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Sentenza

Art. 232 c.p.c. - Interrogatorio formale: mancata risposta...
Art. 232 c.p.c. - Interrogatorio formale: mancata risposta
Art. 232  c.p.c. - Interrogatorio formale: mancata risposta
Sommario:1. La mancata risposta senza giustificato motivo: conseguenze - 2. Il motivo giustificato - 3. L'interrogatorio deferito al contumace
1. La mancata risposta senza giustificato motivo: conseguenze

La disposizione che contempla gli effetti della mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio, cui è parificato il rifiuto di rispondere alle domande dell'avversario sui fatti di causa, per un verso chiude la regolamentazione processuale della confessione; per altro fa riferimento all'ammissione, istituto di difficile sistemazione (v. sub art. 228); per altro ancora impone al giudice di inserire quel comportamento nel più ampio quadro degli altri elementi di prova acquisiti al processo. Se a ciò si aggiunge che, come emerge dalla Relazione al codice (Cipriani, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, Napoli, 1992, 295), l'art. 232 fu formulato proprio per contrastare l'espressa valenza di prova legale che secondo la dottrina all'epoca prevalente (Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, rist. 1965, 750; Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1920, 499) derivava dall'art. 218 del codice abrogato (Reali, Sulla mancata risposta all'interrogatorio formale, in RDPr, 1996, 1221), ne discende in tutta evidenza l'ambiguità della norma (Vaccarella, Interrogatorio delle parti, in ED, XXII, Milano, 1972, 379), e si comprende la molteplicità di significati di volta in volta attribuiti al potere del giudice di dare come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio.

Tralasciando il richiamo di tesi oramai superate, nel senso dell'equivalenza della mancata risposta alla confessione, che a differenza di quanto accadeva nel codice precedente comunque non conseguirebbe automaticamente, ma solo all'esito della valutazione del più ampio complesso probatorio (Andrioli, Confessione, in NN.D.I., IV, Torino, 1957, 14), le alternative prospettate sono sostanzialmente tre: mancata risposta quale argomento di prova ex art. 116, 2° co., semplice elemento indiziario, prova liberamente valutabile che, da sola, può tornare utile a fondare la decisione del giudice.

A volerla considerare quale argomento di prova si tratterebbe di equiparare la mancata risposta alla stregua dei comportamenti (risposte date in sede di interrogatorio libero, rifiuto ingiustificato di consentire le ispezioni, contegno delle parti nel processo) elencati nell'art. 116, 2° co. (Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, 2, Padova, 2001, 1256; Satta, Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 340): in particolare, si sarebbe in presenza di un fatto secondario di origine processuale dotato, a differenza della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio libero, dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. poiché situato nel contesto di un interrogatorio dedotto per articoli separati e specifici (Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 422). Sennonché l'omesso richiamo all'art. 116, che invece era contenuto nell'art. 183 ante novella del 2005, impedisce di immaginarne l'estensione anche all'ipotesi prevista dall'art. 232, pena una non consentita assimilazione tra i due interrogatori; infatti, non sarebbe chiaro «in che cosa, in termini concreti, la mancata comparizione dell'art. 183 si differenzi da quella dell'art. 232, posto che sia nell'uno sia nell'altro caso si sarebbe di fronte ad argomenti di prova di identica portata» (Reali, 1227).

Conferiscono peculiare rilievo all'inciso «valutato ogni altro elemento di prova», per concluderne che il rifiuto dell'interrogatorio formale non può da solo giustificare la decisione, le ragioni di chi ravvisa nel comportamento della parte ex art. 232 un elemento indiziario. E la differenza tra gli indizi, che sono prove, e gli argomenti di prova «si risolve nella circostanza che questi ultimi sarebbero solo strumenti logico-critici per valutare le prime» (Ricci, Prove e argomenti di prova, in RTDPC, 1988, 1043).

