Alunna cade scendendo dallo scuolabus. Scuola e Comune responsabili dei danni.
Tribunale di Napoli, sentenza 15 giugno 2021 n. 5610
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6506 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015, trattenuta in decisione nell'udienza del 16/03/2021, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
D.C.P., nata a T. del G. il (...), C.F. (...) e T.A.P., nata a T. del G. il (...), C.F. (...), entrambe residenti in T. del G. alla Via V. D., 17 ed elett.te dom.te in Napoli alla Salita Porteria San Raffaele, 6 presso lo studio dell'Avv. Cristina Castellano (C.F. (...)) che le rappresenta e difende in virtù di procura depositata telematicamente unicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- ATTORI -
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Istituto Tecnico e Commerciale per Geometri "E. Pantaleo" di Torre del Greco (NA), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. (...)), presso i cui uffici è domiciliato alla via A. Diaz, n. 11 FAX (...) - PEC: napoli@mailcert.avvocaturastato.it..
- CONVENUTO -
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI (P.I. (...)), subentrata alla Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 7 aprile 2014, n. 56, in persona del Sindaco Metropolitano p.t., L.D.M., rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Massimo Marsico C.F. (...), giusta procura generale per notar G.D.C. del (...) Rep. (...) Racc.(...) e contestuale elezione di domicilio in Napoli alla Piazza Matteotti 1 presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli, Fax (...) - PEC: aldodifalco@avvocati.napoli.legalmail.it; mauriziomassimo.marsico@ordineavvocati ta.it;
- CONVENUTO -
COMUNE DI TORRE DEL GRECO - c.f. (...) - in persona del Sindaco p.t. Dott. G.P. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo (c.f. (...)) dell'Avvocatura Comunale, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.nappo@forotorre.it.
- TERZO CHIAMATO -
U.A. SPA, C.F. (...), già denominata F.S. SpA, società incorporante la: U.A. SpA (così modificata la denominazione della U.A.), la Compagnia di A.M. SpA, la P.F. SpA, il tutto con effetto dal 6/1 /14; giusta atto di fusione del 31/12/ 13 per Notar T. di B. rep. (...) race. (...), con sede in B., Via S., 45, in persona del suo procuratore adnegotia doti E.F., munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 13 /7/2011 in autentica Notaio Tommaso Gherardi di Bologna, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64, presso gli avv.ti Faustino Manfredonia, (C.F. (...)) e Claudio Manfredonia (C.F. (...)), che la rapp.tano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1. Il presente processo è stato introdotto a seguito della riassunzione del giudizio già proposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con atto di citazione notificato in data 16.7.2014 ed in ordine al quale lo stesso Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.
1.2. La signora D.C.P. quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore all'epoca dei fatti, e divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, T.A.P., costituitasi in sede di riassunzione, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri E. Pantaleo di Torre del Greco - Succursale di Via A. De Gasperi -, e la Provincia di Napoli per sentirli condannare al risarcimento del danno alla persona patito dall'allora minore T.A.P., per il sinistro occorso in data 17.09.2013, alle ore 8,00 circa.
Le istanti espongono che la sig.ra T.A.P., alunna dell'Istituto "E. Pantaleo" di Torre del Greco, nello scendere dal pulmino scivolava su un tombino, ricoperto di acqua e fogliame, sito sul manto stradale del viale antistante l'edificio scolastico subendo danni alla persona di cui invocano il ristoro.
1.3. Nelle more della pendenza del giudizio, parte attrice ha accettato, quale acconto sul maggiore avere, la somma di Euro 4.360,00 offerta dalla U. S.p.A., terzo chiamato in causa dal M.I.U.R. e pertanto chiede, previo accertamento della responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e/o dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri E. Pantaleo di Torre del Greco - Succursale di Via A. De Gasperi -, e/o della Provincia di Napoli nella causazione del sinistro de quo, ai, sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., la condanna di essi convenuti, in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento delle lesioni subite dalla signora T.A.P., quantificate nella complessiva somma di Euro 17.267,41, quale differenza tra la somma di Euro 21.613,41 pari alla quantificazione del danno biologico, secondo le tabelle ministeriali, la somma di Euro 4.346,00, ricevuta a titolo di offerta trattenuta solo quale acconto sul maggiore avere.
