Banca responsabile verso il cliente sprovveduto che investe in bond greci
Tribunale di Vicenza, sentenza 15 febbraio 2021, n. 377
In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari gli obblighi di comportamento sanciti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sin dalla fase che precede la stipulazione del contratto quadro, e quindi ci si riferisce all'obbligo di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come pure, non meno importante, all'obbligo della banca di acquisire informazioni sul cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria attuale e generale, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. Nel prosieguo del rapporto, poi, la banca ha un obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, nonché di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) o in conflitto di interessi con il cliente.
11-03-2021 21:35
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