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Sentenza

Il diritto di sincronizzazione di una opera musicale ha natura esclusiva, assolu...
Il diritto di sincronizzazione di una opera musicale ha natura esclusiva, assoluta ed è opponibile erga omnes.
N. R.G. 54984/2016REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE di MILANOSPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESASEZIONE XIV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:dott.ssa   Anna Bellesi   Presidentedott. Stefano Tarantola   Giudice a lateredott.ssa Alima Zana  Giudice estensoreha pronunciato la seguente SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 54984/2016 promossa da:ACCORDO  EDIZIONI  MUSICALI  S.R.L. con  il  patrocinio  dell'avv.to  Quiriconi  Giampietro  e l'avv.to Avanzi AnnalauraATTOREcontroGESTIPHARM S.R.L.Adriano RuoccoSELPHIE PROJECT S.R.L. contumaceCONVENUTIOGGETTO. Violazione del diritto d'autore per illecita sincronizzazione di un brano musicale in uno spot  televisivo,  risarcimento  del  danno,  inibitoria  e  penale,  ordine  di  rimozione  e  pubblicazione  della sentenza. Domande contrattuali di risarcimento del danno. Conclusioni delle partiFOGL IO DI PRECI SAZ IONE DE L L E CONCLUS IONINELL'INTERESSE DI ACCORDO EDIZIONI MUSICALI S.R.L.
pagina2di 13NEL MERITOIn via principale-accertare  e  dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera musicale "Guaglione" da  parte  della convenuta Selphie Project S.r.l. e costituente violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti in via esclusiva alla società attrice e, quindi-inibire alla  convenuta  Selphie  Project  S.r.l.,  ogni  ulteriore  utilizzazione,  nelle  forme  contestate, dell'opera musicale "Guaglione" nonché;-condannare la convenuta Selphie Project S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di Euro 60.000,00 o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia.Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldoeffettivo;-ordinare la  pubblicazione  per  estratto  della  emananda  sentenza,  a  cura  e  spese  della  convenuta Selphie  Project S.r.l.  ex  artt.  120  c.p.c.  e  166  LDA,  sui  quotidiani  "Corriere  della  Sera"  e  "La Repubblica" e sul periodico "TV Sorrisie Canzoni", e rispettive testate on-line, ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art. 120 c.p.c.;-disporre,  ex  art.  163  n.  2  LDA,  a  carico  della  convenuta  Selphie  Project  S.r.l.,  la  fissazione  di  una penale, nella misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia,  per  ogni  violazione  o  inosservanza  dell'emananda  sentenza  o  per ogni  giorno  di  ritardo nell'esecuzione della stessa.In via subordinata:-condannare la convenuta Selphie Project S.r.l. alla rifusione dell'indebito arricchimento ex art. 2041 Cod. Civ.IN VIAISTRUTTORIAA) Prova per interpello e testi.-ammettere prova  per  interpello  formale  dei  legali  rappresentanti  della  società  convenuta  Selphie Project S.r.l. e per testi, nelle loro rispettive qualità, sui seguenti capitoli di prova:1)  vero  che  Accordo Edizioni  Musicali  S.r.l.(di seguito, per brevità, anche "Accordo") è titolare in esclusiva, per l'Italia e per tutti i Paesi del mondo, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale "Guaglione" di Giuseppe Fucilli (Giuseppe Fanciulli) e Nicola Salerno (Nisa), come da docc. da 1 a 3 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro,Alessandra Farina, Alberto Salerno);2)  vero  che,  nel  novembre  2015,  sulle reti  televisive  Mediaset/RTI  era  diffuso  un  telecomunicato pubblicitario  nel  quale  era  sincronizzata l'opera musicale "Guaglione", come da doc. 4 che mi si 
