Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Diritto di cronaca e tutela dell'immagine. Quando è consentito pubblicare l&...
Diritto di cronaca e tutela dell'immagine. Quando è consentito pubblicare l'immagine della persona interessata?
Corte d'Appello Roma Sez. I, Sent., 08/01/2021
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

ZANNELLA Dott. Gianna Maria - PRESIDENTE

FANTI Dott. Lucia - CONSIGLIERE

CIMINI Dott. Biagio Roberto - CONSIGLIERE rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4188 R.G. degli affari contenziosi del 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 27. 9. 2019

TRA

C.F.A., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Sergio Bucalo e Isabella Barone, giuste procure alle liti come apposte in calce all'atto di citazione in giudizio ed alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Golametto n. 2

APPELLANTE

E

G.G.E. già G.E.E. S. P. A.), in persona del suo AD e legale rappresentante p. t. Ing. L.C., E.M., n. q. di direttore responsabile de La Repubblica all'epoca dei fatti, F.V., n. q. di giornalista, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, per deleghe a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di giudizio, dagli Avv. ti Virginia Ripa di Meana, Maurizio Martinetti, Emanuele Li Puma, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70

APPELLATI

E

R.F., rappresentato e difeso da se stesso e dall'Avv. Maria Rita Cicero, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati ex lege(art. 82 R.D. n. 37 del 1934) presso la Cancelleria della Corte di Appello di Roma

APPELLATO

OGGETTO: Diritti della personalità - Appello avverso la sentenza n. 2045/2015 del Tribunale di Roma, sezione prima civile, del 29. 1. 2015
Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma respingeva la domanda risarcitoria proposta da C.A.F. nei confronti degli odierni appellati.

La domanda risarcitoria riguardava l'asserito contenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione dell'odierno appellante di due articoli pubblicati sul quotidiano La Repubblica in data 5 ottobre e 28 dicembre 2008, il primo, a firma F.V., dal titolo "due magistrati messinesi nel mirino del docente suicida; inchiesta a Reggio Calabria ", il secondo a firma di L.M., dal titolo " mio fratello P. ucciso dai silenzi eccellenti ", sulle pagine della cronaca di Palermo e sulla edizione locale on line della testata telematica dello stesso giornale.

Il C. aveva lamentato in particolare che il giornalista V. aveva diffuso, senza verificarle, pseudo notizie recependo le esternazioni anch'esse diffamatorie, rese dall'Avv. F.R., in tal modo accreditando imprecisati coinvolgimenti del dott. C.(Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina) con il contesto criminale messinese, oltre ad attribuire a suoi asseriti comportamenti aberranti la ragione principale del suicidio del prof. A.P..

Infatti, l'autore dell'articolo e la sua fonte, l'Avv. R., avrebbero rafforzato la portata diffamatoria dell'articolo richiamando un memoriale che il prof. P. aveva lasciato al fratello prima di suicidarsi e da cui sarebbero emersi riferimenti a due magistrati messinesi, il neo procuratore generale di Messina, F.C. ed il sostituto procuratore di Barcellona, Olindo Canali.

Il Tribunale dopo aver riportato gli specifici passaggi di cui era stata lamentata la portata diffamatoria rilevava che gli articoli in questione, il cui oggetto era costituito dalla notizia del suicidio del docente universitario P.A., verificatosi il 2. 10. 2008, avevano ricostruito il pensiero e le plausibili ragioni del suo tragico gesto, dando voce alle persone a lui più vicine(l'Avv. R. ed il fratello B.).

Il Tribunale riteneva, quindi, che gli autori degli articoli non avessero inteso fare proprie le accuse del prof. P., la cui fondatezza o meno era irrilevante ai fini del giudizio, essendosi limitati gli autori degli articoli a riferire quanto dichiarato dai due intervistati in risposta alle loro domande.

Il Tribunale riteneva quindi che anche se il giornalista non aveva svolto indagini accurate circa la verità dei fatti dichiarati dall'intervistato ricorreva la scriminante del diritto di cronaca, posto che il fatto aveva un rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate, e doveva ritenersi esclusa l'illiceità della condotta del giornalista, che nel caso di specie assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, aveva riportato le dichiarazioni pronunciate dall'intervistato.

Poteva essere quindi invocato il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica ex artt. 51 c. p. e 21 Cost., rispondendo la notizia pubblica ad un pubblico interesse ed ai parametri di verità e continenza, in ragione del coinvolgimento di due magistrati.

I giornalisti si erano limitati a riportare quanto loro dichiarato e riferito dall'Avv. R. e dal fratello del prof. P., e la loro testimonianza era apparsa attendibile in considerazione della diretta e personale conoscenza del docente suicida da parte degli intervistati.

Era incontestata anche la circostanza dell'esistenza di un memoriale lasciato al proprio fratello dal prof. P. prima di suicidarsi e che era stato acquisito dalla Procura della Repubblica di Patti, ed il riferimento a due magistrati appartenenti al distretto di Corte di Appello di Messina era stato desunto dalla successiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, competente in ragione del coinvolgimento di due magistrati messinesi, nonché dal personale ricordo degli intervistati riferito non al contenuto del memoriale, ma alla vicenda umana del prof. P. ed alle numerose denunce dal medesimo presentate relative a possibili infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale di Terme Vigliatore ed alla asserita inerzia dei suddetti magistrati.

