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Sentenza

Violenza sessuale su minore: la Corte di Appello di Catanzaro ritiene responsabi...
Violenza sessuale su minore: la Corte di Appello di Catanzaro ritiene responsabili gli autori e i loro genitori.
Il ricorso in appello: i genitori del violentatore
Il giudizio civile di primo grado, anche alla luce dei riscontri probatori già emersi nel
corso del procedimento penale minorile, si è concluso con la conferma:
a) che l'episodio di violenza in oggetto, perpetrato ai danni di una minore di tredici
anni, non poteva considerarsi “come un fatto isolato, ma come strettamente
connesso ad una personalità” del convenuto, giovane “incline alla violenza ed alla
sopraffazione degli altri”;
b) che esso andava considerato, “a sua volta, il frutto di un'educazione non
adeguata” impartita dai genitori al sedicenne.
Ebbene, tale ultimo punto ha fatto pendere la decisione del giudicante sulla
affermazione, in punto di responsabilità civile, di una colpa concorrente dei genitori
del giovane violentatore per i fatti illeciti da questi commessi.
Secondo il Tribunale, infatti (opinione condivisa in toto dalla Corte territoriale), la
responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei minori, ai sensi dell'art. 2048 c.c.,
può concorrere con quella degli stessi minori, fondata sull'art. 2043 c.c., se capaci di
intendere e volere.
Ebbene, nel caso in commento, tanto l'autore dell'illecito doveva reputarsi legittimato
passivo nel procedimento civile (essendo ormai maggiorenne all'epoca della
proposizione del giudizio e ritenuto pienamente capace di comprendere il disvalore
delle proprie azioni), quanto dovevano reputarsi tali anche i suoi genitori ai sensi
dell'art. 2048 c.c.: ma non più quali genitori esercenti la potestà sul minore, bensì, in
proprio ed in via diretta.
Il primo comma della norma ora richiamata, come noto, recita infatti: “il padre e la
madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli
minori non emancipati, o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.
Questa, pertanto, è da intendersi a norma civilistica di riferimento ove si ritenga che
il fatto illecito compiuto dal minore sia la manifestazione di una carenza educativa da
parte dei genitori.
Tanto è vero che la colpa ad essi ascrivibile, in tal caso, viene definita: “culpa in
educando”, ad intendere che gli illeciti compiuti possono derivare da oggettive
carenze educative, caratterizzate dal mancato rispetto, da parte del minore, delle
regole di coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui questi si
trovi ad operare.
E trattasi di una responsabilità genitoriale diretta, per fatto proprio, per non avere,
con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla colpa dei
genitori, peraltro presunta (ove la presunzione, iuris tantum, concerne appunto un
difetto di educazione).
Ancor più precisamente, cioè, per una concreta applicazione di detta ipotesi di
responsabilità:
a) non è sufficiente la semplice commissione del fatto illecito;
b) è necessaria una condotta direttamente ascrivibile ai genitori, che si caratterizzi
per la violazione dei precetti di cui all'art. 147 c.c. (ai sensi del quale articolo sui
genitori incombe non solo l'obbligo di mantenere, ma anche di istruire e di educare i
figli, esercitando su di questi la necessaria vigilanza), e rispetto alla quale, in seno
alla struttura dualistica dell'illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità,
rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante;
c) perché se ne possa predicare la sussistenza, occorre essere in presenza di una
colpa “specifica”, non essendo all'uopo sufficiente una colpa soltanto generica,
attesa anche la presunzione di una “praesumptio iuris tantum” della sua esistenza:
così che il genitore potrà dirsi liberato soltanto attraverso la positiva dimostrazione di
una rigorosa osservanza dei precetti di cui al menzionato art. 147 c.c..
Ciò significa che in punto di ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di
responsabilità ex art. 2048, comma 1, c.c.:
a) il danneggiato dovrà meramente provare che il fatto illecito è stato commesso dal
minore, e che per tale fatto si è subito un danno;
b) i genitori convenuti dovranno provare di non avere potuto impedire il fatto (come
richiede il terzo comma del medesimo art. 2048 c.c.), assicurando cioè la positiva
dimostrazione di avere osservato i precetti loro imposti dall'art. 147 c.c.
relativamente ai doveri verso i figli (ivi compreso l'obbligo di educare la prole).
Occorrerà, cioè, da parte dei genitori, fornire la prova liberatoria positiva di avere
impartito al figlio minore una buona educazione (ossia, di avergli insegnato gli
strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane affettivamente
significative per la migliore realizzazione della propria personalità), e di avere
esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni
sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.
La Suprema Corte ha anzi ripetutamente chiarito che, in mancanza di prova
contraria, l'inadeguatezza dell'educazione impartita dai genitori ai figli minori (e della
vigilanza su di essi esercitata) ben può desumersi dalle modalità con cui è posto in
essere lo stesso fatto illecito, che possono fungere da indicatori del grado di maturità
e di educazione del minore conseguenti al mancato adempimento, da parte dei
genitori, dei doveri indicati al sopra citato art. 147 c.c..
Sul punto del dovere di vigilanza, tuttavia, il giudice reatino ha voluto chiarire, altresì,
che esso va inteso in senso relativo e non assoluto.
Cioè, non serve dimostrare una ininterrotta e personale presenza del genitore
accanto al figlio minorenne “allorchè, avuto riguardo, da un lato, all'età del minore in
relazione alla sua indole e al conveniente grado di educazione e di maturazione
raggiunto, e, dall'altro, alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di
muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita
esterna alla famiglia, facendo ragionevolmente presumere che non siano fonte di
pericolo per il predetto e per i terzi”.
Tutto ciò doverosamente precisato e chiarito, tornando alla fattispecie in esame, il
Tribunale non ha ritenuto raggiunta dai genitori del violentatore la prova liberatoria
positiva “di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di
esso una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari,
all'età, al carattere e all'indole del minore”.
Anzi, alla luce delle evenienze istruttorie già citate, l'episodio di violenza in oggetto
perpetrato dal giovane non poteva dunque, in alcun modo, considerarsi come un
fatto isolato, bensì come strettamente connesso ad una personalità incline alla
violenza ed alla sopraffazione degli altri, che è a sua volta, appunto, il frutto di
un'educazione non adeguata.
Il giudice di merito non ha ritenuto prova favorevole ai genitori neppure il contenuto
della relazione socio familiare predisposta nel corso del procedimento minorile: se è
pur vero, infatti, si legge in sentenza, che gli autori della suddetta relazione hanno
dato atto che “i genitori del giovane sono sembrate persone in grado di svolgere in
maniera adeguata il proprio ruolo educativo e consentire allo stesso di perseguire i
propri obiettivi di positiva integrazione sociale e lavorativa”, è altrettanto vero,
secondo la Corte di Appello, che detta relazione era stata predisposta dopo circa tre
anni dai fatti di causa.
Per tali ragioni, non è stato ritenuto possibile trarre la prova positiva che i genitori del
minore accusato di un così grave reato avessero dato al figlio una buona
educazione ed avessero esercitato su di lui una vigilanza adeguata già all'epoca
della perpetrazione dell'illecito consumatosi molti anni prima.
Avv. Antonino Sugamele

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