ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE. Facoltà da esercitare al momento del pagamento - Sussistenza - Esercizio successivo - Condizioni - Estinzione per prescrizione - Inconfigurabilità.
Cassazione civile SEZ. I ORDINANZA 12 FEBBRAIO 2021, N. 3644 -L'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 2005: Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore), di cui all'art. 1194 c.c., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi.
30-07-2021 11:10
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