Essendo stata rispettata anche la continenza espressiva attraverso un linguaggio formalmente e sostanzialmente corretto, il Tribunale escludeva la portata diffamatoria degli articoli in questione.

Né poteva essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal R. non essendo stata fornita la prova che l'attore avesse promosso il giudizio con mala fede o colpa grave.

Con atto ritualmente notificato il C. proponeva appello avverso detta sentenza per chiederne la riforma e per l'effetto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni morali patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati nella somma di Euro 500.000,00 o di altra ritenuta di giustizia per ciascun singolo articolo, con vittoria di spese.

Si costituivano in giudizio le parti appellate per chiedere il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto. Con decreto presidenziale in data 14. 7. 2015 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.

Con ordinanza in data 20. 4. 2016 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

All'udienza del 27. 9. 2019 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere respinto.

C.A.F. ha censurato la sentenza impugnata deducendo un unico articolato motivo di gravame.

In primo luogo ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata per aver del tutto omesso di prestare la dovuta attenzione alla condotta del convenuto R., ritenendo che fosse vera la notizia pubblicata da cui era stata fatta discendere la legittimità dell'operato degli appellati.

In realtà dalla documentazione versata in atti emergerebbe chiaramente che le notizie pubblicate nei due articoli del 5. 10. 2008 e del 28. 12. 2008 sarebbero false e che i cronisti non avrebbero rispettato i principi della continenza e della correttezza espositiva.

Il Tribunale avrebbe desunto il requisito della verità dall'intervista che i giornalisti avevano trascritto riportando il contenuto delle esternazioni altrui, e da un dossier (memoriale o lettera) che era stato rinvenuto e sequestrato dalla Procura della Repubblica di Patti e trasmesso per competenza a Reggio Calabria.

La ricostruzione dei fatti operata al riguardo dal Tribunale darebbe conto del fatto che gli autori degli articoli non avevano in alcun modo inteso fare proprie le accuse del prof. P., ma che si erano limitati a riferire quanto dichiarato dai due intervistati in risposta alle loro domande, e che rispetto al parametro della verità di quanto riportato gli stessi si erano attenuti a quanto loro dichiarato e riferito dall'Avv. R. e dal fratello del prof. P..

Le motivazioni addotte al riguardo dal Tribunale non avrebbero però tenuto conto del fatto che il thema decidendum e probandum avrebbe dovuto essere del tutto diverso, ed il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la verità della notizia pubblicata, ed in particolare se gli autori degli articoli avessero pubblicato notizie vere, ponendosi il problema se, all'epoca di pubblicazione della notizia fosse vero o meno che il dr. C. avesse posto in essere comportamenti aberranti ed amministrato la giustizia a senso unico, fosse stato destinatario di diverse denunce, anche al CSM, da parte del prof. P., fosse stato iscritto il suo nominativo nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria per istigazione al suicidio e se fosse stato indicato nominativamente dal prof. P. nel suo memoriale.

Se il Tribunale avesse effettuato una tale analisi avrebbe concluso ben diversamente, mentre ha ritenuto che il requisito della verità fosse stato rispettato solo per aver riportato quanto loro riferito da una fonte certa, sia con riferimento al memoriale, sia con riferimento alle idee che aveva il P. rispetto all'odierno appellante.

A prescindere dalla qualifica di fonte qualificata del R. e del fratello del P. nel caso di specie non sussisterebbe il requisito della verità delle notizie pubblicate.

Infatti, nel caso di notizie apprese da una fonte alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità i giornalisti avrebbero comunque dovuto effettuare le necessarie verifiche circa la verità di quanto loro riferito e valutare se dietro l'intervista si celasse un autonomo intento diffamatorio da parte del soggetto intervistato.

Tale obbligo di verifica sarebbe stato tanto più necessario perché era impossibile l'accesso alla fonte primaria.

L'appellante ha poi criticato i riferimenti giurisprudenziali evidenziati dal Tribunale che non sarebbero pertinenti rispetto al caso in esame.

Infatti, gli autori degli articoli non avrebbero fatto intuire ai lettori in alcun modo di non aderire alle opinioni del R. o del P. ma avrebbero agito in modo opposto, presentando l'intervista in termini oggettivamente idonei a creare una falsa rappresentazione della realtà.

Il Tribunale comunque avrebbe omesso di analizzare compiutamente la posizione processuale del R. e non avrebbe distinto in modo corretto la posizione dell'intervistatore da quella dell'intervistato.

A prescindere comunque dalle necessarie valutazioni rispetto alle singole posizioni, dalla documentazione in atti emergerebbe la responsabilità di tutti i convenuti.

Rispetto alla pubblicazione del 5. 10. 2008 il R. avrebbe precisato che la prima parte dell'articolo sarebbe stata riconducibile al V., mentre gli sarebbero appartenute le parti virgolettate, nelle quali si sarebbe limitato a manifestare il pensiero del P..

Nei due occhielli di apertura sarebbe stata pubblicata la falsa notizia secondo cui il prof. P. aveva accusato l'attuale PG di Messina F.C. ed il PM di Barcellona Olindo Canali, e che il dossier acquisito dalla Procura di Patti sarebbe stato inviato a Reggio Calabria con l'ipotesi di istigazione al suicidio; ipotesi che sarebbe stata ribadita nell'incipit del pezzo, dove il V. avrebbe asserito che nel memoriale predetto il P. aveva puntato il dito contro i due magistrati, sostenendo che avrebbero insabbiato inchieste, ed intrattenuto rapporti non limpidi con il contesto criminale messinese.