In tal caso, però, è evidente che l'art. 232 sarebbe di impossibile applicazione tanto in presenza di una mancata risposta quale elemento unico acquisito al giudizio, quanto nel concorso con una prova libera o un elemento indiziario di valore contrario. Al giudice, insomma, non resterebbe altra via che applicare la disposizione nella coesistenza di mancata risposta ed elementi indiziari concordanti, così venendo a negare qualsivoglia rilievo alla norma (Reali, 1232). Maggioritaria appare la tesi della prova liberamente apprezzata dal giudice, che può contribuire anche da sola a risolvere la causa, ovvero operare secondo le regole generali in rapporto con altre prove [Balena, Elementi di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di primo grado, Bari, 2007, 125; Comoglio, Confessione. II) Diritto processuale civile, in EG, VIII, Roma, 1988, 7 e 8; De Marini, Ammissione (dir. proc. civ.), in ED, II, Milano, 1958, 252; Ferri, Interrogatorio. I) Diritto processuale civile, in EG, XVII, Roma, 1989, 9; Laserra, Interrogatorio, in NN.D.I., VIII, Torino, 1957, 919; Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, I, Padova, 2007, 446; Taruffo, Interrogatorio, in Digesto civ., X, Torino, 1993, 63; Reali, 1235]. Né vale obiettare che l'espressione «valutato ogni altro elemento di prova» resterebbe così priva di significato, poiché nel caso in cui la mancata risposta sia l'unico elemento a disposizione del giudice non si avrebbe alternativa: o la non operatività dell'inciso, o l'inutilità della norma nelle altre ipotesi (Reali, 1236).

In conclusione, «la legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta, ma come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe essere considerando il possibile esito «di miglior grado» dell'interrogatorio), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione» (Vaccarella, 382): efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta «non prima ma dopo e per effetto della libera valutazione del giudice» (Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, 20ª ed., Torino, 2009, 263, nt. 35).

Peculiare è la posizione di chi esclude che l'ipotesi dell'art. 232 rientri tra le prove libere, in base a un confronto con l'ammissione - dell'esistenza dell'obbligazione - che ai sensi dell'art. 2959 c.c. comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva in ogni caso, e non solo quando il giudice liberamente si convinca della fondatezza dei fatti ammessi. Infatti, alla luce dell'ipotesi regolata dall'art. 2959 c.c., che produce la relevatio dell'attore dell'onere di provare con il giuramento decisorio che l'obbligazione non è estinta, «anche il riferimento dell'art. 232 ai "fatti ammessi" acquista un diverso significato. Per effetto dell'assimilazione del silenzio dell'interrogando alla "espressa ammissione", assimilazione che è giustificata anche in questo caso dalla previsione di un onere di dichiararsi a suo carico, i fatti dedotti sono da considerare pacifici e quindi non più bisognosi di prova» (Carratta, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995, 498). Si tratterebbe, insomma, di «allegazione conforme a quella dell'avversario e, in quanto tale, idonea ad escludere i fatti pacifici dalla massa dei fatti bisognosi di prova» (Carratta, 499).

