Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risoluzione del contratto
Gli artt. 1490e 1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ.,vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 25 settembre 2013 n. 21949
12-04-2020 20:11
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