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Sentenza

Contratto di solidarietà - Validità - Condizioni - Fattispecie....
Contratto di solidarietà - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Cassazione civile SEZIONE LAVORO 

4 AGOSTO 2021 N. 22266 
Il provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale, che costituisce requisito di validità del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 863 del 1984, presuppone un controllo di congruità circa il rispetto delle finalità indicate dalla legge - consistenti nell'idoneità della contrazione dell'orario di lavoro ad evitare la riduzione del personale -, che non si esaurisce al momento iniziale dell'omologazione del contratto, ma permane durante il suo successivo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva dell'Inps nei confronti di un datore di lavoro il quale, in violazione dei contratti di solidarietà stipulati, aveva incrementato l'orario di lavoro rispetto al limite prefissato, continuando a godere indebitamente dei relativi sgravi contributivi).  

Il contratto di solidarietà, di cui all'art. 1 del d.l. n. 724 del 1983, convertito in l. n. 863 del 1984, spiega la sua efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, e non solo degli aderenti all'accordo, non per una sua efficacia normativa (in sé inesistente) ma in forza del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale, di cui costituisce il presupposto e unitamente al quale integra una fattispecie complessa volta alla concessione dell'integrazione salariale, che ha efficacia costitutiva del potere modificativo del datore di lavoro sui singoli contratti e presuppone un controllo di congruità tra la temporanea modifica peggiorativa (nella specie, riduzione di orario e di retribuzione) del contenuto dei rapporti e la finalità di evitare la riduzione del personale: Cassazione 22255/2015. Il contratto di solidarietà, di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984, quale strumento volto ad evitare una riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti, sicché la sua stipula non è preclusa dal pregresso avviamento di altra procedura di mobilità, allorché nella stessa azienda si renda necessario fronteggiare una criticità produttiva sopravvenuta: Cassazione 9307/2021.
Avv. Antonino Sugamele

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