Tali affermazioni sarebbero state gravemente lesive del decoro e dell'onore del C. avuto riguardo alle funzioni svolte e sarebbero state inventate dal V., tenuto conto del fatto che il dossier del P. non avrebbe specificato il nome di alcun magistrato né avrebbe attribuito comportamenti aberranti ad alcuno.

Peraltro il C. nella funzione di Procuratore Generale non avrebbe potuto insabbiare inchieste ed anzi si sarebbe occupato di procedimenti di criminalità organizzata.

Tali circostanze sarebbero state provate documentalmente e non sarebbero state considerate dal Tribunale, pur essendo di portata diffamatoria.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato come plausibile il fatto che i nomi di due magistrati sarebbero stati menzionati nel memoriale, mentre sarebbe pacifico esattamente il contrario, e tale circostanza non avrebbe potuto essere desunta dalla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dal momento che quest'ultima procura era competente per l'accertamento di eventuali responsabilità dei magistrati di Messina e Barcellona.

Il concetto di plausibilità colliderebbe con l'asserita verità della notizia pubblicata e non potrebbe fondare l'inesistenza del diritto azionato.

Il V. solo alla fine dell'articolo aveva precisato che il procedimento penale pendente a Reggio Calabria era a carico di ignoti.

Il V. avrebbe dovuto indicare la fonte delle sue notizie, sia per la doverosa assunzione di responsabilità sia per sottoporre la notizia a minuzioso controllo per accreditarne la verità oggettiva e ritenere la sua divulgazione lecita espressione del diritto di cronaca.

Il Tribunale avrebbe anche dovuto considerare che le esternazioni del R. sarebbero state presentate con una chiosa di grassetto del tutto menzognera(P. nel suo dossier accusava il PG C. ed il PM Canali) in quanto il dossier del P. avrebbe fatto generico riferimento alla magistratura barcellonese - messinese.

L'articolo in questione dovrebbe essere considerato diffamatorio sia nel suo complesso, sia con riguardo al suo incipit, così accreditando presso il pubblico un'impressione di veridicità dei fatti esternati dal R..

In tale articolo non sarebbe stato rispettato né il principio della verità, né della correttezza espositiva.

Il R. dal canto suo ha articolato la propria linea difensiva affermando che l'articolo non gli apparteneva e che sarebbero stati i giornalisti ad amplificare e travisare il contenuto delle sue affermazioni, mentre egli si sarebbe limitato a riportare le asserzioni fatte dal P..

Al riguardo avrebbe dovuto rilevarsi che il R. non avrebbe mai sporto querela o chiesto alcuna rettifica rispetto al contenuto mistificatorio dell'articolo.

Pur volendo ritenere veritiera la difesa del R. la sua responsabilità sarebbe comunque evidente, dal momento che in qualità di testimone rispetto a cose affermate da una persona defunta si sarebbe prodigato ad ammannire una serie di fatti falsi, con la conseguenza che nel caso di specie non potrebbe operare alcuna esimente.

Infatti, non sarebbe dato sapere quali fossero le indagini o i comportamenti aberranti di cui aveva parlato il R..

Il R. ed il P. avrebbero potuto trarre un pretesto al riguardo dall'inchiesta denominata " Tsunami ", che era coperta dal segreto investigativo, ed il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare la portata diffamatoria della disinformazione fornita, dal momento che alla data di pubblicazione dell'articolo tale procedimento sarebbe stato archiviato dalla competente autorità reggina.

Se il riferimento fosse stato proprio a tale inchiesta, ciò confermerebbe la non veridicità delle notizie riferite, in quanto il R. non avrebbe potuto non sapere che nella relativa informativa non risultava che il C. si fosse adoperato per ostacolare le indagini dei CC su personaggi del comune di Terme Vigliatore e che addirittura le connivenze o irregolarità fossero state escluse dai magistrati del diverso distretto che si erano occupati della vicenda.

Inoltre, non sarebbe vero che il P. avesse presentato denunce contro il C. al CSM, in quanto il P. aveva presentato un unico esposto il 3. 12. 2001 alla prima commissione del CSM, competente per i procedimenti ex art. 2 LG in relazione all'omessa avocazione di un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, che era stato immediatamente archiviato.

Né corrisponderebbe al vero che il P. avrebbe potuto riferire al R. che il C. avrebbe amministrato giustizia a senso unico, tanto che sia il R. che il V. non sarebbero stati in grado di citare un solo esempio circa il ruolo esercitato dal C. che agiva nell'ambito dei giudizi di secondo grado, né di fare oggettivo riferimento al contenuto del dossier in ordine al C. quale responsabile delle connivenze, delle modalità aberranti di conduzione delle indagini o degli insabbiamenti, unica circostanza che avrebbe potuto giustificare il ricorso all'esimente prevista nel caso di diffamazione a mezzo stampa, che non potrebbe operare nel caso in esame.

