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Sentenza

Clausole vessatorie e la tutela del contraente debole....
Clausole vessatorie e la tutela del contraente debole.
Sentenza n. 9265/2021 pubbl. il 26/05/2021 RG n. 51234/2017 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE DI ROMA 
XVII Sezione civile 
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente 
SENTENZA 
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51234del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, e vertente 
tra 
 
D.A. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Edoardo Di Giovanni, ed 
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, n. 42; 
OPPONENTE 
 
E 
 
NUOVA CASSA DI RISPIARMIO DI FERRARA S.p.A. 
OPPOSTA CONTUMACE 
 
Nonché 
 
REV –GESTIONE CREDITI S.p.A.in persona del procuratore speciale, quale mandataria della PURPLE SPV 
S.r.l.in forza di procura del 22.06.2017, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Prof. Lucio 
Ghia e dall'Avv. Carlo Ghia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 
10; 
 
TERZA INTERVENUTA 
 
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -fideiussione. 
 
CONCLUSIONI 
All'udienza del02.12.2020,i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione 
scritta. 
 
FATTO E DIRITTO 
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2017, D.A.  ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13130/2017 
(n.r.g. 28796/2017), reso il 31.05.2017, notificato il7-12/06/2017, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla 
Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. in liquidazione, in qualità di debitrice principale, nonché a M.P. , M.M. e D.A. , in 
qualità di fideiussori, di pagare in solido in favore della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. –quale mandataria 
della REV-Gestione Crediti S.p.A. -la somma di euro 1.004.506,00,oltre interessi legali dal 22.09.2015 al saldo nei 
limiti del tasso soglia, nonché le spese del giudizio monitorio, a titolo di insoluto del contratto di mutuo n. 202058/2 
erogato in data 07.01.2009 sul c/c n. 30/00000019 alla Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. - 
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di tre motivi: 
1) errato ammontare della somma ingiunta, in quanto frutto della illegittima applicazione dell'anatocismo sulle somme 
maturate a titolo di saldo debitore del finanziamento; ammontare da verificare in contraddittorio nel corso del presente 
giudizio a cognizione piena mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio; 
2) decadenza della Banca creditrice dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, non avendo proposto le proprie 
azioni nei confronti della società debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; 
3) liberazione del fideiussore dalla garanzia, avendo la Banca creditrice continuato a finanziare la società debitrice 
principale pur essendo a conoscenza dello stato di decozione della Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. e senza mai informare 
ed essere autorizzata dai fideiussori. 
Non si è costituita in giudizio la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., istituto di credito che aveva chiesto ed 
ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, nel quale si era fuso l'originario titolare del credito, Banca Popolare di Roma 
S.p.A.. 
E' intervenuta volontariamente la REV –Gestione Crediti S.p.A. in qualità di mandataria della Purple SPV S.r.l. alla 
quale sono stati ceduti in "blocco" i crediti già di titolarità della stessaREV-Gestione Crediti S.p.A., individuati 
nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del 22.6.2017. 
Per quanto riguarda la legittimazione di Purple SPV S.r.l. e, per essa, della mandataria REV –Gestione Crediti S.p.A., la 
terza intervenuta ha precisato che, con provvedimento del 26 gennaio 2016, la Banca d'Italia aveva disposto la cessione 
dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in A. 
S. al 30 settembre 2015 –già detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. -alla "REV –Gestione Crediti 
S.p.A.,la quale successivamente conferiva alla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. mandato per la gestione ed 
il recupero dei crediti come sopra trasferiti (docc. 7-8-9). In data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di 
cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di REV-Gestione Crediti S.p.A., la 
Purple SPV S.r.l. ha stipulato con REV-Gestione Crediti S.p.A. un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, ivi incluso il credito vantato 
nei confronti della Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. in liquidazione e dei suoi garanti (doc. 10). 
Alla prima udienza del 31.10.2018, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha 
assegnato i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. 
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, alla successiva udienza del 17.04.2019 sono stati 
assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. 
Parte opponente ha depositato la prima e la seconda memoria istruttoria, insistendo per l'ammissione della CTU 
contabile finalizzata alla corretta rideterminazione dell'ammontare del debito. 
Alla successiva udienza del 23.10.2017, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della 
documentazione in atti senza necessità di disporre la CTU contabile, ha rigettato le richieste istruttore di parte 
opponente e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 02.12.2020, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, sulle conclusioni trascritte in 
epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse 
conclusionali e delle memorie di replica. 
**** 
I motivi di opposizione sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 
Con il primo motivo, l'opponente contesta l'ammontare del credito ingiunto sul presupposto che sarebbe stato 
illegittimamente applicato l'anatocismo sul saldo debitore del finanziamento. 
La contestazione è del tutto generica ed assertiva, priva di qualsiasi specifica censura, tanto da non consentire 
l'espletamento di una CTU contabile, la quale avrebbe carattere esclusivamente esplorativo. 
Infondato è anche il secondo mezzo con il quale l'opponente eccepisce che la Banca creditrice sarebbe decaduta dal 
diritto di agire nei confronti del fideiussore, non avendo proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale 
entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957 c.c. 
Assume l'opponente che il debitore principale non aveva più provveduto al pagamento delle rate del mutuo dal 22 
febbraio 2011 e ciò nonostante la Banca creditrice non aveva avanzato alcuna istanza nei suoi confronti prima del 
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 2017. 
La censura è infondata in quanto l'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da D.A.  contiene la deroga espressa 
all'applicazione dell'art. 1957 c.c. 
Esso così recita: "I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di 
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, senza che essa sia tenuta ad 
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti 
dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato". 
Ciò determina l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. alla garanzia fideiussoria in esame. 
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la 
fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di 
conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente 
(Cass. 13078/2008). 
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata 
tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte 
del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di 
ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento 
delle condizioni patrimoniali del debitore.  
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2° 
co., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro 
contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n. 21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017).Nel caso di specie, la clausola 
contenente la deroga all'art. 1957 c.c. è stata specificamente approvata ed accettata dal fideiussore con la doppia 
sottoscrizione.  
Inoltre, la deroga contenuta nella fideiussione de qua, neppure può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, 
nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, per il fatto che determinerebbe, a carico del 
cliente/consumatore, "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", atteso che D.A.  non 
ha agito in veste di consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale della Gruppo Tre Immobiliare S.r.l. 
Risulta, infatti, che tra il fideiussore a la società debitrice principale vi fosse uno stretto collegamento funzionale, 
essendo stato il primo amministratore della seconda dal 2002 al 2014 e, dunque, anche all'epoca in cui (il 07.01.2009) è 
stato contratto il mutuo ed è stata rilasciata la fideiussione. Ciò consente di affermare che egli abbia agito in qualità di 
professionista per le stesse finalità imprenditoriali della società. 
Nella fattispecie in esame, le parti hanno altresì concordato che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri 
fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non 
alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo implicitamente in tal 
modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.  
Difatti, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non 
si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione 
specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale 
soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine 
di decadenza (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; 
Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976). 
Va in ogni caso rilevato che, qualora il debito principale sia ripartito in scadenze periodiche, la decadenza prevista 
dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla 
scadenza dell'obbligazione principale, si verifica in relazione a ciascuna scadenza soltanto nel caso in cui ciascun 
pagamento può essere considerato come un debito autonomo.  
Nel caso del contratto di mutuo, invece, l'obbligazione a carico del mutuatario è unica, e la ripartizione in rate 
costituisce solo una modalità di restituzione a favore del debitore, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito 
in una serie di autonome obbligazioni. Il debito, pertanto, può considerarsi scaduto soltanto alla scadenza dell'ultima 
rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, 
bensì dalla scadenza dell'ultima di esse. 
Nel caso di specie, l'ultima rata del mutuo(da rimborsare in 60 rate mensili con decorrenza febbraio 2009) è scaduta a 
febbraio 2014 e la Banca mutuante, con lettera raccomandata a/r del 03.04.2014, stante il mancato pagamento delle rate 
dal 22.02.2011, ha comunicato alla società debitrice principale e ai fideiussori la risoluzione del contratto intimando il 
pagamento di tutto quanto dovuto a titoli di capitale ed interessi (doc. 10 fasc. monitorio). 
Anche l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia è pertanto infondata e va rigettata.  
Parimenti infondato è il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'estinzione della garanzia e, per l'effetto, la 
liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. che abilita il fideiussore a liberarsi dall'impegno assunto se il 
creditore, in difetto di autorizzazione e al corrente del deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, abbia 
fatto o abbia continuato a far credito al medesimo (Cass. Ord., 31.10.2019, n. 28204). 
Difatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un 
ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla 
prestazione della garanzia sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni 
economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 
10870).  
L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere 
della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della Banca di dimostrare non solo che la 
nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del 
debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito 
nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse 
del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006,  Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006,  Sez. 3, Sentenza n. 
10870 del 23/05/2005). 
Incombe quindi sul fideiussore che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., 
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per 
obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al debitore principale pur 
essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 
2524/2006; Cass., n. 394/2006 cit.; n. 10870/2005). 
Nel caso di specie, l'opponente –sul quale gravava il relativo onere probatorio –non ha fornito alcun elemento di prova, 
né dell'elemento oggettivo, né di quello soggettivo, della fattispecie normativa di cui all'articolo in esame. 
Inoltre, rileva la circostanza che la fideiussione è coeva (non precedente) al contratto di mutu oazionato in sede 
monitoria, sicché neppure si configura l'esigenza di tutela del fideiussore dal pericolo della successiva erogazione di 
nuovo credito al debitore pur nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche, cui si ispirala 
norma di cui all'art. 1956 c.c.  
Inoltre, considerato che all'epoca in cui è sorto il debito D.A.  ricopriva la carica di amministratore della società 
mutuataria, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata richiesta di autorizzazione non 
può configurare una violazione contrattuale liberatoria per il fideiussore se la conoscenza delle difficoltà economiche in 
cui versava il debitore principale gli è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una 
società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o sia socio (cfr. Cass., 3761/2006; Cass., n. 
4112/2016; Cass., n. 7444/2017). 
Va pertanto rigettata anche l'eccezione di liberazione del fideiussore opponente ai sensi dell'art. 1956 c.c. ed affermata 
la persistente validità della obbligazione di garanzia assunta dallo stesso nei confronti della Banca opposta. 
In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conseguente 
conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 
55/2014 
P.Q.M. 
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così 
provvede: 
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 13130/2017 del31.05.2017; 
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo intervenuto, che liquida in complessivi 
euro 14.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. 
Così deciso in Roma il 12.03.2021 
IL GIUDICE  
Dott. Fausto Basile
Avv. Antonino Sugamele

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