1.4. La Città Metropolitana di Napoli, subentrata ope legis all'Amministrazione Provinciale di Napoli a decorrere dall'1.1.2015, costituitasi in giudizio eccepisce l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.
1.5. Il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca (nonché l'Istituto Tecnico e Commerciale per Geometri "E. Pantaleo" di Torre del Greco), dopo aver resistito alla domanda attorea sostenendone l'infondatezza ha chiamato in causa il Comune di Torre del Greco sul presupposto del difetto di "legittimazione" (recte titolarità) passiva risarcitoria, essendo unico responsabile dei danni lamentati il Comune di Torre del Greco.
1.6. Il Ministero convenuto ha inoltre provveduto alla chiamata in causa della U. S.p.A. al fine di essere manlevata dall'obbligazione risarcitoria in forza della polizza infortuni contratta con la compagnia.
1.7. Quest'ultima, anch'essa costituitasi in giudizio resiste sia alla domanda d'accertamento della responsabilità dell'assicurata, sia alla domanda di manleva.
2.1. La domanda attorea è fondata. Occorre preliminarmente rilevare che la domanda attorea di risarcimento del danno deve intendersi estesa (ciò peraltro si desume anche dal tenore delle conclusioni attoree rassegnate, sebbene nella comparsa conclusionale con indicazione di subordinazione) anche alla chiamata in causa del Comune di Torre del Greco, trovando applicazione al caso in esame il principio di diritto in base al quale nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di esclusivo responsabile o di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'istante, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (cfr. Cass. nn. 5057/2010, 12598/2015; v., da ultimo, Cass. n. 11815/16 in motivazione)
2.2. Invero la chiamata effettuata dal MIUR va qualificata come chiamata operata nei confronti del terzo non a titolo di garanzia, ma quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla pretesa dell'attore, con conseguente estensione automatica dell'originaria domanda attorea al terzo chiamato e la possibilità d'emettere una pronunzia di condanna del terzo chiamato direttamente e senza necessità di richiesta dell'attore (ex pluribus Cass. 24.4.01 n. 6026, 4.3.00 n. 2471, 4.6.99 n. 5522, 9.4.99 n. 3474, 23.11.98n. 11855) - anche disattendendo l'eventuale volontà contraria di questi, che pur potrebbe vantar ragioni per preferire d'avere quale debitore della prestazione dovutagli l'originario convenuto piuttosto che il terzo chiamato (cfr. cfr. Cass. n. 20610/2011, Cass. n. 12317/2011, Cass. n. 5057/2010).
2.3. Va altresì rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico per le ragioni espresse da giurisprudenza di legittimità consolidata e qui condivisa, come riassunte da Cass. n. 19158/2012, di cui si riportano di seguito le più significative argomentazioni: "Qualora si tratti di scuola pubblica, riscontata la responsabilità dell'insegnate, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione. E invero, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione (cfr. Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906; Cass. n. 3 marzo 2010, n. 5607, Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346). È stato in proposito segnatamente evidenziato che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimento di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - sì trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttiva e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza. In sostanza il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante - attuato e specificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ama come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), le quali agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato. In tale stringente e consequenziale prospettiva l'affermazione che il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti, è del tutto coerente alle premesse (omissis), come lo è l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non l'Istituto. (omissis) Viene però effettuata dalla difesa della medesima parte anche l'invocazione - non chiara - del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole nell'operato della Pubblica Amministrazione, in concreto derivante dal comportamento preprocessuale dell'Istituto appellante nonché nella sua non contestazione in primo grado del vizio ora denunciato per la prima volta. L'affidamento incolpevole nella legittimazione passiva di un soggetto evocato in azione risarcitoria non pare avere precedenti e risulta privo di fondamento. (omissis) La scelta di chi convenire in giudizio un soggetto è poi autonoma dell'attore, assistito da una difesa tecnica qualificata, e la costituzione inizialmente senza eccezioni del convenuto non è tale dal creare alcun affidamento, in quanto atto ex post rispetto all'iniziativa attorea; del resto ritenere diversamente porterebbe all'inoperatività assoluta del principio di rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno, del difetto di legittimazione passiva".