L'appellante ha poi evidenziato altre parti dell'articolo che avrebbero avuto portata diffamatoria, ed in particolare laddove il V. aveva scritto: " e su quest'ultimo, ricorda ancora l'avvocato R., il professor P. esprimeva pesanti giudizi in relazione alle sue denunce sulle infiltrazioni mafiose di Terme Vigliatore dove il figlio del procuratore generale C. aveva ricevuto degli incarichi di consulenza per l'amministrazione comunale", si sarebbe omesso di considerare che nessuna delle denunce presentate dal P. sarebbe mai approdata alla Procura Generale di Messina, ma la Procura Generale, nella persona del C., sarebbe stata investita da una mera segnalazione che il C. aveva trasmesso alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per competenza.

Il R. ed il V. in relazione all'attività svolta non avrebbero potuto dirsi non consapevoli di tali circostanze e si sarebbero quindi resi conto della portata diffamatoria del contenuto di quanto da essi riferito.

Il R., avvocato, avrebbe dovuto sapere che a parte i casi di avocazione, la competenza a condurre le indagini preliminari rispetto ai fatti oggetto delle denunce del P. era della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e non della Procura Generale di Messina.

In ragione dell'omessa veridicità degli addebiti mossi dovrebbe ritenersi quindi sussistente l'intenzionalità diffamatoria nei confronti del C., essendo stati violati i limiti imposti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Dovrebbe poi aversi riguardo alla chiave di lettura dell'asserita e falsa inattività del sostituto procuratore generale o degli incarichi attribuiti al figlio.

Tale notizia sarebbe stata diffusa in modo surrettizio ed idoneo a gettare discredito sulla persona dell'appellante per far intendere che il C. avrebbe insabbiato l'inchiesta sulle presunte infiltrazioni mafiose nel comune di Terme Vigliatore ottenendo in cambio incarichi di consulenza per il figlio, ma senza porsi il problema di chiarire a quale tipo di attività l'Avv. N.C. avesse svolto per il comune, che si sarebbe concretizzato in soli due incarichi, senza alcuna attività di consulenza.

Rispetto ai pesanti giudizi del P. sulla nomina del C. a Procuratore Generale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della documentazione versata in atti per coglierne la portata diffamatoria, e le informazioni diffamatorie avrebbero dovuto essere ricondotte alle esternazioni del R., che era il difensore del P., come del resto specificato dal V..

Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che non si sarebbe potuto parlare di verità della notizia, che non sarebbero stati rispettati i principi della continenza e della correttezza espositiva e che non sarebbe stato possibile applicare alcuna esimente, dal momento che nel dossier non sarebbe stata formulata alcuna accusa nei confronti del C., nessuna denuncia sarebbe mai stata presentata nei confronti del C. per asserite sue inadempienze, mentre si sarebbe fatto intendere ai lettori che anche se la posizione del C. era stata archiviata, vi si era accostato il riferimento suggestivo al fatto che il procedimento non aveva avuto alcun seguito e che la sua ingiusta nomina a procuratore generale di Messina fosse stata favorita dall'insabbiamento del procedimento disciplinare.

L'appellante rispetto all'altro articolo del 28. 12. 2008 ha sostenuto che il Tribunale non vi avrebbe dedicato particolare attenzione, sostenendo anche in questo caso l'operatività dell'esimente della verità della notizia pubblicata, giustificata dall'attendibilità della fonte utilizzata dall'articolista.

Anche in tale articolo, intitolato " Mio fratello ucciso dai silenzi - le denunce di P., le porte chiuse in procura, l'isolamento", nel corpo dell'articolo si sarebbe fatto riferimento alla circostanza falsa che il C. era intervenuto sul sostituto procuratore D.F. per bloccare l'informativa Tsunami.

Al riguardo sarebbe stato dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che non si sarebbe parlato dell'informativa Tsunami, ma esclusivamente di una relazione del 29. 4. 2005, a firma dei CC di Barcellona di Pozzo di Gotto, relativa a comportamenti di un sostituto della Procura della Repubblica di quella città e di due componenti la locale sezione di PG, nell'ambito della quale il D.F. aveva dichiarato che si era trattato di una conversazione di carattere tecnico.

Sarebbe stata falsa anche la notizia secondo cui il P. avrebbe invitato il C. ad avocare alcune indagini su Terme Vigliatore senza ricevere alcuna risposta, tenuto conto del fatto che all'epoca il C. era solo un sostituto procuratore generale e privo di poteri di iniziativa autonomi, ed il fascicolo era stato avocato in base ad un criterio automatico di turnazione, con la conseguenza che doveva ritenersi falsa anche l'insinuazione della correlazione tra l'inerzia del C. e l'affidamento di incarichi a suo figlio.

La portata diffamatoria di entrambi gli articoli avrebbe dovuto emergere dall'analisi della documentazione prodotta dall'appellante, ed in particolare dall' atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria per l'udienza del 15.1.2011, a firma dell'avv. B.P. e nell'interesse dei sig.ri C.M., G.P. e B.P. - in proprio e nella qualità di eredi del defunto prof. A.P. - nei confronti dello Stato Italiano, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni in ragione della ritenuta esclusiva riconducibilità (cfr., in particolare, punto 7 delle relative conclusioni) del suicidio a quanto consacrato nelle sentenze richiamate nel corpo del medesimo atto (sentenze alle quali il dott. C. non avrebbe partecipato né come requirente, né come decidente); dal ricorso ex art. 34 CEDU e 45/47 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a firma dell'avv. B.P. e nell'interesse dei sig.ri C.M., G.P. e B.P. - in proprio e nella qualità di eredi del defunto prof. A.P.- nei confronti dello Stato Italiano, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni in ragione della ritenuta esclusiva riconducibilità (cfr., in particolare, pagg. 25/26 del suddetto atto) del suicidio solo a quanto consacrato nelle sentenze richiamate nel corpo del medesimo ricorso.

