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Sentenza

Docenti: per la sospensione dal servizio è competente l'Ufficio per i proced...
Docenti: per la sospensione dal servizio è competente l'Ufficio per i procedimenti
Cassazione civile, Sez. VI-L, 14 luglio 2021, n. 20059
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. LEONE Maria Margherita - Consigliere -

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13084-2019 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente-

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato LUBERTO ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIOTTO ALESSIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 145/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
Svolgimento del processo

Che:

la Corte d'Appello di Perugia ha respinto l'appello del MIUR, confermando la decisione di primo grado che aveva "annullato" la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per dieci giorni applicata a C.F., perchè emessa da organo incompetente (dal dirigente scolastico e non dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari);

la Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista, e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrrogabile tra il minimo ed il massimo previsti;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR prospettando un motivo di ricorso, cui ha opposto difese il dipendente, con controricorso.

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Motivi della decisione

Che:

con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - il MIUR ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, nonchè del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 492, 494, 495 e 498;

secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbe, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in rilievo l'entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell'infrazione; nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è stata inferiore a "più di dieci giorni";

il motivo è infondato;

la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. n. 28111 del 2019 con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare";

al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede;

diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all'esito del procedimento medesimo;

il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola;

per tale categoria, a norma dll'art. 492 c.p.c., comma 2, lett. b) e art. 494 c.p.c., comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio nella misura minima "fino a un mese";

pertanto, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di "infrazioni di minore gravità", per le quali cioè è prevista "l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni", sussiste la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dunque rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (ex plurimis, Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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