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Sentenza

Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire m...
Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio d raccomandata online non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione
Giudice di Pace di Ferrara, sez. I, sent., 18 giugno 2021, n. 328

Giudice di Pace Falghera

Motivi della decisione

Si premette che la presente sentenza viene redatta secondo i criteri dettati dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., come riformulato dalla legge approvata in data 26.05.09 che viene consegnata/depositata dallo scrivente il 10.05.2021 in cancelleria, per ogni adempimento di legge, e quindi nei termini, seppure ordinatori di 15 giorni, decorrenti dalla data in cui è stata data lettura del dispositivo in udienza (03.05.2021). Parte ricorrente con ampio ricorso si opponeva avverso l'Ordinanza Ingiunzione emessa dalla Prefettura a seguito del rigetto del ricorso proposto in via amministrativa alla Prefettura. Si doleva dell'illegittimità formale dell'atto opposto contestando anche il verbale presupposto per i seguenti motivi: 1 e 2) - indicati in lettera a e b): nullità dell'ordinanza della prefettura in quanto emessa oltre i termini di legge e perché priva o carente delle motivazioni riferite alle doglianze promosse dall'istante; 3) inesistenza dell'approvazione o omologazione del sistema di rilevamento; 4) illegittima riduzione della percentuale sottesa ala rilevamento della velocità effettuata nella misura del 5% invece che con sistema progressivo; 5) mancata omologazione ed indicazione a verbale del controllo di funzionalità della strumentazione e assenza delle prescritte autorizzazioni verifiche e tarature nonché mancata omologazione delle spire inserite nell'asfalto, assenza di segnaletica di preavviso e di cartelli indicanti specificamente che l'area non era soggetta a contestazione immediata e di quello indicante il limite di velocità nonché per cartellonistica assente o non collocata a distanza regolamentare; postazione di controllo non segnalata e ben visibile; assente indicazione della specifica autorizzazione per il rilascio della matricola del velox, non pieno controllo in quanto affidato a terzi alcune fasi amministrative. Onere in capo alla parte opposta sulla regolarità della sanzione compresa la prova fotografica del rilevamento ed illegittima notifica in quanto affidata a soggetto esterno. Parte opposta, inviava via pec gli atti relativi all'accertamento e la propria costituzione. Il ricorso va accolto in quanto la Prefettura si è costituita via pec con atto pervenuto in data 02.03.21 come desunto in atti. La costituzione via pec è inammissibile in quanto in quanto il deposito degli atti innanzi al presente ufficio non può avvenire mediante tale forma di deposito non essendo per il presente ufficio intervenuta alcuna normativa che ne consenta tale produzione in assenza del processo telematico diversamente da altri Organi giudicanti. In tal senso: seppure con riferimento ad altra fattispecie ma per il principio espresso la Suprema Corte ha evidenziato che "Allo stesso modo deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non può avvenire mediante posta elettronica Certificata o mediante invio di raccomandala on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione". (Cass. Civ. sez. II del 29.09.2020 n. 20575). Quanto sopra non rileva con le comunicazioni via pec che invece sono state consentite anche al presente ufficio e all'amministrazione opposta. L'assenza di deposito cartaceo fattibile anche alla prima udienza, salve le preclusioni di legge, rende inammissibile la costituzione. Pertanto la doglianza di parte opponente, quanto meno sul rispetto dei termini della sua emanazione, che si ritiene opportuno indicare nella stessa al fine di una corretta valutazione c per evitare contenzioni su tale punto, non appare essere stata contestata specificamente in quanto non contenuta comunque nel foglio che richiama le puntuali controdeduzioni della Polizia di Stato. Tale aspetto assorbe ogni altra questione di merito. Le spese di lite sono compensate stante la novità della questione e l'assenza di consolidata giurisprudenza nonché per la sua oggettiva controvertibilità sottesa alla questione sottesa a precedenti aspetti legati all'emergenza sanitaria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, vista la normativa vigente, così provvede: ACCOGLIE il ricorso e per effetto annulla l'Ordinanza opposta. Spese compensate per le ragioni indicate nella parte motiva.
Avv. Antonino Sugamele

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