Tale documentazione avrebbe permesso di apprezzare come allorquando il R. (confidente e/o difensore della famiglia P.) ed il B.P. (fratello del prof. P.) ebbero a rilasciare le loro false affermazioni sarebbero stati consapevoli che non fosse riconducibile al dott. C. alcuna responsabilità circa l'evento suicidario, da addebitarsi bensì, a loro giudizio, a quanto consacrato in sentenze dell'autorità giudiziaria, rispetto alle quali non sarebbe individuabile alcuna interferenza da parte del dott. C..

L'autore del primo articolo, F.V., riportando tra l'altro alcune dichiarazioni altamente lesive dell'avv. F.R., nel quotidiano "La Repubblica" del 5. 10. 2008, sotto il colpevole omesso controllo del direttore responsabile dott. E.M., avrebbe imputato al dott. C. un'esplicita connivenza con il contesto criminale messinese, nonché l'intento d'insabbiare inchieste favorendo un Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose.

Tali accuse diffamatorie sarebbero state reiterate ed incrementate dalla medesima testata giornalistica e dal relativo direttore responsabile attraverso la pubblicazione del successivo articolo del 28. 12. 2008; i convenuti avrebbero quindi violato la norma di cui all'art. 21 della Costituzione, e nessuna scriminante potrebbe essere invocata dagli autori del danno perpetrato a svantaggio del dott. C., dovendosi ritenere evidente la molteplicit�� dei danni derivati da un esercizio del diritto di cronaca che avrebbe violato tutti i limiti imposti in materia, risolvendosi in un mero, quanto gratuito, grave, spregiudicato ed ingiustificato attacco alla persona ed alle funzioni dell'appellante, con ricadute negative anche sulla sua salute, e l'appello proposto dovrebbe quindi essere accolto.

Come evidenziato in premessa l'appello è infondato e deve essere respinto.

La Corte ritiene di dover condividere il decisum del Tribunale.

In primo luogo deve rilevarsi che per un giornalista la fonte informativa rappresenta il canale attraverso cui egli viene a conoscenza dei fatti oggetto dei suoi articoli.

La fonte può essere diretta, se il giornalista ha la diretta percezione del fatto che è accaduto, oppure, indiretta, se la percezione avviene grazie all'intervento di un terzo soggetto che si pone tra lui e la notizia.

In quest'ultimo caso occorre valutare l'attendibilità di tale fonte, gravando sul giornalista l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato per evitare di incorrere nella responsabilità per i danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59 ultimo comma cod. pen., cioè la sua buona fede.

Il diritto di cronaca ha un fondamento costituzionale, ed in una società democratica e pluralista i mezzi di comunicazione di massa hanno il compito di informare l'opinione pubblica su tutti quegli avvenimenti che in modo minore o maggiore riguardano ciò che accade nella società.

Inoltre, il diritto di cronaca costituisce un aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, ed in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito.

Inoltre, occorre che l'esercizio di tale diritto corrisponda alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte ed all'attualità del riferimento storico, e che tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarli come sostanzialmente diversi.

Per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale sono rivolti, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione.

Ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca, sussiste la necessità della correlazione tra narrato ed accaduto nella sua obiettiva realtà, con un assoluto rispetto della verità di quanto riferito.

Sul giornalista grava l'onere, anche processuale, di dimostrare la bontà del metodo di lavoro usato, la diligenza approntata, la attendibilità delle fonti utilizzate, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente, o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

Il significato di verità oggettiva della notizia va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto.

Il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti, in tal caso occorrendo che tale propalazione costituisca di per sé stessa un fatto così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse.

Occorre specificare al riguardo che in questo caso il cronista deve mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma che si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità.

Il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista che deve quindi rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta, derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa.

Il giornalista, quindi, ha l'obbligo di compiere tutti gli accertamenti necessari per appurare la verità della notizia prima di diffonderla e su di lui incombe l'onere di fornire la prova della cura da lui posta negli accertamenti per stabilire la verità sostanziale dei fatti.

Il limite del rispetto della verità riguarda, come sottolineato anche dalla più recente giurisprudenza, il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata, e ciò proprio nella prospettiva di assicurare che la libera manifestazione del pensiero non venga ostacolata per effetto della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia.

Nell'ambito della cronaca giudiziaria l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, riportata nell'articolo non proviene dalla qualità del soggetto che la rende ma dall'interesse che l'opinione pubblica ha nei confronti di quel processo. La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'accertamento dell'esistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Tanto premesso, occorre affrontare la fattispecie dell'intervista, come nel caso di specie, in cui si pone il problema della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto intervistato e della corrispondente posizione del giornalista.

La pubblicazione di un'intervista, sganciata da un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite da terzi, potrebbe costituire uno strumento per veicolare un'offesa ingiusta.

Trattandosi di dichiarazioni rese da terzi il giornalista potrebbe avere difficoltà nell'effettuare il controllo di verità dei fatti riferiti dall'intervistato.