Esclusa espressamente la ficta confessio (C. 9436/2018, C. 11240/2004; C. 12463/2003; C. 1470/1998; C. 9839/1996; C. 6160/1979; A. Potenza 21.5.2010; T. Velletri 13.3.2018; T. Cagliari 17.6.2015; T. Roma 3.9.2010, evidenziando che di conseguenza il giudice ha il potere di ritenere non provati i fatti in questione in assenza di altri riscontri istruttori; A. Catania 5.2.2008; T. Cassino 7.2.2012; A. Catania 21.5.2007; A. Napoli 16.1.2006; A. Catania 22.10.2005; T. Cassino 7.2.2012; T. Potenza 27.3.2009; T. Pesaro 12.2.2009; T. Bari 11.11.2008; T. Roma 16.4.2008; T. Potenza 21.7.2007; T. Potenza 29.3.2007; T. Potenza 2.3.2007; T. Bari 16.11.2006; T. Genova 9.10.2006; G.d.P. Genova 16.2.2006), ed evidenziato il richiamo alla mancata risposta quale prova indiziaria (C. 19833/2014; C. 17249/2003; C. 2864/2003; C. 2888/1996; A. Napoli 19.12.2008; T. Genova 1.2.2017; T. Bari 29.9.2015), o argomento di prova ex art. 116, 2° co. (C. 10099/2013; C. 15389/2005; C. 13635/2001; C. 1805/1996; A. Napoli 15.2.2006; T. Ascoli Piceno 17.6.2016; T. Santa Maria Capua Vetere 12.2.2010; T. Genova 4.6.2007; T. Potenza 16.2.2007; T. Genova 19.12.2005), è certo che l'ulteriore dato probatorio, necessario a completare il convincimento del giudice evitando la trasformazione del potere discrezionale in arbitrio (C. 3258/2007; C. 5240/2006; C. 27320/2005; C. 11233/1997; C. 1264/1995; T. Genova 22.2.2006; G.d.P. Genova 12.12.2005), deve discendere dalla concomitante presenza di altri elementi di prova, anche presuntiva (C. 17719/2014; C. 665/2011; C. 6697/2009; C. 6181/2009; C. 13422/2008; C. 10827/2008; C. 3258/2007; A. Firenze 14.4.2015; A. Roma 6.4.2009; A. Napoli 28.5.2008; A. Genova 29.4.2008; A. Napoli 18.12.2007; A. Napoli 16.10.2007; A. Genova 2.10.2007; A. Roma 30.1.2007; T. Roma 30.9.2019; T. Treviso 24.1.2018; T. Milano 15.3.2017; T. Frosinone 11.3.2016; T. Roma 27.4.2012; T. Monza 4.2.2011; T. Lodi 22.7.2010; T. Milano 8.5.2009; T. Cassino 20.4.2009; T. Cassino 19.3.2009; T. Asti 10.2.2009; T. Benevento 5.2.2009; T. Bari 8.1.2009; T. Cassino 20.11.2008; T. Potenza 19.11.2008; T. Bari 12.11.2008; T. Benevento 25.8.2008; T. Genova 5.8.2008; T. Genova 29.7.2008; T. Genova 25.7.2008; T. Genova 8.7.2008; T. Genova 30.6.2008; T. Monza 18.6.2008; T. Chieti 6.6.2008; T. Monza 28.5.2008; T. Trani 6.5.2008; T. Lanciano 30.4.2008; T. Genova 18.1.2008; T. Torino 16.1.2008; T. Genova 24.8.2007; T. Genova 27.7.2007; T. Genova 15.2.2007; T. Genova 3.1.2006; T. Gallarate 1.7.2005; T. Roma 22.9.2004; P. Arona 14.3.1988; G.d.P. Perugia 28.4.2011; G.d.P. Torino 20.3.2003. Nei sensi di una assimilazione tra mancato interrogatorio del convenuto e ammissione delle circostanze dedotte dall'attrice, T. Grosseto 13.8.2016; T. Genova 25.2.2011; T. Monza 28.5.2007; G.d.P Ancona 25.5.2010), ovvero dall'assenza di prove contrarie (C. 22407/2006; C. 1812/1996; A. Napoli 15.12.2005; T. Bari 12.10.2016). Non è necessaria alcuna istanza della parte, che ha dimostrato il proprio interesse alla risposta mediante il deferimento dell'interrogatorio (C. 4317/1986; G.d.P. Milano 11.3.2009), tuttavia, non deve trattarsi di elemento che, da solo, fornisca la prova del fatto contestato, poiché altrimenti il ricorso alla mancata risposta si rivelerebbe superfluo (C. 15055/2003; C. 4019/2003; C. 1221/2003; C. 5089/1993; T. Milano 30.4.2019; T. Perugia 1.3.2007).

Proprio la discrezionalità del giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nel non reso interrogatorio, impedisce che la relativa valutazione sia sindacabile in cassazione per vizio della motivazione (C. 19833/2014; C. 10099/2013; C. 20740/2009; C. 7208/2004; C. 12750/2001; C. 4800/2001; C. 4211/1998; C. 2690/1987), a meno che non sia omesso qualsiasi riferimento agli elementi istruttori concorrenti e ai capitoli articolati (C. 27320/2005; C. 3053/1985).

