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Sentenza

Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Portata applicativa – Disciplina introdotta d...
Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Portata applicativa – Disciplina introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b-bis) del d.l. n. 32 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 55 del 2019 – Natura - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze.
Cassazione civile SEZ. III

ORDINANZA DEL 12 MARZO 2021, N. 7027 - 

L'art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32 del 2019, conv. con mod. dalla l. n. 55 del 2019, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al comma 1, n. 3), del detto articolo, integra, alla stregua del senso letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una lettura logico-sistematica della disciplina, gli estremi di una norma di interpretazione autentica, sicchè la stessa è applicabile ai rapporti in corso, non già quale disciplina normativa favorevole sopravvenuta, ma perché corrispondente alla regolamentazione applicabile "ab origine" al rapporto, fermo restando il solo limite delle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamente esaurito.  

Si vedano: 

a)Sez. 2 - , Ordinanza n. 24076 del 2018:La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.  

b)Sez. 2 - , Sentenza n. 24471 del 2019:In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro.
Avv. Antonino Sugamele

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