antonino Sugamele

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