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Sentenza

Diritto all'indennità di trasferta...
Diritto all'indennità di trasferta
Cass. Sez. Lav. ord. 18 febbraio 2021, n. 4408

Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga solo temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, essendo la nozione di 'trasferta' caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non rilevando né la sede aziendale, né la residenza del lavoratore e neppure l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione.

La Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto da un lavoratore avverso la pronuncia del Tribunale con la quale, tra il resto, era stata respinta la domanda volta a ottenere l'indennità di trasferta da Roma (luogo di residenza) a Fiumicino (luogo di lavoro). La Corte di merito osservava che «indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore, non ricorrono i presupposti per l'erogazione dell'indennità di trasferta, poiché il medesimo ha sempre prestato la propria attività presso l'aeroporto di Fiumicino, mentre, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'istituto della trasferta è caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale».
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra il resto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 167 del CCNL Terziario, perché i giudici di seconda istanza avrebbero erroneamente ritenuto che al lavoratore non spettasse l'indennità di trasferta, giustificando tale decisione con la mancanza del requisito della temporaneità per avere il lavoratore prestato la propria attività sempre presso l'aeroporto di Fiumicino ed a nulla rilevando il luogo di residenza del lavoratore, senza considerare che il ricorrente era costretto, giornalmente, a recarsi sul posto di lavoro sito in Fiumicino, distante numerosi chilometri dal proprio luogo di residenza e maturando così il diritto a percepire un indennizzo per i continui viaggi abituali ai sensi dell'art. 167 del CNL Terziario.
I giudici di legittimità non hanno potuto che rigettare la domanda volta ad ottenere l'indennità di trasferta, rilevando che, correttamente, «i giudici di seconda istanza sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene, secondo cui il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga solo temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, essendo la nozione di "trasferta" caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non rilevando né la sede aziendale, né la residenza del lavoratore e neppure l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione; ipotesi che, nella fattispecie, non si è concretizzata, in quanto, come innanzi riferito, il lavoratore ha sempre prestato la propria opera presso l'aeroporto di Fiumicino».
Avv. Antonino Sugamele

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