Clausole vessatorie e la tutela del contraente debole.
Sentenza n. 9265/2021 pubbl. il 26/05/2021 RG n. 51234/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51234del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, e vertente
tra
D.A. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Edoardo Di Giovanni, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, n. 42;
OPPONENTE
E
NUOVA CASSA DI RISPIARMIO DI FERRARA S.p.A.
OPPOSTA CONTUMACE
Nonché
REV –GESTIONE CREDITI S.p.A.in persona del procuratore speciale, quale mandataria della PURPLE SPV
S.r.l.in forza di procura del 22.06.2017, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Prof. Lucio
Ghia e dall'Avv. Carlo Ghia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via delle Quattro Fontane n.
10;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -fideiussione.
CONCLUSIONI
All'udienza del02.12.2020,i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione
scritta.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2017, D.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13130/2017
(n.r.g. 28796/2017), reso il 31.05.2017, notificato il7-12/06/2017, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla
Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. in liquidazione, in qualità di debitrice principale, nonché a M.P. , M.M. e D.A. , in
qualità di fideiussori, di pagare in solido in favore della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. –quale mandataria
della REV-Gestione Crediti S.p.A. -la somma di euro 1.004.506,00,oltre interessi legali dal 22.09.2015 al saldo nei
limiti del tasso soglia, nonché le spese del giudizio monitorio, a titolo di insoluto del contratto di mutuo n. 202058/2
erogato in data 07.01.2009 sul c/c n. 30/00000019 alla Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. -
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di tre motivi:
1) errato ammontare della somma ingiunta, in quanto frutto della illegittima applicazione dell'anatocismo sulle somme
maturate a titolo di saldo debitore del finanziamento; ammontare da verificare in contraddittorio nel corso del presente
giudizio a cognizione piena mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio;
2) decadenza della Banca creditrice dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, non avendo proposto le proprie
azioni nei confronti della società debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
3) liberazione del fideiussore dalla garanzia, avendo la Banca creditrice continuato a finanziare la società debitrice
principale pur essendo a conoscenza dello stato di decozione della Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. e senza mai informare
ed essere autorizzata dai fideiussori.
Non si è costituita in giudizio la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., istituto di credito che aveva chiesto ed
ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, nel quale si era fuso l'originario titolare del credito, Banca Popolare di Roma
S.p.A..
E' intervenuta volontariamente la REV –Gestione Crediti S.p.A. in qualità di mandataria della Purple SPV S.r.l. alla
quale sono stati ceduti in "blocco" i crediti già di titolarità della stessaREV-Gestione Crediti S.p.A., individuati
nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del 22.6.2017.
Per quanto riguarda la legittimazione di Purple SPV S.r.l. e, per essa, della mandataria REV –Gestione Crediti S.p.A., la
terza intervenuta ha precisato che, con provvedimento del 26 gennaio 2016, la Banca d'Italia aveva disposto la cessione
dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in A.
S. al 30 settembre 2015 –già detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. -alla "REV –Gestione Crediti
S.p.A.,la quale successivamente conferiva alla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. mandato per la gestione ed
il recupero dei crediti come sopra trasferiti (docc. 7-8-9). In data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di REV-Gestione Crediti S.p.A., la
Purple SPV S.r.l. ha stipulato con REV-Gestione Crediti S.p.A. un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, ivi incluso il credito vantato
nei confronti della Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. in liquidazione e dei suoi garanti (doc. 10).
Alla prima udienza del 31.10.2018, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha
assegnato i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, alla successiva udienza del 17.04.2019 sono stati
assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Parte opponente ha depositato la prima e la seconda memoria istruttoria, insistendo per l'ammissione della CTU
contabile finalizzata alla corretta rideterminazione dell'ammontare del debito.
Alla successiva udienza del 23.10.2017, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della
documentazione in atti senza necessità di disporre la CTU contabile, ha rigettato le richieste istruttore di parte
opponente e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.12.2020, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, sulle conclusioni trascritte in
epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica.
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I motivi di opposizione sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, l'opponente contesta l'ammontare del credito ingiunto sul presupposto che sarebbe stato
illegittimamente applicato l'anatocismo sul saldo debitore del finanziamento.
La contestazione è del tutto generica ed assertiva, priva di qualsiasi specifica censura, tanto da non consentire
l'espletamento di una CTU contabile, la quale avrebbe carattere esclusivamente esplorativo.
Infondato è anche il secondo mezzo con il quale l'opponente eccepisce che la Banca creditrice sarebbe decaduta dal
diritto di agire nei confronti del fideiussore, non avendo proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale
entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957 c.c.
Assume l'opponente che il debitore principale non aveva più provveduto al pagamento delle rate del mutuo dal 22
febbraio 2011 e ciò nonostante la Banca creditrice non aveva avanzato alcuna istanza nei suoi confronti prima del
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 2017.
