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Sentenza

Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Obbligo, assunto con il contr...
Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Obbligo, assunto con il contratto di compravendita, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi dal costruttore - Portata - Fondamento.
Cassazione SEZ. II
SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2020, N. 3058 
La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte "per relationem" di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti.

Si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5657 del 2015: L'obbligo, assunto con il contratto di acquisto di un'unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio che sarà predisposto dal costruttore non vale a conferire a quest'ultimo il potere di redigere un qualunque regolamento, né può comportare l'approvazione di un regolamento attualmente inesistente, atteso che solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto di uno specifico regolamento, già esistente, consente di considerarlo, "per relationem", parte di tale atto.
Avv. Antonino Sugamele

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