Associazioni non riconosciute: obbligazioni e responsabilità. Il Tribunale di Lecce fa il punto della situazione.
Tribunale di Lecce, sentenza 21 dicembre 2020, n. 2997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1499/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
A.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Talema, come da mandato in atti
OPPONENTE
M.E.., rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Termini e dalla dott.ssa Alessandra Lezzi, come da mandato in atti
OPPOSTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 30.1.19 A.V. proponeva opposizione avverso il D.I. n. 2896 del 2018, emesso in relazione alla domanda di pagamento azionata dalla M. in ossequio al contratto per prestazione sportiva stipulato con il V., all'epoca presidente della propria compagine, in data 12.7.17; assumeva, preliminarmente, che il medesimo avesse rassegnato le proprie dimissioni in data 16.7.18 e che, pertanto, alcuna pretesa potesse essere vantata in proprio danno; evidenziava, in particolare, che l'art. 38 c.c. non consentisse la successione nella posizione debitoria del soggetto subentrante nella carica sociale e, per l'effetto, dell' associazione non riconosciuta; instava, pertanto, per la revoca del d.i. opposto e per la condanna dell' opposta anche al ristoro dei danni cagionatile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La M., costituendosi, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo del relativo procedimento, avvenuta solo in data 12.2.19, assumendo l'irrilevanza, in merito, della propria costituzione in giudizio; evidenziava, ancora, che la citazione ex art. 645 c.p.c. non fosse stata notificata anche agli altri soggetti nei cui confronti l'ingiunzione era stata pronunciata; inferiva che l'avvenuto mutamento della denominazione sociale dell'opponente non incidesse sulla responsabilità per le obbligazioni in precedenza assunte, gravante sul fondo comune, in solido con il V., presidente dell'associazione all'epoca di sottoscrizione del contratto per prestazioni sportive; rimarcava, in proposito, che non fossero mutate né la partita iva né il codice di iscrizione nella Federazione I.P. dell'opponente; invocava l'adozione del provvedimento ex art. 648 c.p.c., nonché la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e, comunque, il rigetto della medesima.
Con provvedimento emesso all'udienza del 5.6.19 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 24.6.20, tenutasi in forma cartolare, curato detto incombente ad opera dei procuratori delle parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata da parte apposta appare suscettibile di accoglimento, in ragione dei rilievi appresso svolti.
La citazione ex art. 645 c.p.c. è stata notificata a mezzo pec all'opposta in data 30.1.19, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna depositate in atti; l' iscrizione a ruolo del relativo procedimento, tuttavia, risulta effettuata solo in data 12.2.19, ovvero successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 165 c.p.c., sicchè il provvedimento monitorio è divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c.; la stessa associazione sportiva nella comparsa conclusionale, ha confermato la tardività della propria costituzione e l'ha ascritta ad un errore materiale della cancelleria senza, tuttavia, suffragare in alcun modo tale notazione, rimasta allo stato di mera allegazione.
Per mero tuziorismo, risultando il prefato profilo assorbente, non può tacersi come anche l'unico motivo di contestazione articolato in relazione al merito della domanda di pagamento non appaia apprezzabile; ed invero, delle obbligazioni scaturenti dal contratto per prestazioni sportive sottoscritto dalla M. e dall'A.V. in persona del soggetto che all'epoca rivestiva la carica di Presidente deve rispondere, in primo luogo, il fondo comune della compagine medesima, sicchè le avvenute dimissioni del V. spiegano la loro incidenza solo rispetto all'impossibilità di individuare nell'attuale detentore dell'analoga funzione il soggetto responsabile in solido; in particolare, giovi osservare come l'avvenuta modificazione della denominazione sociale della compagine opponente, peraltro dalla medesima neppure addotto quale elemento significativo, risulti irrilevante; tale modifica, difatti, non integra la creazione di una nuova entità giuridica, bensì un mero mutamento della preesistente compagine, che resta titolare di tutti i rapporti sostanziali e processuali già in essere.
Le spese di lite, in considerazione sia dell'assenza di prova in ordine al paventato disguido occorso in sede di iscrizione della causa a ruolo, che della fallacia della prospettazione inerente il merito della pretesa, seguono la soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
- Dichiara l'opposizione improcedibile, confermando il D.I. n. 2896 del 2018;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Lecce, il 18 dicembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.
09-02-2021 05:10
Richiedi una Consulenza