Ciclista tamponato dal conducente di un motociclo: non aveva messo la "freccia" con il braccio.
Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione civile – Sentenza 3 agosto 2021 n. 569
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2018 promossa da:
(...) (C.F. ZMPNTN46A26L912T) nato a Villa Bartolomea (VR) il 26.01.1946, residente in S. Benedetto
del Tronto (AP) alla Via Lombroso n. 4, con l'avv. Alessandra Amatucci e con domicilio eletto presso
lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto
Attorecontro
(...) S.p.A. (P.IVA (...)) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano -
20154 (MI), Corso (...), e (...) (C.F. (...)), residente in Centobuchi (AP) al Vicolo (...), entrambi con
l'Avv. An.Sq. del Foro di Ancona
- Convenuti -
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 01.06.2018, il Sig. (...) conveniva in giudizio il Sig. (...) e (...)
S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati in un sinistro verificatosi in data
24.05.2017, alle ore 14,35 ca., nel comune di San Benedetto del Tronto, rassegnando le seguenti
conclusioni: "Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
sig. (...), nella qualità di conducente e proprietario del motociclo targato (...) modello "(...)"
assicurato (...) s.p.a. - in ordine alla produzione del sinistro avvenuto in data 24.5.2017 nel Comune
di S. Benedetto del Tronto (AP) alla Via (...), meglio descritto in narrativa, e per l'effetto, condannare
- ex artt. 2054 e 2055 c.c. e 144 e 145 del d.Lgs. n. 209/2005 - il medesimo sig. (...) e la Compagnia
(...) S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro - tempore, in solido tra loro - o
separatamente ognuno secondo le rispettive responsabilità - al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali patiti dal sig. (...) quantificati in complessivi Euro 52.000,00 (diconsi Euro
cinquantaduemila/00) - di cui Euro 50,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 51.950,00 a titolo
di danno non patrimoniale - ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo; Nel
merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudicante dovesse
riconoscere un concorso di colpa del sig. (...) nella produzione del sinistro avvenuto in data
24.5.2017 nel Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) alla Via (...), meglio descritto in narrativa,
diminuire l'entità del risarcimento richiesto dall'attore secondo quanto risulterà di giustizia in
proporzione delle rispettive responsabilità ex art. 1227 c.c. (...)".
Con comparsa telematica del 10.10.2018 si costituivano in giudizio la (...) Ass.ni S.p.A. (per brevità
(...)) ed il sig. (...), rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza disattesa e reietta respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti
dei convenuti perché infondate in fatto ed in diritto (...)".
Alla prima udienza di comparizione parti del 15.10.2018 venivano concessi i termini di cui all'art.
183 co. VI Cpc, con rinvio, per l'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza del 11.2.2019, all'esito
della quale il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 14.2.2019 il Giudice ammetteva la prova per interpello e per testi richiesta
dall'attore e la prova per testi richiesta dalla convenuta, riservandosi sull'ammissione della CTU
cinematica richiesta pure dall'attore, con rinvio alla successiva udienza dell'8.7.2019 per
l'espletamento della prova. A tale udienza veniva interrogato il sig. (...) ed escussi i testi di parte
convenuta M.llo (...) ed Ag. (...), nonché i testi di parte attrice (...) ed (...) ed all'esito la prosecuzione
della prova veniva posticipata all'udienza del 7.10.2019.
A tale udienza veniva escusso il teste di parte convenuta sig. (...) ed esaurita la lista testimoniale, la
causa veniva rinviata al 25.11.2019, successivamente posticipata al 28.11.2019. La difesa di parte
attrice insisteva nella richiesta CTU cinematica ed il giudice rinviava al 16.4.2020, invitando le parti a
trovare soluzione transattiva. A seguito di istanza per anticipazione dell'udienza depositata
dall'attore in data 12.12.2019, l'udienza veniva fissata per il giorno 27.1.2020, all'esito della quale il
Giudice fissava per precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza
del 16.7.2020, con termine fino al 6.7.2020 per note conclusionali riepilogative. A seguito di alcuni
rinvii anche dovuti alla emergenza epidemiologica, alla udienza del 8.2.2021 le parti discutevano la
causa come da verbale a cui si rinvia ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 281
quinques c.p.c..