2.4. Fatte tali premesse, va osservato che gli eventi accertati nel presente processo sono i seguenti.
In data 17 settembre 2013 alle 08,00 circa la (all'epoca) minore T.A.P., allieva dell'dell' Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri E. Pantaleo di Torre del Greco - Succursale di Via A. De Gasperi, dove frequentava il quarto anno, si trovava all'interno del viale antistante l'edificio scolastico del predetto istituto, allorquando nello scendere dal pulmino che ogni mattina la portava a scuola, scivolava a causa di un tombino completamente ricoperto d'acqua e fogliame, che si trova nei pressi dell'ingresso della scuola. In particolare la ragazza cadeva, subito dopo la discesa dal pulmino, lungo un viale antistante la scuola e che serviva da sosta per i pulmini che accompagnavano i ragazzi e da accesso alla scuola oltre che ad altre abitazioni che sono poste in uno stabile che sta prima della scuola. (cfr. teste L.L.: "posso riferire che la momento della caduta della ragazza mi trovavo all'inizio del vialetto che porta alla scuola a circa 5 o 6 metri dalla unto di caduta ed ho visto la ragazza proprio mentre cadeva; posso riferire che quest'ultima è caduta quando era appena scesa al pulmino ed ha perso l'equilibrio in quanto ha messo il piede sopra un tombino ricoperto di foglie, la ragazza scivolò perché pioveva, si trattava di un tombino in ferro o ghisa... ciò è avvenuto all'entrata della scuola"; teste A.M.: "posso riferire che al momento della caduta della ragazza mi trovavo all'interno dello stesso pulmino, poco dietro di lei, in quanto mi ero fermata per pagare il conducente del pulmino; anche io prendevo il pulmino tutte le mattine con A.P. che abita vicino casa mia e facevamo lo stesso tragitto; ho visto A.P. proprio mentre cadeva; posso riferire che quest'ultima è caduta quando era appena scesa dal pulmino ed ha perso l'equilibrio in quanto ha messo il piede sopra un tombino che era scivoloso in quanto c'erano delle foglie che lo ricoprivano e pioveva; si trattava di un tombino in ferro o ghisa, rispetto alle foto attoree che mi si mostrano preciso che il punto in cui la ragazza è caduta è raffigurato nella foto posta a destra... Riguardo allo stabile dove è posto il viale posso riferire che lo stesso è composto da due edifici simmetrici il primo è ad uso abitativo ed il secondo è costituito dalla scuola" cfr. teste A.C.: "posso riferire che al momento della caduta della ragazza mi trovavo all'ingresso della scuola che stavo aspettando A.P. che è una mia amica nonché compagna di classe, mi trovavo all'inizio della discesa dove si fermano i pulmini e ho visto A.P. proprio mentre cadeva; posso riferire che quest'ultima è caduta una volta scesa al pulmino su un tombino ricoperto di foglie, non ricordo se pioveva; il tombino si trovava sulla strada e non sul marciapiede, non era una aiuola ma un tombino in ferro; il vialetto dove è caduta A.P. porta sia alla scuola che ad altre abitazioni che sono poste in uno stabile che sta prima della scuola sulla discesa"; cfr. teste B.G.: "premetto che nel giorno indicato al capitolo mi trovavo sulle scale di entrata della scuola di cui al capitolo in quanto ero uno degli incaricati al controllo del flusso di entrata degli alunni; ho visto la ragazza nel momento in cui era già caduta a terra e posso riferire che la ragazza si trovava semidistesa sul marciapiede... il marciapiede ove ho visto la ragazza in terra fa parte di una via che serve non solo la scuola ma anche delle abitazioni; in particolare un fabbricato simmetrico a dove è posta la scuola dove c'è anche un centro benessere; non so dire se la caduta è avvenuta lungo la discesa dal pulmino ma posso dire che ho visto un pulmino che stava facendo marcia indietro lungo il viale, io ho visto la ragazza in terra che era appena caduta e sono stato il primo a prestarle soccorso insieme ad un'altra persona che non ricordo chi fosse").