pagina3di 13rammostra (testeAntonella Zappietro e legale rappresentante R.T.I. Reti TelevisiveItaliane S.p.a.,legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a.);3)  vero  che  il  prodotto  reclamizzato  attraverso  il  predetto  spot  pubblicitario  è  un  particolare  tipo  di confetto masticabile chiamato "Selphie  Energy  Gum" prodotto dalla società Selphie Project S.r.l. e distribuito dalla società Gestipharm S.r.l., aventi entrambe sede nel medesimo indirizzo, come da docc. 5 e 6 e docc. da 1 a 5 fascicolo Gestipharm (teste AntonellaZappietro e legale rappresentante Gestipharm S.r.l.);4) vero che la sincronizzazione dell'opera musicale "Guaglione" al predetto Spot era effettuata senza richiedere  l'autorizzazione  di Accordo    (testiAntonella    Zappietro,    legale    rappresentante Gestipharm    S.r.l.,    legalerappresentante    R.T.I.    Reti    Televisive    Italiane    S.p.a.,    legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);5)  vero  che  le  convenute  sono  prive  di  autorizzazione  alla  sincronizzazione  dell'opera  musicale "Guaglione" con il predetto Spot (teste  AntonellaZappietro  e  legale  rappresentante  Gestipharm S.r.l., legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);6) vero che Accordo contestava l'illecita utilizzazione dell'opera musicale "Guaglione" a mezzo lettere di  diffida  a  Selphie Project  S.r.l.,  Gestipharm  S.r.l.,  R.T.I.  Reti  Televisive  Italiane  S.p.a.  e  Mediaset S.p.a., come da doc. 7 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);6 bis) vero che –a seguito delle contestazioni di cui al capitolo 6 –Selphie Project S.r.l., a mezzo del suo legale, ammetteva l'illecito contestato e comunicava la disponibilità alla definizione bonaria della controversia, come da doc. 8 che mi sirammostra (legale rappresentante SelphieProject S.r.l.);7) vero che -a seguito delle contestazioni dicui al capitolo 6 –Mediaset S.p.a., anche per R.T.I. Reti Televisive  Italiane  S.p.a.,  a  mezzo  dell'ufficio  legale  interno  di  Mediaset  S.p.a.,  rispondeva  alla contestazione ammettendo l'avvenuta messa in onda dello Spot contestato, come da doc. 9 che mi si rammostra (teste Filippo Catanzaro e legale rappresentate R.T.I. RetiTelevisive Italiane S.p.a.);8)  vero  che  Accordo  richiedeva  a  Selphie  Project  S.r.l.  e  Mediaset  S.p.a.,  anche  per  R.T.I.  Reti Televisive Italiane S.p.a., di conoscere l'esatto numero eil periodo temporale delle diffusioni televisive del  telecomunicato  pubblicitario  contestato,  specificando  e  identificando  le  emittenti  e/o  le  reti televisive  coinvolte,  come  da  docc.  10  e  11  che  mi  si  rammostrano  (testilegale  rappresentante Mediaset S.p.a., Filippo Catanzaro e legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a., legale rappresentante Selphie Project S.r.l., legale rappresentante Gestipharm S.r.l.);
pagina4di 139) vero che lo Spot contestato, al quale è sincronizzata l'opera musicale "Guaglione", era ripetutamente trasmesso  su  tutte  le  reti  televisive  del  Gruppo  Mediaset  e  di  R.T.I.  Reti  Televisive  Italiane  S.p.a., anche in fasce "prime  time", durante i mesi novembre e dicembre 2015, come da doc. 24  che  mi  si rammostra  (teste  legale  rappresentante  di  Mediaset  S.p.a.  elegale  rappresentante  di  R.T.I.  Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);10)vero che l'ufficio legale di Mediaset S.p.a. comunicava la cessazione della messa in onda televisiva dello  spot  alla  data  del  12  dicembre  2015,  come  da  doc.  12  che  mi  si  rammostra  (teste  Filippo Catanzaro);11) vero che lo spot contenente l'opera musicale "Guaglione" era diffuso sulle reti internet sin dal 26 novembre  2015, ed  in  particolare  su  plurimi  canali  YouTube,  tra  cui  quello  riferibile  direttamente  a "Selphie Energy Gum" -come  da  doc.  13  che  mi  si  rammostra -e  sulle  pagine  Facebook  e  Twitter  promozionali  del  precitato prodotto,  come  da  docc.  14  e  15  che  mi  si  rammostrano  (testi  Antonella  Zappietro,  Paola Mazzocchi);12)vero che l'illecita diffusione sul web dello spot sincronizzato con l'opera musicale "Guaglione"è avvenuta anche in data 10 dicembre 2015, successivamente alla ricezione della prima diffida da parte di Selphie Project S.r.l. e Gestipharm S.r.l., avvenuta in data 10 dicembre 2015, come da doc. 14 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro e legalerappresentante Selphie Project S.r.l., Gestipharm S.r.l.);13)vero  che  la  diffusione  sul  web  dello  spotlitigioso era corredata dall'apposizione del cosiddetto ashtag #Guaglione, come da docc. 14 e 15 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro e legalerappresentante Selphie Project S.r.l., legale rappresentante diGestipharm S.r.l.);14)vero  che  la  diffusione sulle reti internet dello spot contenente l'opera musicale "Guaglione" era contestata da Accordo a Selphie Project S.r.l. e Gestipharm S.r.l.in data 10 marzo 2016, come da doc. 16 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);15)vero che Accordo attivava la procedura di Notice and Take Down neiconfronti  di  Facebook  e  Twitter,  con  segnalazione  dei  contenuti  illegittimamente  pubblicati,  ed  icontenuti erano rimossi rispettivamente in data 22 aprile 2016 e 1° giugno 2016, come da docc. 17 e 18 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro, Paola Mazzocchi);16)vero  che  il  doc.  24  che  mi  si  rammostra  consiste  nel  calendario  di  programmazioneindirizzato  da Publitalia '80 S.p.a. a Selphie Project S.r.l., relativo alla diffusione televisiva delloSpot  contenente l'opera musicale "Guaglione" (legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a.);
pagina5di 1317)vero che la diffusione televisiva dello Spot contestatoè avvenuta su Canale5, Rete4 e Italia1, come da doc. 24 che mi si rammostra (legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);18)vero che Publitalia '80 S.p.a. ha percepito un compenso da Selphie Project  S.r.l.  per  la  diffusione della  campagna  pubblicitaria  (legale  rappresentantePublitalia '80 S.p.a., legale rappresentante Selphie Project S.r.l.);19)vero che il doc. 5 prodotto da Publitalia '80 S.p.a. si riferisce allo "sconto" concesso da Publitalia '80 S.p.a. a Selphie Project S.r.l. sul compenso percepito da Publitalia '80 S.p.a. per la diffusione dello Spot pubblicitario contestato, come da doc. 5 fascicolo Publitalia '80 S.p.a. che mi si rammostra (legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a.,legalerappresentante Selphie Project S.r.l.);20)vero che l'opera musicale "Guaglione", nelle sue numerose versioni, anche in lingua straniera, è presente  sulle  reti  internet  per  milioni  di  visualizzazioni,  come  da  doc.  19  pagina  relativa  alla pubblicazione  YouTube  di  "Bambino"  di  Dalidà  e  pagina  relativa  alla  pubblicazione  YouTube  di "Guaglione" nella versione di Gigi D'Alessio sincronizzataallo Spot (teste Antonella Zappietro);21)vero che l'opera musicale "Guaglione" è stata pubblicata in tutto il mondo, nelle numerose versioni interpretate  da  famosi  artisti  italiani  e  internazionali,  come  da  docc.  20  e  21  che  mi  si  rammostrano (testiAntonella