Ritiene il Giudice che la domanda attorea non sia fondata e debba essere rigettata per non avere
assolto, la parte attrice, all'onere probatorio su di essa parte incombente, in punto della dinamica
del sinistro e ciò in quanto l'unico teste pretesamente oculare, sig.ra (...) che avrebbe assistito allo
scontro fra la bicicletta condotta dall'attore e il motociclo condotto dal convenuto e che avrebbe
visto lo (...) alzare il braccio per segnalare la svolta ai mezzi che lo precedevano, in realtà, non
veniva identificata come tale dai militi operanti sopraggiunti sul luogo del sinistro, in quanto la
stessa non si presentava loro nella immediatezza dell'incidente, ma, come assunto dalla stessa,
aveva preso il bus per andare a lavoro subito dopo avere assistito al sinistro: la deposizione
dell'unico teste, peraltro non oculare come sopra o quantomeno non rilevato come tale dalla
Relazione della Polizia Municipale acquisita in atti, di per sé sola, non può essere sufficiente a
screditare innanzitutto i rilievi sui danni ai mezzi che non attestano un tamponamento da dietro,
bensì alla ruota anteriore della bicicletta e la testimonianza del teste effettivamente oculare e
certamente riconosciuto come tale che rendeva le sue dichiarazioni al momento dell'incidente.
Parte attrice e dunque il ciclista danneggiato, deve infatti provare che l'incidente sia stato
provocato dalla colpa intera o prevalente dell'automobilista, che a sua volta, potrà fornire in
giudizio la prova della esclusiva responsabilità del ciclista o dell'assenza della propria responsabilità.
Il ciclista, cioè, per avere riconosciuta la ragione intera e dunque il risarcimento pieno dei danni al
100%, dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione che il Codice della strada pone a
suo carico, oppure, più facilmente, potrà provare che è stato l'altro conducente a violare una
precisa regola e che quindi è stato questo comportamento a provocare l'incidente: nel caso di che
trattasi la prova di avere rispettato le regole della circolazione stradale, manca, non essendo
sufficiente, come sopra anticipato, sul punto, la deposizione della sola testimone, non identificata
peraltro al momento dell'incidente, bensì indicata successivamente, sul fatto che lo (...) avesse
indicato la manovra di svolta, potendosi, invece, supporre che la stessa sia stata repentina ed
imprevedibile da parte di chi proveniva da dietro. Se è certamente vero, come assume la difesa
dell'attore, che in un centro abitato i mezzi debbano usare una particolare cautela e prudenza ed in
particolare debbano rispettare le distanze di sicurezza, ove l'attore abbia tagliato improvvisamente
la strada al motociclo che lo seguiva, non assume alcun rilievo ai fini dell'accertamento della
responsabilità né la presunta velocità del motociclo (peraltro non dimostrata in corso di causa) né il
fatto che il conducente il motociclo non sia riuscito ad evitare di tamponare la bicicletta e ciò in
quanto la condotta alla guida maldestra e distratta di chi era a bordo della bici, ha certamente
interrotto il nesso causale. Sia pure vi sia una presunzione di correttezza alla guida e la pretesa di
una attenzione massima quando si transita in una strada del centro abitato a bordo di un auto o di
una moto, è altrettanto vero che anche l'andare in bicicletta comporti notevoli rischi trattandosi di
un mezzo più lento e meno visibile di un'autovettura, per cui anche il ciclista è obbligato a transitare
con la massima attenzione e nel percorrere la strada è tenuto a adottare degli accorgimenti ulteriori
rispetto alle regole imposte agli automobilisti. Il Codice della strada infatti prevede specifiche
norme di comportamento per i ciclisti, quindi per ogni incidente si dovrà verificare non solo se il
conducente del veicolo a motore abbia rispettato o meno le comuni norme di circolazione stradale,
ma anche se il ciclista abbia rispettato queste ulteriori regole che il Codice gli impone. Il risultato di
questa verifica consentirà di attribuire la responsabilità del sinistro all'uno oppure all'altro, o anche
ad entrambi, in una determinata percentuale, se emergerà che tutti e due hanno violato alcune
delle rispettive regole. Nel caso de quo non è emersa la prova di alcun comportamento violativo al
codice della strada da parte del convenuto che ha purtroppo tamponato la bicicletta trovandosela
inopinatamente davanti, mentre il ciclista non ha fornito la prova di avere indicato la manovra di
girata e dunque l'immissione al centro della carreggiata, che invece potrebbe essere avvenuta di
scatto tanto da essere non prevedibile né evitabile da chi percorreva da dietro. I convenuti,
peraltro, davano contezza di tale ricostruzione fattuale dell'incidente producendo il rapporto degli
Agenti della Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, intervenuti in loco per i rilievi di legge i
quali, sulla base degli elementi oggettivi quali la localizzazione del punto di impatto, i danni riportati
dai mezzi, e la deposizione testimoniale dell'unico soggetto che effettivamente rinvennero in loco,
cioè il Sig. Michele (...) (si veda nel rapporto la casella contrassegnata "testimoni" ove compare il
nominativo del solo Sig. Michele (...)), ricostruivano le fasi del sinistro come riportate nel loro
rapporto procedendo poi ad elevare contravvenzione al Sig. (...) ai sensi e per gli effetti dell'art. 154,
comma 1° e 8°, del Codice della Strada (come confermato in sede di audizione testimoniale
all'udienza del 08/07/2019). L'interrogatorio formale reso dal Sig. (...) non contiene dichiarazioni
confessorie, avendo questi sostanzialmente ribadito quanto già esposto agli Agenti intervenuti sul
luogo del sinistro e cioè di essere stato lui colpito dal velocipede condotto dal Sig. (...), durante la
fase di deviazione da destra a sinistra e, quindi, non rileva ai fini del decidere. Per quanto riguarda
invece le deposizioni testimoniali, occorre sottolineare l'inutilità della dichiarazione resa dal teste
Sig. (...) che, essendo sopraggiunto sul luogo del sinistro dopo l'accadimento del sinistro, non è di
nessun apporto alla sua ricostruzione. Rilevante, invece, la deposizione del teste oculare sig. (...)
