Danno biologico - Liquidazione - Invalidità permanente e invalidità temporanea - Autonoma valutazione - Necessità - Criteri - Danno non patrimoniale - Liquidazione complessiva - Sofferenza morale - Rilevanza.
Cassazione civile SEZ. III
ORDINANZA DEL 12 MARZO 2021, N. 7126
Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.
Si richiamano:
i)Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 2014:In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.
ii)Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 2015:L'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione; ne consegue che, se un contratto di assicurazione prevede il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, nessun indennizzo è dovuto se la malattia, senza guarigione clinica, abbia avuto esito letale.
iii)Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 2015:In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica.
30-10-2021 19:44
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