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Sentenza

Differenza tra sinistro e scontro. Sinistro senza collisione e presunzione di cu...
Differenza tra sinistro e scontro. Sinistro senza collisione e presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.
Nozione di "sinistro" e nozione di "scontro". Sinistro senza collisione e presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Ebbene, in giurisprudenza si ritiene, pressocché pacificamente, che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., si applichi ai soli conducenti dei veicoli scontratisi mentre non riguardi anche l'ipotesi del veicolo che non sia stato coinvolto nell'urto. Per comprendere il fenomeno occorre, infatti, preliminarmente distinguere la locuzione "sinistro stradale" dal termine "scontro" utilizzato nel Codice Civile, il quale indica, anche nel linguaggio corrente, "un cozzo violento di due o più veicoli", una "collisione", un "urto" (Cass., n. 8525/2004).   A tal riguardo – sul presupposto che il vocabolo scontro sia stato utilizzato dal legislatore utilizzando la parola già appartenente alla lingua comune e conservandone il significato originario – la disposizione de qua viene intesa, per giurisprudenza costante, nel senso che la presunzione in esame operi solo se entrambi i veicoli siano rimasti coinvolti nella collisione e non anche nelle ipotesi di assenza di urto o scontro. Si afferma, pertanto, come l'art. 2054, comma 2, c.c. possa trovare applicazione esclusivamente in caso di "collisione materiale" tra veicoli (Cass., n. 8525/2004), proprio in ragione del fatto che la nozione di "sinistro stradale" non coincide con quella codicistica di "scontro".
La disciplina applicabile ai "sinistri senza collisione"
Sul punto, la Corte Costituzionale afferma che quest'ultimo caso deve trovare la sua disciplina altrove rispetto al secondo comma dell'art. 2054 c.c. e precisamente nel disposto del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato (Corte cost., n. 205/1972).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione secondo cui l'affermata esclusione dello scontro importa per conseguenza l'applicabilità della presunzione, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie, prevista non già dal secondo, quanto piuttosto dal primo comma dell'art. 2054 c.c.
 La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce, dunque, l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo (Cass., n. 5433/2020).
A tal riguardo, la prova del nesso di causalità, si risolva nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda.
Tale accertamento, inoltre, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità purché congruamente e correttamente motivato, grava in base ai tradizionali principi sul riparto dell'onere della prova a carico dell'attore (Trib. Reggio Emilia, sent., 7 ottobre 2014.).
 
Da ultimo, val bene rilevare come laddove venisse esclusa la sussistenza del nesso causale fra la condotta del conducente del veicolo non coinvolto nel sinistro e il danno all'altro veicolo, bensì riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente di quest'ultimo veicolo, non scatterebbe né la presunzione legale né, conseguentemente, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno. Invero, tale onere, gravante sul convenuto può sorgere soltanto una volta che sia stato dimostrato (dall'attore) che il danno è stato "prodotto" (ossia causato) dall'asserito responsabile (Cass., n. 5433/2020).
Avv. Antonino Sugamele

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