Al riguardo la Corte rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato una serie di principi che soccorrono per interpretare la fattispecie di cui si discute.

Infatti, il giornalista e l'autore delle dichiarazioni diffamatorie rispondono penalmente quando le dichiarazioni riportate consistono in insulti ovvero in espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto critica, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti: e tale regola di massima subisce un'eccezione quando il fatto "in sé " dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

E' comunque necessario che il giornalista abbia assunto una posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato; ed alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica ed immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse, tanto che anche la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, essendo compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie(v. Cass., Sez. V penale, sentenza n. 6911 del 22. 2. 2016).

Ed una delle ragioni fondanti l'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica.

La Suprema Corte ha affermato rispetto alla questione della punibilità del giornalista il quale, in un'intervista o, comunque, in un qualsiasi resoconto, riporti dichiarazioni altrui, che il problema si pone solo quando le dichiarazioni riportate dal giornalista integrino gli estremi della diffamazione, mentre non si pone l'esigenza di distinguere la responsabilità del giornalista da quella del dichiarante, se le dichiarazioni riferite, benchè offensive, non siano punibili perchè rilasciate nel corretto esercizio del diritto di critica, che compete a qualsiasi cittadino.

In altri termini il problema si pone quando il giornalista diffonda dichiarazioni altrui che integrano gli estremi di un reato e che di per sè non sarebbero idonee alla consumazione dell'illecito penale senza quella diffusione imputabile proprio all'opera del giornalista.

In tale ambito, in applicazione dell'art. 110 c.p. deve ritenersi configurabile il concorso nel delitto di diffamazione a carico del giornalista, che contribuisce in misura determinante alla consumazione del delitto.

Tuttavia è possibile distinguere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, la posizione del giornalista da quella dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie da lui riferite.

Sotto un primo profilo può accadere che le dichiarazioni riferite siano punibili a titolo di diffamazione in quanto false, in quanto non corrispondenti ai fatti; in questo caso non potrà essere ritenuto responsabile di diffamazione il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio per aver pubblicato dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le più serie verifiche di attendibilità, siano risultate poi false, versandosi in un caso di errore sul fatto costituente reato determinato dall'altrui inganno; errore che, a norma dell'art. 48 c. p., esclude la punibilità della persona ingannata.

Tale prospettiva di non punibilità, invece, non appare percorribile quando il giornalista riferisca dichiarazioni la cui punibilità per diffamazione non dipende dal difetto di veridicità, bensì dal difetto del requisito della "continenza".

La posizione del giornalista non potrebbe essere, quindi, distinta da quella dell'autore delle dichiarazioni, quando queste si concretizzino in insulti o in espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto critica, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti. (v. Cass., sez. 5, 16 dicembre 1998, Ferrara ed altri).

In linea di massima, quindi, può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sè, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse.

Può però accadere che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti, ipotesi che si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un "evento", cioè un fatto rispetto al quale il pubblico ha interesse e diritto ad essere informato.

Così, ad esempio, le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, ad esempio, vanno di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perchè la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sè, non nel riferire i fatti in es sa rappresentati, e la possibilità di distinguere in questi casi la responsabilità del giornalista da quella dell'autore della dichiarazione riferita va verificata in concreto, senza che si possano indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.

Per verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che divenire strumento della diffamazione, occorre considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni, quali le ragioni e la credibilità del dichiarante.

Occorre, in altri termini accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero se sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato (v. Sez. 5, n. 5192 del 15/03/1999).

Le sezioni unite della Suprema Corte hanno delineato un importante arresto giurisprudenziale (v. Cass. Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001) con il quale è stato abbandonato l'indirizzo giurisprudenziale piuttosto rigoroso, fino a quel momento prevalente, secondo il quale la pubblicazione di un'intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciata da un terzo al giornalista, non solleva quest'ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell'interesse sociale della notizia e della continenza.

Si è osservato al riguardo che la casistica offre esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l'interesse sociale della notizia, può acquistare un'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due.

E ciò può verificarsi - hanno osservato le Sezioni Unite - quando un soggetto, che occupa una posizione qualificata nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro soggetto, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal soggetto intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate, e la notizia, anche se lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 Cost.

In tal caso la notizia è costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni del soggetto qualificato, risultando l'interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato: pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica del contenuto dell'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, così come pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare l'intervista perchè contenente espressioni offensive ai danni di altro soggetto noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perchè gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perchè la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un soggetto noto all'indirizzo di altro soggetto noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.

In casi del genere il problema che si pone attiene alla qualificazione da dare al soggetto che rilascia l'intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate, poichè in caso di posizione di rilievo dell'intervistato vi è l'interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull'argomento che forma oggetto dell'intervista medesima.

Detta valutazione ovviamente non può essere sganciata dall'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento "dichiarazione", considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni.

Si deve, altresì, accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto una posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato, sempre però che il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

Essendo del tutto evidente che le Sezioni Unite hanno ridisegnato i criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa e di legittimo esercizio del diritto di cronaca, adattandoli alla diversa situazione che si riscontra nel caso della pubblicazione di dichiarazioni di terze persone, ponendo in primo piano l'interesse del pubblico all'informazione rispetto al primato della tutela dell'onore e della reputazione individuale, occorre esaminare se nel caso di specie ricorrano le condizioni per escludere da un lato la portata diffamatoria delle affermazioni recepite dal giornalista e l'assenza di responsabilità in capo a quest'ultimo.