Zappietro, Adelfa Lanfranchi);22)vero che l'opera musicale "Guaglione"  è stata oggetto di numerose sincronizzazioni all'estero, come da prospetto di sintesi prodotto al doc. 22 che mi si rammostra (teste Adelfa Lanfranchi);23)vero che Edizioni Curci S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Sono  come  tu  mi  vuoi", sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Lambretta Pato", l'importo  di  Euro  40.000,00  oltre  IVA,  come  da  doc.  23  che  mi  si  rammostra  (teste  AntonellaZappietro);24)vero che Edizioni Curci S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusivadell'opera musicale "Parole Parole", sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Smart for two", l'importo di Euro 35.000,00 oltre IVA, come da doc. 23 che mi si rammostra (teste AntonellaZappietro);25)vero  che  Accordo  Edizioni  Musicali  S.r.l.  ha  chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Io  Che  Non  Vivo  (Senza  Te)" sincronizzata con il telecomunicato pubblicitario relativo  allacampagna "Liu  Jo", l'importo di Euro 45.000,00 oltre IVA, come da doc.25  che  mi  si rammostra (teste Antonella Zappietro);
pagina6di 1326)vero che la Nisa S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Il  regalo  più  grande" sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Vodafone", l'importo di Euro 20.000,00 oltre IVA limitatamente alle utilizzazioni di cui all'art. 2 del contratto sub doc. 26 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);27)vero che la Edizioni Curci S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale  "Tu  sì'  'na  cosa grande"  sincronizzata  con  il  telecomunicato  pubblicitario  "Carpisa", l'importo di Euro 100.000,00 oltre IVA, nei limiti previsti all'art. 8 del contratto sub doc. 27 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);28)vero che la Carosello C.E.M.E.D. S.r.l., società discografica collegata alle società Accordo Edizioni Musicali S.r.l. ed Edizioni Curci S.r.l., ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva della registrazione  fonografica  "Il  cielo  in  una  stanza"  sincronizzata  nel  telecomunicato  pubblicitario "Vodafone", l'importo di Euro 120.000,00 oltre IVA, per il periodo di tempo compreso tra il 28 ottobre 2007 e il 28 dicembre 2007, come da doc. 28 che mi si rammostra (teste Adriana Branchini);29)vero che Accordo è società collegata alle società Edizioni Curci S.r.l. e Carosello C.E.M.E.D. S.r.l. (teste Claudio Sedini).Si indicano come testi i Signori:1) Antonella Zappietro, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;2) Alessandra Farina, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;3) Alberto Salerno, Via Roncaglia 3, Milano;4) Paola Mazzocchi, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;5) Adelfa Lanfranchi, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., GalleriadelCorso 4, Milano;6) Adriana Branchini, presso Carosello C.E.M.E.D. S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;7) Claudio Sedini, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;8)  Filippo  Catanzaro,  presso  Direzione  Affari  Legali  Mediaset,  Viale  Europa  46,  Cologno  Monzese (MI);9) legale rappresentante di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.;10)legale rappresentante di Publitalia '80 S.p.a.;11) legale rappresentante Selphie Project S.r.l.;12)legale rappresentante Gestipharm S.r.l.B)Esibizione documentazione ex art. 210 c.p.c.Disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e 156 bis e ter L.D.A.,  nei  confronti  della  convenuta  Selphie Project S.r.l., di tutta la documentazione in suo possesso, incluse le scritture contabili, attestante:
pagina7di 13a) il  numero  dei  passaggi  televisivi  del  telecomunicato/spot  al  quale  è  stata  sincronizzata  l'opera musicale "Guaglione" oggetto della presente lite;b) l'indicazione  di  tutte  le  emittenti  televisive,  nonché  le  piattaforme  digitali  (Providers  e  Social Media), tramite le quali il telecomunicato/spot televisivo contestato è stato diffuso;c) il tempo di permanenza del predetto telecomunicato/spot sulle reti internet;d) la fabbricazione, la vendita e i ricavi relativi alla commercializzazione del prodotto "SelphieGum" a far data dal 2015;e) il  compenso  pagato  alle  reti  televisive sulle  quali  è  stato  diffuso  il  telecomunicato/spot  per  la concessione degli spazi pubblicitari, nonché ai gestori di telecomunicazione internet (Providers e Social Media), per la concessione della facoltà di diffusione dello spot sulle proprie piattaforme.C) Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).Disporre idonea  CTU  contabile  volta  ad  accertare  i  ricavi  e  gli  utili  comunque  percepiti  dalle convenute    in    relazione    alla    diffusione    dello    spot    pubblicitario    contestato,    nonché    alla commercializzazione  del  prodotto pubblicizzato  a  mezzo  del  predetto  spot.  Con  quesito  da  meglio formulare in sede di giuramento del CTU.IN OGNI CASOCon vittoria di compensi e spese del presente giudizio.Con osservanza.CONCLUSIONI PER GESTIPHARM S.R.L.-in via riconvenzionale: pertutte le ragioni su esposte, accertare e dichiarare che Gestipharm  S.r.l.  ha  patito  un  rilevante  pregiudizio economico  pari  ad  oltre €100.000,00  correlato  alla  carente  pubblicità  del  prodotto  che  ne  ha  compromesso la   commercializzazione,   e,   per   l'effetto,in   ragione   del   grave   inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di Selphie Project S.r.l., di Publitalia80 S.p.A. e/o di R.T.I. Reti Televisive Italiane Mediaset, condannare in solido tra loro e/o ognuno per quanto di sua spettanza e pertinenza Selphie Project S.r.l., Publitalia 80 S.p.A., R.T.I. Reti Televisive Italiane Mediaset, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti da Gestipharm quantificati in €125.000,00 ovvero 
pagina8di 13in quella maggior o minor somma che l'On.le Giudicante Vorrà quantificare in corso di causa anche in via equitativa; -nel merito: a) per tutte le ragioni su esposte estromettere Gestipharm S.r.l. dal presente giudizio stante il difetto di titolarità passiva della comparente nel rapporto controverso; b) rigettare  in  ogni  caso  la  domanda  perché  del  tutto  infondata  sia  in  fatto  che  in diritto e comunque non provata; b) in via subordinata,  accertare  e  dichiarare  che  Gestipharm  S.r.l.,  in  persona  del legale  rappresentante  p.t.,  non  ha  posto  in  essere  alcuna  condotta  attiva  e/o omissiva  che  abbia  concorso  causalmente  alla  produzione  dell'evento  dannoso, nonché accertare e dichiarare che Gestipharm S.r.l. non ha ricevuto alcun beneficio e/o  vantaggio  economico  e,  per  l'effetto,  in  ragione  di  tutto  quanto  sopra  esposto, condannare  Selphie  Project  S.r.l.  e/o  Publitalia  80  e/o  Mediaset  a  manlevare  e/o comunque   a   tenere   indenne   Gestipharm   S.r.l.   dal   pagamento   di   €90.000,00 avanzato da Accordo Edizioni Musicali S.r.l.; c) in ogni caso con vittoria dispese e competenze del presente giudizio. In  via  istruttoria:  si  chiede  sin  da  ora  la  concessione  dei  termini  ex  art.  183  co.  VI c.p.c. riservandosi di richiedere gli opportuni mezzi istruttori e di produrre ulteriori documenti.