2.5. A segiuto della caduta la minore T.A.P. fu soccorsa immediatamente dai compagni nonché dal Professore di Educazione Fisica, B.G., che le applicava del ghiaccio sulla gamba destra e le praticava una fasciatura e successivamente la ragazza fu accompagnata all'Ospedale d S.Anna e SS M. Della Neve di Boscotrecase dove veniva operata per una frattura bi malleolare caviglia dx (cfr. testimonianze e certificazione medica in atti)
2.6. Tale è la ricostruzione fattuale pacificamente emersa all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori, coincidente con quella allegata da parte attrice nell'atto di citazione dovendosi ritenere le testimonianze rese del tutto attendibili avendo descritto puntualmente il luogo del sinistro, la dinamica della caduta, le conseguenze della stessa ed i soccorsi.
2.7. Le contestazioni effettuate dalle parti convenute alla attendibilità delle deposizioni non possono essere ritenute fondate, posto che i rilevi messi in luce attengono ad aspetti marginali delle deposizioni che non scalfiscono la portata complessiva del materiale istruttorio anche di natura documentale che pacificamente conferma la sostanziale dinamica dei fatti come dedotta da parte attrice.
3.1. Ciò posto e sgombrato il campo dalle contestazioni sulla veridicità dell'evento per cui è causa, trovano applicazione, nella presente fattispecie, i seguenti principi affermati in caso di danno procurato dall'alunno a se stesso.
3.2. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. 3^, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. 3^, 20 aprile 2010, n. 9325; Cassazione civile sez. III - 25/02/2016, n. 3695).
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicchè, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. 3^, 17 febbraio 2014, n. 3612).
3.3. Con particolare riferimento alla estensione dell'obbligo di vigilanza in relazione al luogo ove è accaduto l'infortunio, per orientamento assolutamente consolidato della Corte di Cassazione dall'iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).
In particolare un inadempimento dell'Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, e ravvisabile quando l'alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finché l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico (all'interno delle mura dell'edificio: cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016 - in relazione a danno procuratosi dall'alunno all'interno dei locali spogliatoi della palestra -) o nelle sue pertinenze (area che circonda l'edificio e che risulti in titolo di proprietà o godimento all'ente scolastico e venga da questo utilizzata, non soltanto per l'attività didattica ma anche per quella ricreativa od anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso o di uscita dall'edificio scolastico: cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 04/10/2013 - con riferimento a danno procuratosi dall'alunno sul piazzale antistante il cancello di ingresso all'edificio scolastico), e può addirittura estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnate od altro dipendente scolastico (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017 - in relazione a danno subito dal minore che veniva accompagnato dall'insegnante alla fermata del bus -)
3.4. La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160). Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi. L'istituto è dunque tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
E' in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente dovuta (nel senso che trattasi di "contratto di protezione", in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell'istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti v. peraltro Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 577. V. altresì Cass., 28/8/2009, n. 18805) secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico- organizzativa (cfr., con riferimento al medico e alla struttura ospedaliera, Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
Al riguardo, si noti, la scuola è tenuta ad un comportamento diligente consentaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a fortiori in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti potenzialmente autolesivi. Lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno "fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni", e pertanto sin dal momento in cui "con l'apertura dei cancelli" risulta "consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola", e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/10/2013, n.22752).
3.5. All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile nè superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).
3.6. Con particolare riferimento alla responsabilità degli enti locali essa trova fondamento giuridico nella responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc, responsabilità che nella fattispecie è stata invocata dalla parte attrice in ragione della allegazione dell'ubicazione del tombino fognario nel viale di ingresso del fabbricato nel quale è ubicato l'Istituto scolastico E. Pantaleo.
3.7. Come affermato dalla Suprema Corte 'la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato' (Cassazione civile, sez. III, 06/07/2006, n. 15383).
Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente, va affermata la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. anche a carico della pubblica amministrazione per i danni cagionati agli utenti di beni demaniali, salvo che non sia possibile esercitare la custodia mancando un potere di fatto sulla cosa. Imprescindibile per configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è l'esistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo da intendersi come effettivo potere di intervento su di essa che postula la sua disponibilità giuridica e materiale (cfr. Cass. 20.11.2009 n.24530). Infatti la funzione della citata norma è imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, pertanto si intende custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
3.8. Va a questo punto osservato - trattandosi di infortunio verificatosi in un viale di accesso dall'istituto ma comunque di uso promiscuo - che la posizione di garanzia quale custode del tratto ove si è verificato l'infortunio può ricondursi cumulativamente sia a chi abbia la proprietà (e dunque la custodia) dell'istituto scolastico e delle sue zone pertinenziali, sia a chi abbi la custodia dell'area aperta al pubblico transito.
3.9. Sotto il primo profilo va osservato che ai sensi dell'art. 3 L. n. 23 del 1996 spetta agli enti locali in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della L. 8 giugno 1990, n. 142, di provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole. L'obbligo di custodia dei locali e degli arredi della scuola sia a carico dell'ente proprietario ai sensi dell'art.3 della L. n. 23 del 1996 che, in attuazione dell'articolo 14 della L. n. 142 del 1990, riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici dispone che la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta ai Comuni, per le scuole di grado inferiore ed alle Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Inoltre l'ente locale competente è tenuto, per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Infine l'ultimo comma prevede che: "Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico".
Non vi è dubbio che, in coerenza con quanto sopra evidenziato in punto di responsabilità dell'istituto scolastico, l'obbligo di custodia si estenda anche alle pertinenze dell'edificio scolastico ed anche alle aree predisposte per l'utilizzo da parte degli alunni, quale il viale di accesso al plesso scolastico.
3.10. Quando poi - come nel caso di specie - l'utilizzo dell'area di accesso è promiscuo, perché trattasi di area deputata sia all'accesso da parte degli alunni che aperta al pubblico transito, il regime dominicale dell'area (se si natura privata o comunale) è del tutto ininfluente per stabilire la posizione di custodia (o co-custodia) dell'area, posto che l'obbligo di vigilanza e manutenzione gravante sull'amministrazione locale si estende anche alle aree aperte al pubblico transito ma di proprietà privata, come ribadito da Cassazione civile sez. VI - 07/02/2017, n. 3216 per cui "E' in colpa la pubblica amministrazione la quale nè provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, nè provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione".
4.1. Ciò premesso, è evidente la responsabilità concorrente degli enti citati in giudizio. Come detto è emerso che la (all'epoca) minore si infortunò cadendo su un tombino reso scivoloso dalla presenza di fogliame bagnato che lo ricopriva. È di tutta evidenza che l'aver consentito che, nell'area di accesso all'istituto scolastico (ed aperta al pubblico transito, non risultando la stessa interdetta al traffico) ove abitualmente gli alunni venivano lasciati dai pulmini, vi fosse la presenza di fogliame scivoloso e pericoloso, senza provvedere alla pulizia dell'area, costituisce manifesta violazione dei doveri incombenti a vario titolo sui convenuti e terzi chiamati.
4.2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è certamente contrattualmente responsabile per non aver provveduto alla pulizia dell'area di accesso all'istituto scolastico o comunque alla segnalazione della presenza di tale situazione di pericolo e ciò in violazione della propria obbligazione contrattuale di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, non avendo dimostrato il Ministero di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno ed anzi essendo mancata nel più elementare obbligo di pulizia delle zone pertinenziali dell'istituto.
4.3. L'ente provinciale è del pari responsabile quale custode dell'edificio scolastico e delle sue zone pertinenziali, quale il vialetto di accesso all'istituto, potendosi certamente escludersi che l'obbligo di vigilanza del custode sia stato correttamente adempiuto stante la evidente pericolosità del luogo ove è avvenuto il sinistro per l'incolumità degli alunni.
