Azione di cessione volontaria di aree - Rigetto - Successiva azione volta alla determinazione della definitiva indennità di esproprio - Effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prima domanda - Sussistenza - Fondamento.
Cassazione civile SEZ. I ORDINANZA 12 FEBBRAIO 2021, N. 3655 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI. Azione di cessione volontaria di aree - Rigetto - Successiva azione volta alla determinazione della definitiva indennità di esproprio - Effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prima domanda - Sussistenza - Fondamento. Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42, comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi" delle due domande. Si richiamano: i) Sez. 1, sentenza n. 3700/08: nelle espropriazioni per p.u., quali che siano le modalità e gli istituti attraverso cui l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato - autoritativamente mediante decreto di esproprio, contrattualmente mediante cessione volontaria, ovvero in modo anomalo attraverso la sua irreversibile trasformazione - l'obbligo di un corrispettivo correlato al valore venale del bene a carico di quest'ultima deriva direttamente dall'art. 42, comma 3, Cost.. Pertanto, allorché il procedimento ablativo si sia di fatto esaurito mediante occupazione espropriativa ed all'obbligazione dell'espropriante di corrispondere l'indennità di espropriazione, ovvero il prezzo della convenuta cessione volontaria, subentri quella del risarcimento del danno corrispondente all'intero valore venale dell'immobile ablato, è sufficiente ad interrompere, ex art. 2943 cod. civ., la prescrizione del credito risarcitorio derivante dalla perdita del diritto dominicale, che il proprietario faccia comunque valere il proprio diritto al ristoro patrimoniale dovutogli in conseguenza della vicenda ablativa, e che il relativo atto contenga l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire un'intimazione o richiesta scritta di pagamento del corrispettivo collegata con la suddetta vicenda, pur se impropriamente denominata. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva alla richiesta, avanzata dei proprietari nel corso di occupazione divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di espropriazione nei termini di legge, di versamento del prezzo di una progettata cessione volontaria del fondo e dell'indennità di occupazione non accompagnate dalla formulazione di un'esplicita richiesta del "quantum" risarcitorio corrispondente all'occupazione acquisitiva). ii) Sez. 1, sentenza n. 14427/13: la proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui essa inerisce, sicché una siffatta efficacia, relativamente al termine decennale di prescrizione afferente il conguaglio della indennità di espropriazione e di occupazione giudizialmente invocato, può essere attribuita alla precedente domanda di opposizione alla stima solo in presenza di una correlazione sostanziale o processuale tra le decisioni che abbiano definito i rispettivi giudizi. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso una tale correlazione avendo il giudizio di opposizione alla stima riguardato, originariamente, indennità relative a porzioni di terreno diverse da quella per la quale era stato successivamente richiesto il suddetto conguaglio, ed essendo, altresì, rimasto incensurato il diniego di valenza interruttiva della prescrizione attribuito alla statuizione di inammissibilità concernente la domanda tardivamente ivi formulata anche con riguardo a quest'ultima).
30-07-2021 11:02
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