pagina9di 131.Le vicende processualiIn  data  7  ottobre  2016,  Accordo  Edizioni  Musicali  S.r.l.-nella  qualità  di  editore musicale, di seguito Accordo-ha convenuto in giudizio Selphie Project S.r.l. (di seguito Selphie), Gestipharm S.r.l., R.T.I. Reti  Televisive  Italiane  S.p.a.  e  Publitalia  '80  S.p.a.  per  indebito  utilizzo,  nel  corso  del  mese  di novembre  2015,  dell'opera  musicale  "Guaglione"-di  cui ha  dichiarato  di  detenere  i  diritti  di sfruttamento  economico-in  uno  spot  pubblicitario  avente  ad  oggetto  un  dolciume -il confetto masticabile  chiamato  "Selphie  Energy  Gum-trasmesso  sulle  reti  televisive  Mediaset  e  RTI.  Con conseguente  violazionedelle  proprie  prerogative  non  essendo  stata  tale  sincronizzazione  autorizzata dalla titolare.  Parte attrice ha dunque invocato l'inibitoria, assistita da penale e la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni, oltre allapubblicazione.Gestipharm, RTI e Publitalia '80 hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito,hanno invocatoil rigetto delle domande svolte da controparte. Gestipharm ha altresì svolto domanda di risarcimento del danno di natura contrattuale contro Selphie, peravere  quest'ultima  concessole  in  licenza  la  distribuzione  sul  territorio  nazionale  dei  dolciumi oggetto della promozione litigiosa, non supportata dalla pubblicità garantita a seguito della sospensione dello spot. Selphie è rimasta contumace, seppur regolarmente citata in giudizio. Assegnati alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.,in data 14 marzo 2019, a seguito di un accordo transattivo conclusosi da un lato, tra parte attrice e, dall'altro, Gestipharm, RTI e Publitalia '80 e rinuncia alle reciproche domande, è stata dichiarata l'estinzione parziale del processo. La  lite  è  proseguita  dunque  solamente in relazione  al  rapporto  processuale tra  Accordo  Edizioni Musicali e Selphie nonché tra Gestipharm e Selphie Project.Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza  del  27  maggio  2020 -svoltasi  nella  forma  di trattazione  scritta  a  seguito  delle  disposizioni  sanitarie  anti-pandemiche -il  Giudice  istruttore  ha rimesso  la  causa  in  decisione, previa  assegnazione  dei  termini  di  legge  per  il  deposito  degli  scritti difensivi finali.2. Le domande di Accordi contro Selphie2.1. il diritto di sincronizzazione  Come accennato, la lite ha ad oggetto la violazione del diritto, di natura autorale, di sincronizzazione di un'opera musicale.Attesa  la  sua  natura  esclusiva,  assoluta  ed  opponibile erga  omnes, l'opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.In particolare, il diritto disincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o  fonogrammi  con  opere  audiovisive  o  con  altro  tipo  di  opere,  e  si  attua  con  la  loro  fissazione  in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell'opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore,quali: a) la fissazione dell'opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini;b) la riproduzione dell'opera; c)  l'inserimento  dell'opera  in  un  prodotto  nuovo,  che  necessariamente  presuppone  la  sua manipolazione ed il suoadattamento.Quanto  alla  specifica  sincronizzazione  dei  singoli  fonogrammi,  si  rende  necessario  altresì  il  consenso del produttore fonografico.2.2. Il caso in esameNel caso sottoposto al sindacato dell'Ufficio, è provato che:1) parte attrice è titolare in esclusiva, per l'Italia e per tutti i Paesi del mondo, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale "Guaglione" di Giuseppe Fucilli (Giuseppe Fanciulli) e Nicola Salerno (cfr. docc. dall'1 al3 di parte attrice);2)  sulle  reti  televisive  Mediaset/RTI  è  stato  diffuso  uno  spot  pubblicitario  nel  quale  era  sincronizzata l'opera musicale "Guaglione"(cfr.doc. 4 di parte attrice), ove veniva reclamizzato