4.4. Il Comune di Torre del Greco è infine corresponsabile per non aver provveduto alla idonea pulizia dell'area aperta al pubblico transito anche dei pulmini che accompagnavano gli alunni a scuola, omettendo pertanto di provvedere alla idonea manutenzione dell'area stessa, resa pericolosa per la presenza di fogliame scivoloso, ciò che appare ancor più grave trattandosi di area utilizzata da minori per l'eccesso all'istituto scolastico.
4.5. Emerge in buona sostanza un concorso di violazioni e omissioni tutte idonee a provocare la situazione di pericolo per l'incolumità degli alunni: nonostante ben tre enti fossero nella posizione di dover vigilare e manutenere l'area ove è avvenuto l'infortunio, nessuno è intervenuto o ha fatto alcunchè - anche mediante segnalazioni - per evitare l'evento dannoso ciò che rende l'evidenza dell'incuria con cui la Pubblica Amministrazione ha operato.
4.6. Nel caso in esame, poi, l'evento dannoso non può essere qualificato né come imprevedibile né come inevitabile. Invero, proprio la evidente assenza di adeguata manutenzione della zona - priva della minima pulizia - rendeva assolutamente prevedibile per tuti i responsabili la creazione della situazione di pericolo, ciò che vale comunque ad escludere la configurabilità del caso fortuito, il quale deve comunque presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità.
4.7. Alla luce degli elementi acquisiti deve pertanto ritenersi che non sussistano nel caso di specie gli estremi del fortuito, non potendosi ritenere imprevedibile la condotta dell'allieva e neppure potendosi assumere correttamente espletati gli obblighi di sorveglianza e custodia.
4.8. Non essendo ravvisabile né un comportamento abnorme né disattento da parte dell'attrice, ne deriva che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcun difetto nell'utilizzo della diligenza esigibile, neanche sotto il profilo del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c..
4.9. Ne consegue che, essendo stati accertati i presupposti, fondanti la responsabilità degli enti interessati, e non avendo gli stessi fornito la prova liberatoria, i convenuti ed il terzo chiamati vanno condannati a risarcire il danno alla alunna.
4.10. Infatti, il principio di cui all'art. 2055 c.c., anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende anche all'ipotesi che uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26 giugno 1995, n. 7231), atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713 e Cass. Civ., Sez. II,19 gennaio 1996, n.418).
4.11. Quanto alla ripartizione della responsabilità tra i danneggianti, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che non può ritenersi implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda (cfr. Cass.Civ., Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8105; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492).
4.12. Nel caso in esame, i convenuti ed il terzo chiamato non hanno svolto domande di accertamento della graduazione delle colpe essendosi limitati a chiedere il rigetto della domanda attorea, ragione per cui non è da pronunziare sulla ripartizione delle responsabilità.
5.1. È altresì provato l'iter traumatologico di T.A.P. la quale, dopo l'infortunio, fu accompagnata dalla madre presso il P.S. del Presidio Ospedaliero ASL Napoli 3 Sud Ospedali riuniti del Golfo Vesuviano in Torre del Greco, dove veniva refertata per: "Frattura diafisaria del perone e del malleolo tibiale dx" con prognosi di giorni 30 s.c. (ref n.2013/55942 del 17.09.2013). Ricoverata presso lo stesso ospedale era sottoposta in data 25.09.2013 a intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, venendo poi dimessa il 30.09.2013 con diagnosi definitiva di "Frattura bimalleolare caviglia dx". I mezzi di sintesi venivano rimossi dopo circa un anno (cfr. consulenza tecnica d'ufficio in atti).
5.2. In ordine alla quantificazione dei danni sono stati lamentati danni sia di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice che di natura patrimoniale.
5.3. Il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, ha evidenziato "Si ritiene che tali esiti permanenti siano da valutarsi nella misura del 6-7% (sei-sette per cento) di danno biologico. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata totale per giorni 30 (trenta) e parziale per giorni 20 (venti) al 50%. Le spese mediche documentate ammontano a Euro 513 (cinquecentotredici) e sono congrue".