La censura è infondata in quanto l'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da D.A. contiene la deroga espressa
all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Esso così recita: "I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti
dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato".
Ciò determina l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. alla garanzia fideiussoria in esame.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la
fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di
conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente
(Cass. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata
tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte
del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di
ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento
delle condizioni patrimoniali del debitore.
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2°
co., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro
contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n. 21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017).Nel caso di specie, la clausola
contenente la deroga all'art. 1957 c.c. è stata specificamente approvata ed accettata dal fideiussore con la doppia
sottoscrizione.
Inoltre, la deroga contenuta nella fideiussione de qua, neppure può essere considerata vessatoria e, conseguentemente,
nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, per il fatto che determinerebbe, a carico del
cliente/consumatore, "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", atteso che D.A. non
ha agito in veste di consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale della Gruppo Tre Immobiliare S.r.l.
Risulta, infatti, che tra il fideiussore a la società debitrice principale vi fosse uno stretto collegamento funzionale,
essendo stato il primo amministratore della seconda dal 2002 al 2014 e, dunque, anche all'epoca in cui (il 07.01.2009) è
stato contratto il mutuo ed è stata rilasciata la fideiussione. Ciò consente di affermare che egli abbia agito in qualità di
professionista per le stesse finalità imprenditoriali della società.
Nella fattispecie in esame, le parti hanno altresì concordato che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri
fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non
alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo implicitamente in tal
modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.
Difatti, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non
si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione
specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale
soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine
di decadenza (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980;
Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Va in ogni caso rilevato che, qualora il debito principale sia ripartito in scadenze periodiche, la decadenza prevista
dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla
scadenza dell'obbligazione principale, si verifica in relazione a ciascuna scadenza soltanto nel caso in cui ciascun
pagamento può essere considerato come un debito autonomo.
Nel caso del contratto di mutuo, invece, l'obbligazione a carico del mutuatario è unica, e la ripartizione in rate
costituisce solo una modalità di restituzione a favore del debitore, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito
in una serie di autonome obbligazioni. Il debito, pertanto, può considerarsi scaduto soltanto alla scadenza dell'ultima
rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate,
bensì dalla scadenza dell'ultima di esse.
Nel caso di specie, l'ultima rata del mutuo(da rimborsare in 60 rate mensili con decorrenza febbraio 2009) è scaduta a
febbraio 2014 e la Banca mutuante, con lettera raccomandata a/r del 03.04.2014, stante il mancato pagamento delle rate
dal 22.02.2011, ha comunicato alla società debitrice principale e ai fideiussori la risoluzione del contratto intimando il
pagamento di tutto quanto dovuto a titoli di capitale ed interessi (doc. 10 fasc. monitorio).
Anche l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia è pertanto infondata e va rigettata.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'estinzione della garanzia e, per l'effetto, la
liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. che abilita il fideiussore a liberarsi dall'impegno assunto se il
creditore, in difetto di autorizzazione e al corrente del deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, abbia
fatto o abbia continuato a far credito al medesimo (Cass. Ord., 31.10.2019, n. 28204).
Difatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un
ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla
prestazione della garanzia sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni
economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n.
10870).
L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere
della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della Banca di dimostrare non solo che la
nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del
debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito
nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse
del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n.
10870 del 23/05/2005).
Incombe quindi sul fideiussore che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per
obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al debitore principale pur
essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 23422/2016; Cass. n.
2524/2006; Cass., n. 394/2006 cit.; n. 10870/2005).
Nel caso di specie, l'opponente –sul quale gravava il relativo onere probatorio –non ha fornito alcun elemento di prova,
né dell'elemento oggettivo, né di quello soggettivo, della fattispecie normativa di cui all'articolo in esame.
Inoltre, rileva la circostanza che la fideiussione è coeva (non precedente) al contratto di mutu oazionato in sede
monitoria, sicché neppure si configura l'esigenza di tutela del fideiussore dal pericolo della successiva erogazione di
nuovo credito al debitore pur nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche, cui si ispirala
norma di cui all'art. 1956 c.c.
Inoltre, considerato che all'epoca in cui è sorto il debito D.A. ricopriva la carica di amministratore della società
mutuataria, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata richiesta di autorizzazione non
può configurare una violazione contrattuale liberatoria per il fideiussore se la conoscenza delle difficoltà economiche in
cui versava il debitore principale gli è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una
società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o sia socio (cfr. Cass., 3761/2006; Cass., n.
4112/2016; Cass., n. 7444/2017).
Va pertanto rigettata anche l'eccezione di liberazione del fideiussore opponente ai sensi dell'art. 1956 c.c. ed affermata
la persistente validità della obbligazione di garanzia assunta dallo stesso nei confronti della Banca opposta.
In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conseguente
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n.
55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 13130/2017 del31.05.2017;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo intervenuto, che liquida in complessivi
euro 14.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 12.03.2021
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
16-07-2021 12:47
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