un particolare tipo di confetto masticabile chiamato "Selphie  Energy  Gum" prodottoda  Selphie  Project  e  distribuito  da Gestipharm;3) la  sincronizzazione  nello  spot  citato  è  stata  compiuta  da  Selphie  Project  senza  il  consenso  della titolare (cfr. doc. 1-3 di parte attrice);4) Selphie  ha  diffuso  tale  sincronizzazione,  non  solo  nell'ambito  di  una  campagna  pubblicitaria televisiva  (cfr.  doc.  4  di  parte  attrice),  ma  anche  su  piattaforme  social  media,  quali  i  canali Youtube, Facebook e Twitter(cfr. doc. n.13 e 15 di parte attrice). E' dunque riscontrato l'an della condotta qui censurata.2.3. Il quantum
pagina11di 13Passando al profilo risarcitorio, parte attrice ha quantificato la propria pretesa riparatoria nella somma di euro 60.000,00.Ritiene  l'Ufficio,  ai  fini  della  cristallizzazione  del  danno,  diricorrere  al  criterio  necessariamente equitativo ex art. 1226 c.c. e di utilizzare, quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l'importo che la titolare  avrebbe  verosimilmente  richiesto  per  consentire  alla  convenuta  di  utilizzare l'opera  musicale  nelle  proprie  pubblicità  commerciali.    Il  prezzo  del  consenso  deve  tener  conto,  quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell'opera. A tale fine l'Ufficio ritiene di poter procedere senza necessità di attività tecniche alla luce:-dei contratti versati agli atti dall'attrice e stipulati con soggetti terzi -estranei  alla  lite-per  la sincronizzazione  di  alcuni  pezzi  musicali  in  altrettanti  analoghi  spot  pubblicitari,  ove  viene specificamente pattuito il prezzo del consenso con il titolare dei relativi diritti, con importi che oscillano da € 20.00,00 ad €120.000,00 (cfr. in particolare documenti n.23, 25, 26, 27 e 28 di parte attrice);-della durata della lesione sulle reti televisive, protrattasi dal 9.10.2015 al10 dicembre 2015;-dell'impiego, su molteplici canali promozionali, dell'hashtag promozionale Guaglione (cfr. doc. 4, 13, 14,15 di parte attrice). Parte  convenuta  non  ha infine adempiuto all'ordine di esibizione disposto dal giudice istruttore con ordinanza ritualmente notificata.Ritiene  dunque  il  Collegio  congruo  liquidare  l'importo,  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,  di  € 50.000,00-già liquidato in moneta attuale-oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.3. Le domande Gestipharm S.r.l. contro Selphie Come  accennato,  ilperimetro  soggettivo  della  lite  nel  corso  del  giudizio  si  è  ristretto  per  rinuncia parziale alle domande svolte dall'attrice nei confronti delle originarie convenute R.T.I. Reti Televisive Italiane S.P.A.,Publitalia '80 S.P.A.e Gestipharm (cfr. rinunciaparziale depositata in data 13.3.2019 e conseguente ordinanza di estinzione parziale del giudizio).Quest'ultima ha tuttavia mantenuto la propria domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 100.000,00    a    carico    di    Selphie,    qualificata    espressamente    di    natura    sia contrattuale    siaextracontrattuale.Quanto alla domanda contrattuale, parte convenuta allega di avere stipulato un contratto di concessione in  esclusiva  per  la  vendita,  per  quel  che  qui  rileva  sul  territorio  nazionale,  di  prodotti  dolciari denominati  "Selphie  Energy  Gum" ove     Gestipharm     avrebbe     ricoperto     la     veste     di concessionario/distributore e Selphie quella di concedente/fornitore. L'acquisto di un'importante partita di  prodotto  da  parte  della  distributrice  sarebbe  stato  tuttavia  frustrato,  nella  rivendita  sul  mercato,  a 