Orbene, dalla lettura dell'articolo del 5 ottobre 2008 risulta che l'estensore dell'articolo(F.V.)ha dapprima inquadrato la situazione relativa all'inchiesta sulla morte del prof. A.P., facendo riferimento al memoriale "nel quale emergerebbero riferimenti a due magistrati messinesi, il neo procuratore generale di Messina, F.C. ed il sostituto procuratore di Barcellona Olindo Canali".

Successivamente, il giornalista ha introdotto l'intervista all'Avv. R., difensore del P. dicendo che nei giorni precedenti il suicidio aveva raccolto i suoi sfoghi e le sue amarezze dopo aver appreso di essere stato rinviato a giudizio per calunnia in seguito ai suoi attacchi alla classe politica di Terme Vigliatore, comune sciolto per mafia.

Quindi, il V. aveva riportato tra virgolette quanto letteralmente dichiarato dal R. a proposito del fatto che il P. gli parlava spesso del procuratore generale F.C. e del sostituto procuratore Olindo Canali perché sgomento del fatto che le indagini nei loro confronti non avessero avuto alcun seguito, ivi compresa la denuncia proposta al CSM, che non aveva avuto alcun seguito secondo quanto precisato proprio dal V..

L'articolo si è sviluppato riportando ancora il pensiero del R., che aveva riferito che a suo dire il P. non si dava pace per il modo di condurre le indagini da parte del Canali e del C., aggiungendo a proposito di quest'ultimo che il P. aveva espresso pesanti giudizi in relazione alle sue denunce sulle infiltrazioni mafiose al comune di Terme Vigliatore dove il figlio del C. aveva ricevuto incarichi di consulenza per l'amministrazione comunale.

Quindi il V. aveva nuovamente riportato tra virgolette quanto letteralmente dichiarato dal R., ed aveva concluso l'articolo in questione affermando chiaramente che allo stato non vi erano indagati e che si procedeva per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Dalla lettura dell'articolo del 28 dicembre 2008 risulta che l'estensore dell'articolo ha inquadrato la situazione di contesto relativa alle circostanze che avevano caratterizzato la vicenda del P., prima di riportare direttamente sia le parole del fratello(B.P.), sia quelle dell'Avv. R..

La Corte ritiene che dalla lettura complessiva dei due articoli può ritenersi prevalente l'interesse del pubblico all'informazione rispetto alla tutela dell'onore e della reputazione individuale, dal momento che la vicenda in questione aveva avuto ampia risonanza in ragione della notorietà delle persone di riferimento, e che le due interviste siano state fatte a due soggetti "qualificati", quali potevano essere considerati il difensore del prof. P. ed il fratello dello stesso, che potevano fornire elementi utili per inquadrare complessivamente la vicenda in questione, ed è indubitabile che la "notizia" sia costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni di tali soggetti e del loro sfogo emotivo rispetto ad una vicenda così dolorosa dal punto di vista umano, con corrispondente interesse del pubblico ad apprenderle, a prescindere dalla corrispondenza al vero del loro contenuto.

Nel contesto dato sono state fornite informazioni relative, da una parte, allo stato d'animo del prof. P. prima del suo suicidio ed ai suoi sfoghi relativi al mancato riscontro rispetto alle proprie denunce nei confronti anche dell'appellante, e dall'altra degli esiti delle indagini in corso, in modo corretto da parte dei giornalisti estensori dei due articoli.

In ragione di quanto sinora esposto la Corte ritiene da un lato che sussistano i presupposti di un corretto esercizio del diritto di cronaca, dall'altro che pur in presenza del prevalente interesse pubblico non possano essere condivise tutte le prospettazioni dell'appellante volte a dimostrare il carattere diffamatorio del contenuto dei due articoli, che comunque nel complesso hanno fatto riferimento a fatti veri, salvo alcune circostanze di dettaglio che non appaiono suscettibili di modificare la verità del nucleo sostanziale delle notizie riportate.

I due giornalisti, infatti, hanno dato voce ad uno degli amici e confidenti più stretti del docente messinese, l'avv. F.R., ed al fratello del prof. P., B., due soggetti indicati dallo stesso P. quali fonti privilegiate ed autorevoli del suo pensiero.

Con le due interviste i giornalisti hanno effettuato una legittima scelta informativa, cioè di riferire circa la testimonianza di vita del prof. P. e le ragioni del suo suicidio, secondo quanto riferito dalle persone a lui vicine e per come in parte descritte da lui stesso, nonché dando conto delle notizie di cronaca giudiziaria legate, anzi scaturenti, dall'inchiesta sulla morte del professore messinese.

In tale contesto, ad avviso della Corte i due giornalisti non hanno mai travalicato i limiti del diritto/dovere di cronaca e di critica (o di indagine giornalistica), né hanno mai travalicato le modalità indicate dalla giurisprudenza in tema di intervista e di corretto reportage di dichiarazioni altrui, non assumendo alcuna posizione di parte, sia rispetto al pensiero del P. ed alle sue testimonianze, sia rispetto a quanto riferito dall'amico e dal fratello del docente suicida.