Sono stati ritenuti elementi di prova da valutare in uno alla mancata risposta o alla mancata comparizione, la mancata esibizione della copia della denuncia di sinistro ordinata dal giudice e non prodotta dall'assicurazione del danneggiante (C. 11240/2004), o della documentazione sanitaria attestante le condizioni del testatore in epoca anteriore all'atto contenente le ultime volontà (T. Cagliari 30.3.1995), oppure del sollecito stragiudiziale rimasto dal convenuto privo di riscontro (T. Monza 24.11.2005). La mancata risposta è stata ritenuta sufficiente a fondare la decisione sulla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., anche se i capitoli dell'interrogatorio si riferivano, prima della modifica della domanda consentita dal 2° co. della disposizione citata, all'iniziale istanza di adempimento (C. 4325/1987). Secondo A. Potenza 25.7.2007 l'eventuale confessione ricavabile ai sensi dell'art. 232, 1° co., non nuoce al litisconsorte.

Alla mancata risposta è talora parificata la risposta evasiva o reticente (C. 7783/2010).
2. Il motivo giustificato

La valutazione discrezionale del giudice quanto alla mancata risposta si estende anche alla sussistenza o meno del legittimo impedimento e, dunque, anche sotto tale profilo resta incensurabile in cassazione (C. 5194/1997; C. 2481/1977). Per T. Monza 9.10.2007 non è legittimo l'impedimento portato dalla comunicazione via fax, esibita dal difensore, in cui si giustifichi l'assenza con indimostrati motivi di servizio lavorativo e personali. Del rinvio dell'interrogatorio dovuto a esigenze dell'ufficio non deve darsi comunicazione, neppure al contumace, soltanto se la nuova udienza per l'espletamento del mezzo istruttorio sia fissata, ai sensi dell'art. 82 disp. att., in quella immediatamente successiva (C. 8340/1997; C. 6726/1995).
3. L'interrogatorio deferito al contumace

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio, che alle parti costituite deve essere comunicata ove emessa fuori udienza, al contumace va notificata ai sensi dell'art. 292 (Ferri, 8).

Poiché la contumacia non costituisce una deroga alla ripartizione dell'onere della prova, e ai sensi dell'art. 232 il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo valutando ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto non costituito non basta a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore (C. 10827/2008; C. 1648/1996; C. 2427/1987; T. Genova 20.4.2009, secondo cui la contumacia della società datrice di lavoro, unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale e la prova raggiunta in giudizio sulle effettive mansioni svolte dal lavoratore, nonché alla soggezione a precisi orari, costituiscono argomenti positivamente valutabili in favore del lavoratore al fine del riconoscimento del proprio diritto; T. Pavia 3.6.2008; T. Monza 13.5.2008; T. Cassino 7.3.2008; T. Cassino 3.3.2008; T. Pavia 27.5.2008; T. Bologna 6.11.2007; G.d.P. Genova 9.10.2006; in senso contrario, G.d.P. Milano 16.6.2003). In caso di non riuscita notificazione al contumace dell'ordinanza che ammette l'interrogatorio, per il giudice sarà impossibile ricollegare alla mancata risposta gli effetti prescritti dall'art. 232 (C. 478/1976; C. 3251/1972; A. Bari 23.2.2005; T. Trento 26.5.2011). Il termine per la notifica non è perentorio e, quindi non è causa di invalidità l'omessa indicazione di esso (C. 7234/1992). Non deve essere notificato alla parte contumace il provvedimento di differimento d'ufficio dell'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio al contumace, applicandosi in tal caso il regime generale che non prevede tale provvedimento tra quelli da notificarsi personalmente al contumace secondo il combinato disposto degli artt. 292 e 82, 3° co. (C. 10157/2018).
Avv. Antonino Sugamele

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