che, all'udienza del 07/10/2019, ha confermato sostanzialmente quanto in precedenza aveva già
dichiarato ai suddetti Agenti in merito al sinistro, precisando di aver potuto ben vedere le fasi dello
scontro trovandosi a percorrere la strada dietro il motociclo condotto dal Sig. (...). Nello specifico, il
suddetto testimone ha testualmente dichiarato: "Ho visto la bicicletta spostarsi al centro della
carreggiata a "scatti" e il motociclo che la seguiva ha investito la bicicletta. L'impatto è stato
inevitabile", aggiungendo poi: "Non ho visto se il guidatore della bicicletta segnalava lo
spostamento verso il centro con le mani".
La testimonianza della Sig.ra (...), la cui presenza sul luogo del sinistro non risulta neanche segnalata
nell'elenco dei testimoni oculari rinvenibile nel rapporto redatto dagli Agenti della Polizia
Municipale, sia pure la stessa dichiari di avere visto l'attore che alzando il braccio segnalava la
svolta, effettivamente di per sé sola non può fondare una statuizione di condanna, anche peraltro
non è dato di capire come la stessa possa poi successivamente avere rintracciato lo (...), pure
allontanandosi a bordo del bus subito dopo la caduta di quello. Gli Agenti della Polizia Municipale
escussi all'udienza del 08/07/2019 hanno confermato le circostanze contenute nel rapporto da essi
stilato ed in particolare che a seguito delle loro indagini fu contestato al Sig. (...) la violazione della
mancata precedenza. L'art. 154, comma 1, del c.d.s., infatti, dispone che "i veicoli che intendono
eseguire una manovra ... per voltare a sinistra ... devono: 1) assicurarsi di poter effettuare la
manovra senza creare pericolo o intralcio con altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi; 2) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione", Nel
caso di specie, l'attore spostandosi improvvisamente dal margine destro verso il lato opposto, ha
sicuramente omesso di rispettare entrambi i suddetti obblighi, in quanto anche a voler dar credito,
per pura ipotesi accademica, a quanto sostenuto dalla teste Mercuri e cioè che nel compiere la
manovra lo (...) alzò il braccio, rimane indiscutibile il fatto che quest'ultimo certamente non si
assicurò - nel compiere la manovra - di non "creare pericolo o intralcio con altri utenti della strada,
tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi" e, ancor meno, che alzò il braccio
ben prima di iniziare la manovra per "segnalare con sufficiente anticipo la loro(sua) intenzione".
Il teste (...), infatti, ha oltretutto riferito di una manovra posta in essere dall'attore, definita "a
scatti', confermando l'impossibilità del conducente del motociclo, ormai giunto nelle immediate
vicinanze, di evitare il velocipede e peraltro tanto aveva dichiarato nell'immediatezza ai militi
operanti intervenuti sul luogo del sinistro il testimone oculare, che il Giudice ritiene attendibile in
quanto estraneo alle parti ed effettivamente escusso immediatamente dopo il tamponamento. Per
quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Giudice che le stesse possano integralmente compensarsi
fra le parti tenuto conto che il convenuto si costituiva a mezzo la propria compagnia di
assicurazione, che si costituiva giusta polizza e dunque conformemente al contratto sottoscritto con
l'assicurato e che in ogni caso l'attore riportava lesioni rilevanti in quanto persona anziana.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Respinge la domanda attorea per essere rimasta indimostrata la responsabilità esclusiva del
convenuto (...) nella causazione del sinistro. Spese interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Ascoli Piceno il 2 agosto 2021.
Depositata in Cancelleria il 3 agosto
09-12-2021 22:00
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