5.4. La consulenza, neanche contestata dalle parti, viene condivisa in toto da questo giudicante per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni.
6.1. Passando dunque alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice e principiano da quelli patrimoniali deve essere riconosciuta la somma di Euro 513,00 per spese mediche sostenute.
6.2. Su detta somma, trattandosi di credito risarcitorio e perciò di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del fatto (17.09.2013) sino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Il credito risarcitorio riguardante tale voce all'attualità ammonta pertanto ad Euro 531,47 (Indice alla Decorrenza: 107,2 Indice alla Scadenza: 103,7 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,036 Totale Rivalutazione: Euro 18,47).
6.3. Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale nel caso di specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica - criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290).
6.4. Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2021 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795).
6.5. Chiaramente, l'adozione dei criteri milanesi (che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il quantum risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali) non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di "personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesta come "dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari" (così Cass. Sez III n. 28423/2008)"; dall'altro, "di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale".
6.6. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n. 23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass. 23/02/2016, n. 3505).
6.7. Inoltre nell'invocare l'applicazione di un aumento personalizzato, il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione "non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite", in quanto il danneggiato deve precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino "un pregiudizio maggiore di quello che le medesime lesioni avrebbero provocato ad un'altra persona della stessa età" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 n. 25817).
6.8. Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi (anche in considerazione della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita) che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto).
Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, che già prevedono "una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156) senza necessità di alcuna correzione in termini di personalizzazione.
6.9. In base ad essi, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico Euro 1.798,14
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) Euro 449,54
Punto danno non patrimoniale Euro 2.247,68
Punto base I.T.T. Euro 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile Euro 11.580,00
Danno non patrimoniale risarcibile Euro 14.475,00
Invalidità temporanea totale Euro 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 990,00
Totale danno biologico temporaneo Euro 3.960,00
Spese mediche Euro 531,47
TOTALE GENERALE: Euro 18.966,47
6.10. La domande di risarcimento del danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica, nonché del danno morale patito dalla signora D.C.P., nella qualità di madre dell'allora minore T.A.P. sono manifestamente inammissibili perché introdotte solo in sede di precisazione delle conclusioni.
6.11. Ciò posto, è altresì da considerare che in data 24/04/2014 l'attrice ha percepito dalla compagnia convenuta la somma di Euro 4.346,00,00 a titolo di risarcimento del danno per le lesioni subite, accettata in acconto sulla maggior somma dovuta.
Come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, "Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva" (v. sent. Cass. 31.10.2017 n. 25817; analogamente più di recente ord. Cass. 16.3.2018 n. 6619).
L'importo complessivo ricevuto dalla danneggiata nell'aprile 2014, devalutato alla data dell'illecito (settembre 2013) ammonta ad Euro 4.337,33, somma che va sottratta alla misura del risarcimento come devalutata allo stesso momento (ovvero ad Euro 18.307,40). Ne deriva un complessivo importo ancora dovuto di Euro 13.970,07. All'attrice spettano quindi gli interessi compensativi al saggio legale, reputato equo in ragione dell'andamento del costo della vita negli anni di cui si tratta, saggio da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (Capitale Iniziale: Euro 18.307,40 Data Iniziale: 17/09/2013 Data Finale: 24/04/2014 Indice alla Decorrenza: 107,2 Indice alla Scadenza: 107,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,002 Totale Rivalutazione: Euro 36,61 Totale Colonna Giorni: 219 Totale Interessi: Euro 189,22 Rivalutazione + Interessi: Euro 225,83), e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Capitale Iniziale: Euro 13.970,07 Data Iniziale: 24/04/2013 Data Finale: 30/04/2021 Indice alla Decorrenza: 106,9 Indice alla Scadenza: 103,7 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,039 Totale Rivalutazione: Euro 544,83 Totale Colonna Giorni: 2928 Totale Interessi: Euro 659,30 Rivalutazione + Interessi: Euro 1.204,13).
Ne deriva che il danno complessivamente liquidato in favore della parte attrice ammonta ad 15.400,03.
