Contratto di ormeggio. Se è prevista la custodia del natante il gestore del porto è chiamato a rispondere per i danni ai natanti.
Il contratto atipico di ormeggio può prevedere non solo la locazione di un posto in cui lasciare l'imbarcazione, ma anche l'obbligo del gestore del porto di fornire una pluralità di servizi in favore del proprietario del natante, tra cui la custodia del bene. In questo caso, il gestore è tenuto a garantire la sicurezza della struttura ricettiva, e quindi a risarcire il danno provocato al mezzo dalla violazione del dovere di protezione. Sono questi i principi affermati dalla Corte d'appello di Napoli (presidente D'Ambrosio, relatore Marinaro) nella sentenza 2508 del 30 giugno 2021.
La controversia è stata promossa dalla proprietaria di un'imbarcazione a vela contro la società che si era impegnata a consentirle l'ormeggio del natante; innanzi al Tribunale, l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni provocati al suo mezzo dal cedimento dell'ormeggio di prua della società convenuta con il conseguente urto sul pontile galleggiante.
26-11-2021 13:46
Richiedi una Consulenza