pagina12di 13causa   della   mancata   promozione   pubblicitaria   a   cura   della   concedente:   invero   i   relativi   spot pubblicitari,  inizialmente  trasmessi  anche  sui  canali  televisivi,  erano  stati  interrotti  proprio  a  seguito delle doglianze di Accordo, oggetto del presente contenzioso.La doglianza è infondata.Risulta infatti documentato:-l'acquisto da parte di Gestipharm di una partita di merci pari ad € 88.409,38 (cfr. fattura emessa da Seplhie, doc. 3 e relativi documenti di trasporto);-il pagamento da parte dell'acquirente di una somma inferiore (cfr. docc. 4 e 6 Gestipharm, per € 49.469.30).Tali riscontri provano dunque esclusivamente un rapporto di fornitura tra i due operatori.Non è invece documentato:a)un  rapporto  di  concessione  in  esclusiva;  infattila  copia  delnegozio  versataagli  atti  non  risulta sottoscritta(cfr. doc. 1 di Gestipharm); b)un  obbligo  di  parte  di  Seplhie  di  promuovere  commercialmente  i  dolciumi  oggetto  di  fornitura: neppure tra le clausole negoziali della bozza indicata al punto sub a) è rinvenibile tale impegno;c)il nesso causale tra la mancata promozione e le mancate vendite delle res rimaste in magazzino.La censura negoziale va dunque disattesa.Quanto  invece  alla  domanda  extra-contrattuale,  tale  censura  si  arresta  al  mero  accenno  sia  nella comparsa sia negli scrittisuccessivi, senza articolazione dei relativi elementi costitutivi.La stessa va dunque disattesa.4. Il comando giudizialeVa  dunque  accertata  la  violazione  deidiritti  economiciautoriali di  titolarità  dell'attrice.Vieneancheconcessal'inibitoria,giacchè  la  condotta  illecitapuò  essere  ripetuta:  l'interdetto  èassistitoda  penale quantificata  nella  misura  di  €  500,00  per  ogni  giorno  di  violazione  eventualmente  accertata successivamente al 20° giorno dalla pubblicazione della sentenza.Va anche riconosciuto il risarcimento del danno come sopra indicato.Non è invece consigliabile disporre lapubblicazione giacché l'inibitoria costituisce misura sufficiente ad assicurare la tutela delle prerogative di parte attrice, tenuto conto che l'illecito si è esaurito da tempo.Infine,  le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenzadella  convenuta  e  vengono  liquidate  a  favore  di  parteattrice come da dispositivo tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'importo di danno liquidato.
pagina13di 13Non  si dispone  sulle  spese  nel  rapporto  processuale  tra  Gestipharm  e  Selphie,  essendo  la  prima soccombente e laseconda, vittoriosa, contumace.P.Q.M.Il  Tribunale  di  Milano,  Sezione  Specializzata  in  Materia  di  Impresa,  in  composizione  collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Accordo Edizioni Musicali S.R.L. con atto di citazione   notificato   in data   7.10.2016   contro   Selphie   Project   s.r.l.nonché   sulle   domande riconvenzionali  tra  Gestipharm  s.r.l. controSelphie  Project  s.r.l.ogni  altra  domanda  ed  eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede: 1)accerta  e  dichiara  la  violazione  del  diritto di  utilizzazione economica,dititolarità  diAccordo Edizioni  Musicali  s.r.l., sulbrano  musicale "Guaglione"per  illecita  sincronizzazione  dello stesso da parte della convenuta Selphie Project s.r.l.;2)inibisce al Selphie Project s.r.l. la prosecuzione della condotta di cui al punto sub 1;3)fissa una penale di € 500,00 per ogni ulteriore giorno di violazione dell'ordine di cui al punto sub 2, a partire dal 15° giorno dalla comunicazione della presente sentenza;4)condanna  parte  convenuta  al  risarcimento  del  danno  liquidato  in  somma  di€50.000,00,  oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;5)liquida le spese di lite a favore diAccordo Edizioni Musicali S.R.L. in complessivi € 10.000,00 -di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese diregistrazione, condanna alla relativa rifusione parte convenuta.6)nulla sullespese traGestipharm s.r.l. e Selphie Projet s.r.l.Così deciso in Milano, il24 settembre2020Il Presidente            Dott.ssa.  Anna BellesiIl giudice istruttore   Dott.ssaAlima Zana
Avv. Antonino Sugamele

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