6.12. Divenuto, con la liquidazione, il debito indennitario obbligazione di valuta, sulla cifra definitivamente liquidata decorrono poi gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6.13. È poi certamente fondata e deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dal Ministero nei confronti di U. con riferimento alla polizza n. 2353/65/103051520 (cfr. fascicolo Avvocatura), trattandosi di contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, la cui validità ed operatività in relazione all'evento dedotto in lite sono fuori dubbio né espressamente negate dalla compagnia assicuratrice, che ha basato le proprie difese unicamente sulla diversa "polizza infortuni" che è ulteriore polizza contratta dal Dicastero convenuto che prevede la liquidazione di un indennizzo in favore degli studenti che subiscano infortuni all'interno della scuola e che costituisce tutela assicurativa che si cumula con quella derivante dalla polizza RC.
6.14. È invece manifestamente inammissibile la domanda proposta da parte attrice nei confronti della U.. Non si comprende per vero se parte istante sorregga tale domanda di condanna sulla base della citata "polizza infortuni" - nel qual caso la domanda sarebbe tardiva perché proposta solo con la comparsa conclusionale e dovendosi applicare il consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516) - oppure sulla base della polizza "responsabilità civile" - nel quale caso la domanda difetterebbe di legittimazione attiva delle istanti poche unico soggetto assicurato è il Ministero convenuto -.
6.15. Sulla base di quanto accertato deve quindi accogliersi la domanda avanzata da parte attrice, con condanna in solido del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Torre del Greco al pagamento, in favore di T.A.P., dell'importo di 15.400,03, oltre alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, ed accogliersi la domanda di manleva avanzata da parte convenuta Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei confronti di U., la quale è tenuta a tenere indenne l'assicurato, oltre che dal pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, anche dalle spese di lite sostenute da parte convenuta per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui all'art. 1917, 3 comma c.c.
6.16. Le spese sostenute dagli attori - da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Castellano - vengono liquidate come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 37 dell' 8 marzo 2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da Euro 5.201 a Euro 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: Euro 1.600,00
Fase decisionale, valore medio: Euro 1.620,00
Compenso tabellare (valori medi) Euro 4.835,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare Euro 4.835,00
Spese generali (15% sul compenso totale) Euro 725,25
Spese imponibili Euro 500,00
Spese esenti ex art. 15, D.P.R. n. 633 del 1972 Euro 274,51
COMPENSO LIQUIDATO Euro 6.334,76
6.17. Per quanto riguarda le spese rimborsabili al Ministero convenuto e a carico della terza chiamata U. - le cui difese si traducono non solo in un intervento adesivo contro la domanda attorea ma altresì in un intervento oppositivo sulla domanda di manleva che ne implica la relativa soccombenza - le stesse vengono liquidate come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 37 dell' 8 marzo 2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da Euro 5.201 a Euro 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: Euro 1.600,00
Compenso tabellare (valori medi) Euro 3.215,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare Euro 3.215,00
Spese generali (15% sul compenso totale) Euro 482,25
Spese esenti ex art. 15, D.P.R. n. 633 del 1972 Euro 16,60
COMPENSO LIQUIDATO Euro 3.713,85
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA la responsabilità civile del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Torre del Greco nella determinazione dell'evento dannoso occorso alla minore T.A.P. in data 17 settembre 2013;
b) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Torre del Greco, in solido, al risarcimento dei danni in favore di T.A.P., mediante pagamento della somma complessiva di Euro 15.400,03 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Torre del Greco, in solido, alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, avv. Cristina Castellano, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 6.334,76, oltre c.p.a. ed i.v.a. se e come dovute;
d) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, definitivamente a carico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Torre del Greco; e) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, CONDANNA la U.A. Spa a tenere indenne, la parte convenuta, di quanto questa sia tenuta a pagare, in favore di T.A.P., in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale, interessi, spese processuali;
f) dichiara tenuta e CONDANNA la U.A. Spa alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che liquida in complessivi Euro 3.713,85, oltre c.p.a. ed i.v.a. se e come dovute;
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2021.
14-11-2021 17:24
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