Peraltro i giornalisti non hanno espresso pareri in ordine alla colpevolezza (o meno) del dott. C. rispetto alle accuse mossegli dal prof. P. od al fatto che l'alto magistrato messinese avesse o meno compiuto quegli atti contestatigli in vita e da morto dal prof. P..

Esistendo quindi un interesse pubblico a conoscere la storia del prof. P., deve ritenersi che i giornalisti, nel ricostruire la sua vicenda umana e personale, hanno correttamente ed imparzialmente riferito quanto appreso in via diretta da fonti privilegiate ed autorevoli, quali l'avv. R. e l'avv. B.P., senza fare proprie le accuse né del prof. P., né di chi aveva ripercorso 'la verità' del professore, ma limitandosi a raccogliere la testimonianza del fratello e dell'amico del docente messinese, con perfetta continenza, anche sostanziale.

Al riguardo, ad esempio, nel secondo articolo, a firma del giornalista L.M. del 28 dicembre 2008, per bilanciare le affermazioni dell'avv. B.P., l'estensore si era premurato di richiamare le contestazioni del dott. C. rispetto a tale ricostruzione.

Sotto il profilo della verità correttamente il Tribunale ha verificato la corrispondenza di quanto riferito dai due soggetti intervistati a quanto riportato negli articoli ed ha svolto la relativa indagine al riguardo.

Occorre peraltro rilevare che nella sostanza è risultato vero che: la Procura di Patti aveva aperto una inchiesta sulla morte del P., poi trasferita a Reggio Calabria, competente per territorio per qualsiasi attività di indagine sui magistrati di Messina; il prof. A.P. aveva lasciato un memoriale al fratello B.; il prof. P. aveva lasciato una lettera ai familiari, contenente un duro atto di accusa nei confronti della magistratura messinese, indicando nel R. e nel fratello le sue fonti privilegiate e depositarie della sua verità; già molto prima della morte, il prof. P. aveva duramente e ripetutamente criticato il dott. C. ed aveva presentato una denuncia al CSM, per incompatibilità del dott. C. a svolgere le funzioni di sostituto procuratore generale di Messina; il procedimento disciplinare del CSM a carico del dott. C. era stato archiviato, come precisato anche nei due articoli, e che nell'estate del 2008, il dott. C. era stato nominato Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina, carica che aveva ricoperto per anni; in data 4 giugno 2008, il sen. Lumia (amico e vicino anch'egli al prof. P.) aveva presentato una interrogazione a risposta scritta al Ministro della Giustizia ed al Presidente del Consiglio proprio sulla opportunità di confermare la nomina del dott. C. a Procuratore Generale di Messina; anche l'on. D.P. aveva presentato analoga interpellanza, in data 26 giugno 2008; il contenuto di tali atti parlamentari rispecchiava le critiche rivolte dal prof. P. (e dall'avv. R.) al dott. C.; la Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condotto una indagine denominata Tsunami, nella quale si faceva riferimento ad "alcuni tentativi di interferenza operati nel corso dello svolgimento di queste indagini, con riferimento al dr. Olindo Canali, anziano ed esperto Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ed al dr. F.C., Procuratore Generale F.F. presso la Procura Generale di Messina"; il figlio dell'attore, come confermato dallo stesso appellante, in almeno due occasioni aveva ricevuto incarichi professionali dal Comune di Terme Vigliatore; il prof. P. era stato rinviato a giudizio per diffamazione poco prima di uccidersi e che ciò lo aveva sconvolto ed amareggiato; i soggetti intervistati non avevano mai contestato, né negato il contenuto delle loro dichiarazioni, né il resoconto dei giornalisti negli articoli censurati.

All'esito di una valutazione complessiva delle interviste può affermarsi che i giornalisti non hanno indotto gli intervistati ad ipotizzare un coinvolgimento del dott. C., né ad esprimere giudizi nei confronti di chicchessia.

Inoltre, non hanno fatto propri i resoconti dei due soggetti intervistati, ed hanno anche bilanciato l'informazione riferendo fatti positivi per il dott. C. (quali l'archiviazione del procedimento avviato su denuncia del P., o la contestazione della ricostruzione dei fatti operata sia in vita, che dopo morto, dal P.).

Infine, la presenza di imprecisioni nella narrazione giornalistica non può escludere di per sé l'operatività del diritto di critica e di cronaca quali esimenti della condotta del giornalista che narri fatti compromettenti per la reputazione altrui, spettando al giudice di merito svolgere una valutazione sulla rilevanza di tali inesattezze.

E come detto in precedenza dalla valutazione complessiva sia di quanto affermato dagli estensori dei due articoli, sia di quanto riferito dai due intervistati non emergono inesattezze tali da modificare in senso diffamatorio la verità del nucleo essenziale di quanto in essi riportato, essendosi proposti gli articoli in questione di inquadrare, secondo una prospettiva a tutto campo, la vicenda in oggetto, tentando di fornire una serie di elementi che avrebbero potuto indurre il P. a compiere il gesto estremo.

All'esito di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto e l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte processuale, come da dispositivo, a norma delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.

Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C.F.A. avverso la sentenza n. 2045/2015 del Tribunale di Roma, sezione prima civile, del 29. 1. 2015, così provvede:

A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;

B)Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore degli appellati che si liquidano d'ufficio in complessivi Euro 5.000,00 per ciascuna parte processuale a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;

C)Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1

quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 8 gennaio 2021.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza