Il diritto di sincronizzazione di una opera musicale ha natura esclusiva, assoluta ed è opponibile erga omnes.
N. R.G. 54984/2016REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE di MILANOSPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESASEZIONE XIV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:dott.ssa Anna Bellesi Presidentedott. Stefano Tarantola Giudice a lateredott.ssa Alima Zana Giudice estensoreha pronunciato la seguente SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 54984/2016 promossa da:ACCORDO EDIZIONI MUSICALI S.R.L. con il patrocinio dell'avv.to Quiriconi Giampietro e l'avv.to Avanzi AnnalauraATTOREcontroGESTIPHARM S.R.L.Adriano RuoccoSELPHIE PROJECT S.R.L. contumaceCONVENUTIOGGETTO. Violazione del diritto d'autore per illecita sincronizzazione di un brano musicale in uno spot televisivo, risarcimento del danno, inibitoria e penale, ordine di rimozione e pubblicazione della sentenza. Domande contrattuali di risarcimento del danno. Conclusioni delle partiFOGL IO DI PRECI SAZ IONE DE L L E CONCLUS IONINELL'INTERESSE DI ACCORDO EDIZIONI MUSICALI S.R.L.
pagina2di 13NEL MERITOIn via principale-accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera musicale "Guaglione" da parte della convenuta Selphie Project S.r.l. e costituente violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti in via esclusiva alla società attrice e, quindi-inibire alla convenuta Selphie Project S.r.l., ogni ulteriore utilizzazione, nelle forme contestate, dell'opera musicale "Guaglione" nonché;-condannare la convenuta Selphie Project S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di Euro 60.000,00 o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia.Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldoeffettivo;-ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della convenuta Selphie Project S.r.l. ex artt. 120 c.p.c. e 166 LDA, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e sul periodico "TV Sorrisie Canzoni", e rispettive testate on-line, ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art. 120 c.p.c.;-disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della convenuta Selphie Project S.r.l., la fissazione di una penale, nella misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa.In via subordinata:-condannare la convenuta Selphie Project S.r.l. alla rifusione dell'indebito arricchimento ex art. 2041 Cod. Civ.IN VIAISTRUTTORIAA) Prova per interpello e testi.-ammettere prova per interpello formale dei legali rappresentanti della società convenuta Selphie Project S.r.l. e per testi, nelle loro rispettive qualità, sui seguenti capitoli di prova:1) vero che Accordo Edizioni Musicali S.r.l.(di seguito, per brevità, anche "Accordo") è titolare in esclusiva, per l'Italia e per tutti i Paesi del mondo, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale "Guaglione" di Giuseppe Fucilli (Giuseppe Fanciulli) e Nicola Salerno (Nisa), come da docc. da 1 a 3 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro,Alessandra Farina, Alberto Salerno);2) vero che, nel novembre 2015, sulle reti televisive Mediaset/RTI era diffuso un telecomunicato pubblicitario nel quale era sincronizzata l'opera musicale "Guaglione", come da doc. 4 che mi si
pagina3di 13rammostra (testeAntonella Zappietro e legale rappresentante R.T.I. Reti TelevisiveItaliane S.p.a.,legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a.);3) vero che il prodotto reclamizzato attraverso il predetto spot pubblicitario è un particolare tipo di confetto masticabile chiamato "Selphie Energy Gum" prodotto dalla società Selphie Project S.r.l. e distribuito dalla società Gestipharm S.r.l., aventi entrambe sede nel medesimo indirizzo, come da docc. 5 e 6 e docc. da 1 a 5 fascicolo Gestipharm (teste AntonellaZappietro e legale rappresentante Gestipharm S.r.l.);4) vero che la sincronizzazione dell'opera musicale "Guaglione" al predetto Spot era effettuata senza richiedere l'autorizzazione di Accordo (testiAntonella Zappietro, legale rappresentante Gestipharm S.r.l., legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);5) vero che le convenute sono prive di autorizzazione alla sincronizzazione dell'opera musicale "Guaglione" con il predetto Spot (teste AntonellaZappietro e legale rappresentante Gestipharm S.r.l., legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);6) vero che Accordo contestava l'illecita utilizzazione dell'opera musicale "Guaglione" a mezzo lettere di diffida a Selphie Project S.r.l., Gestipharm S.r.l., R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. e Mediaset S.p.a., come da doc. 7 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);6 bis) vero che –a seguito delle contestazioni di cui al capitolo 6 –Selphie Project S.r.l., a mezzo del suo legale, ammetteva l'illecito contestato e comunicava la disponibilità alla definizione bonaria della controversia, come da doc. 8 che mi sirammostra (legale rappresentante SelphieProject S.r.l.);7) vero che -a seguito delle contestazioni dicui al capitolo 6 –Mediaset S.p.a., anche per R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., a mezzo dell'ufficio legale interno di Mediaset S.p.a., rispondeva alla contestazione ammettendo l'avvenuta messa in onda dello Spot contestato, come da doc. 9 che mi si rammostra (teste Filippo Catanzaro e legale rappresentate R.T.I. RetiTelevisive Italiane S.p.a.);8) vero che Accordo richiedeva a Selphie Project S.r.l. e Mediaset S.p.a., anche per R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., di conoscere l'esatto numero eil periodo temporale delle diffusioni televisive del telecomunicato pubblicitario contestato, specificando e identificando le emittenti e/o le reti televisive coinvolte, come da docc. 10 e 11 che mi si rammostrano (testilegale rappresentante Mediaset S.p.a., Filippo Catanzaro e legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a., legale rappresentante Selphie Project S.r.l., legale rappresentante Gestipharm S.r.l.);
pagina4di 139) vero che lo Spot contestato, al quale è sincronizzata l'opera musicale "Guaglione", era ripetutamente trasmesso su tutte le reti televisive del Gruppo Mediaset e di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., anche in fasce "prime time", durante i mesi novembre e dicembre 2015, come da doc. 24 che mi si rammostra (teste legale rappresentante di Mediaset S.p.a. elegale rappresentante di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);10)vero che l'ufficio legale di Mediaset S.p.a. comunicava la cessazione della messa in onda televisiva dello spot alla data del 12 dicembre 2015, come da doc. 12 che mi si rammostra (teste Filippo Catanzaro);11) vero che lo spot contenente l'opera musicale "Guaglione" era diffuso sulle reti internet sin dal 26 novembre 2015, ed in particolare su plurimi canali YouTube, tra cui quello riferibile direttamente a "Selphie Energy Gum" -come da doc. 13 che mi si rammostra -e sulle pagine Facebook e Twitter promozionali del precitato prodotto, come da docc. 14 e 15 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro, Paola Mazzocchi);12)vero che l'illecita diffusione sul web dello spot sincronizzato con l'opera musicale "Guaglione"è avvenuta anche in data 10 dicembre 2015, successivamente alla ricezione della prima diffida da parte di Selphie Project S.r.l. e Gestipharm S.r.l., avvenuta in data 10 dicembre 2015, come da doc. 14 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro e legalerappresentante Selphie Project S.r.l., Gestipharm S.r.l.);13)vero che la diffusione sul web dello spotlitigioso era corredata dall'apposizione del cosiddetto ashtag #Guaglione, come da docc. 14 e 15 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro e legalerappresentante Selphie Project S.r.l., legale rappresentante diGestipharm S.r.l.);14)vero che la diffusione sulle reti internet dello spot contenente l'opera musicale "Guaglione" era contestata da Accordo a Selphie Project S.r.l. e Gestipharm S.r.l.in data 10 marzo 2016, come da doc. 16 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);15)vero che Accordo attivava la procedura di Notice and Take Down neiconfronti di Facebook e Twitter, con segnalazione dei contenuti illegittimamente pubblicati, ed icontenuti erano rimossi rispettivamente in data 22 aprile 2016 e 1° giugno 2016, come da docc. 17 e 18 che mi si rammostrano (testi Antonella Zappietro, Paola Mazzocchi);16)vero che il doc. 24 che mi si rammostra consiste nel calendario di programmazioneindirizzato da Publitalia '80 S.p.a. a Selphie Project S.r.l., relativo alla diffusione televisiva delloSpot contenente l'opera musicale "Guaglione" (legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a.);
pagina5di 1317)vero che la diffusione televisiva dello Spot contestatoè avvenuta su Canale5, Rete4 e Italia1, come da doc. 24 che mi si rammostra (legalerappresentante R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., legalerappresentante Publitalia '80 S.p.a.);18)vero che Publitalia '80 S.p.a. ha percepito un compenso da Selphie Project S.r.l. per la diffusione della campagna pubblicitaria (legale rappresentantePublitalia '80 S.p.a., legale rappresentante Selphie Project S.r.l.);19)vero che il doc. 5 prodotto da Publitalia '80 S.p.a. si riferisce allo "sconto" concesso da Publitalia '80 S.p.a. a Selphie Project S.r.l. sul compenso percepito da Publitalia '80 S.p.a. per la diffusione dello Spot pubblicitario contestato, come da doc. 5 fascicolo Publitalia '80 S.p.a. che mi si rammostra (legale rappresentante Publitalia '80 S.p.a.,legalerappresentante Selphie Project S.r.l.);20)vero che l'opera musicale "Guaglione", nelle sue numerose versioni, anche in lingua straniera, è presente sulle reti internet per milioni di visualizzazioni, come da doc. 19 pagina relativa alla pubblicazione YouTube di "Bambino" di Dalidà e pagina relativa alla pubblicazione YouTube di "Guaglione" nella versione di Gigi D'Alessio sincronizzataallo Spot (teste Antonella Zappietro);21)vero che l'opera musicale "Guaglione" è stata pubblicata in tutto il mondo, nelle numerose versioni interpretate da famosi artisti italiani e internazionali, come da docc. 20 e 21 che mi si rammostrano (testiAntonella Zappietro, Adelfa Lanfranchi);22)vero che l'opera musicale "Guaglione" è stata oggetto di numerose sincronizzazioni all'estero, come da prospetto di sintesi prodotto al doc. 22 che mi si rammostra (teste Adelfa Lanfranchi);23)vero che Edizioni Curci S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Sono come tu mi vuoi", sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Lambretta Pato", l'importo di Euro 40.000,00 oltre IVA, come da doc. 23 che mi si rammostra (teste AntonellaZappietro);24)vero che Edizioni Curci S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusivadell'opera musicale "Parole Parole", sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Smart for two", l'importo di Euro 35.000,00 oltre IVA, come da doc. 23 che mi si rammostra (teste AntonellaZappietro);25)vero che Accordo Edizioni Musicali S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Io Che Non Vivo (Senza Te)" sincronizzata con il telecomunicato pubblicitario relativo allacampagna "Liu Jo", l'importo di Euro 45.000,00 oltre IVA, come da doc.25 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);
pagina6di 1326)vero che la Nisa S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Il regalo più grande" sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Vodafone", l'importo di Euro 20.000,00 oltre IVA limitatamente alle utilizzazioni di cui all'art. 2 del contratto sub doc. 26 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);27)vero che la Edizioni Curci S.r.l. ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva dell'opera musicale "Tu sì' 'na cosa grande" sincronizzata con il telecomunicato pubblicitario "Carpisa", l'importo di Euro 100.000,00 oltre IVA, nei limiti previsti all'art. 8 del contratto sub doc. 27 che mi si rammostra (teste Antonella Zappietro);28)vero che la Carosello C.E.M.E.D. S.r.l., società discografica collegata alle società Accordo Edizioni Musicali S.r.l. ed Edizioni Curci S.r.l., ha chiesto ed ottenuto, per l'utilizzazione non esclusiva della registrazione fonografica "Il cielo in una stanza" sincronizzata nel telecomunicato pubblicitario "Vodafone", l'importo di Euro 120.000,00 oltre IVA, per il periodo di tempo compreso tra il 28 ottobre 2007 e il 28 dicembre 2007, come da doc. 28 che mi si rammostra (teste Adriana Branchini);29)vero che Accordo è società collegata alle società Edizioni Curci S.r.l. e Carosello C.E.M.E.D. S.r.l. (teste Claudio Sedini).Si indicano come testi i Signori:1) Antonella Zappietro, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;2) Alessandra Farina, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;3) Alberto Salerno, Via Roncaglia 3, Milano;4) Paola Mazzocchi, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;5) Adelfa Lanfranchi, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., GalleriadelCorso 4, Milano;6) Adriana Branchini, presso Carosello C.E.M.E.D. S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;7) Claudio Sedini, presso Accordo Edizioni Musicali S.r.l., Galleria del Corso 4, Milano;8) Filippo Catanzaro, presso Direzione Affari Legali Mediaset, Viale Europa 46, Cologno Monzese (MI);9) legale rappresentante di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.;10)legale rappresentante di Publitalia '80 S.p.a.;11) legale rappresentante Selphie Project S.r.l.;12)legale rappresentante Gestipharm S.r.l.B)Esibizione documentazione ex art. 210 c.p.c.Disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e 156 bis e ter L.D.A., nei confronti della convenuta Selphie Project S.r.l., di tutta la documentazione in suo possesso, incluse le scritture contabili, attestante:
pagina7di 13a) il numero dei passaggi televisivi del telecomunicato/spot al quale è stata sincronizzata l'opera musicale "Guaglione" oggetto della presente lite;b) l'indicazione di tutte le emittenti televisive, nonché le piattaforme digitali (Providers e Social Media), tramite le quali il telecomunicato/spot televisivo contestato è stato diffuso;c) il tempo di permanenza del predetto telecomunicato/spot sulle reti internet;d) la fabbricazione, la vendita e i ricavi relativi alla commercializzazione del prodotto "SelphieGum" a far data dal 2015;e) il compenso pagato alle reti televisive sulle quali è stato diffuso il telecomunicato/spot per la concessione degli spazi pubblicitari, nonché ai gestori di telecomunicazione internet (Providers e Social Media), per la concessione della facoltà di diffusione dello spot sulle proprie piattaforme.C) Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).Disporre idonea CTU contabile volta ad accertare i ricavi e gli utili comunque percepiti dalle convenute in relazione alla diffusione dello spot pubblicitario contestato, nonché alla commercializzazione del prodotto pubblicizzato a mezzo del predetto spot. Con quesito da meglio formulare in sede di giuramento del CTU.IN OGNI CASOCon vittoria di compensi e spese del presente giudizio.Con osservanza.CONCLUSIONI PER GESTIPHARM S.R.L.-in via riconvenzionale: pertutte le ragioni su esposte, accertare e dichiarare che Gestipharm S.r.l. ha patito un rilevante pregiudizio economico pari ad oltre €100.000,00 correlato alla carente pubblicità del prodotto che ne ha compromesso la commercializzazione, e, per l'effetto,in ragione del grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di Selphie Project S.r.l., di Publitalia80 S.p.A. e/o di R.T.I. Reti Televisive Italiane Mediaset, condannare in solido tra loro e/o ognuno per quanto di sua spettanza e pertinenza Selphie Project S.r.l., Publitalia 80 S.p.A., R.T.I. Reti Televisive Italiane Mediaset, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti da Gestipharm quantificati in €125.000,00 ovvero
pagina8di 13in quella maggior o minor somma che l'On.le Giudicante Vorrà quantificare in corso di causa anche in via equitativa; -nel merito: a) per tutte le ragioni su esposte estromettere Gestipharm S.r.l. dal presente giudizio stante il difetto di titolarità passiva della comparente nel rapporto controverso; b) rigettare in ogni caso la domanda perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata; b) in via subordinata, accertare e dichiarare che Gestipharm S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non ha posto in essere alcuna condotta attiva e/o omissiva che abbia concorso causalmente alla produzione dell'evento dannoso, nonché accertare e dichiarare che Gestipharm S.r.l. non ha ricevuto alcun beneficio e/o vantaggio economico e, per l'effetto, in ragione di tutto quanto sopra esposto, condannare Selphie Project S.r.l. e/o Publitalia 80 e/o Mediaset a manlevare e/o comunque a tenere indenne Gestipharm S.r.l. dal pagamento di €90.000,00 avanzato da Accordo Edizioni Musicali S.r.l.; c) in ogni caso con vittoria dispese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede sin da ora la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. riservandosi di richiedere gli opportuni mezzi istruttori e di produrre ulteriori documenti.
pagina9di 131.Le vicende processualiIn data 7 ottobre 2016, Accordo Edizioni Musicali S.r.l.-nella qualità di editore musicale, di seguito Accordo-ha convenuto in giudizio Selphie Project S.r.l. (di seguito Selphie), Gestipharm S.r.l., R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. e Publitalia '80 S.p.a. per indebito utilizzo, nel corso del mese di novembre 2015, dell'opera musicale "Guaglione"-di cui ha dichiarato di detenere i diritti di sfruttamento economico-in uno spot pubblicitario avente ad oggetto un dolciume -il confetto masticabile chiamato "Selphie Energy Gum-trasmesso sulle reti televisive Mediaset e RTI. Con conseguente violazionedelle proprie prerogative non essendo stata tale sincronizzazione autorizzata dalla titolare. Parte attrice ha dunque invocato l'inibitoria, assistita da penale e la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni, oltre allapubblicazione.Gestipharm, RTI e Publitalia '80 hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito,hanno invocatoil rigetto delle domande svolte da controparte. Gestipharm ha altresì svolto domanda di risarcimento del danno di natura contrattuale contro Selphie, peravere quest'ultima concessole in licenza la distribuzione sul territorio nazionale dei dolciumi oggetto della promozione litigiosa, non supportata dalla pubblicità garantita a seguito della sospensione dello spot. Selphie è rimasta contumace, seppur regolarmente citata in giudizio. Assegnati alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.,in data 14 marzo 2019, a seguito di un accordo transattivo conclusosi da un lato, tra parte attrice e, dall'altro, Gestipharm, RTI e Publitalia '80 e rinuncia alle reciproche domande, è stata dichiarata l'estinzione parziale del processo. La lite è proseguita dunque solamente in relazione al rapporto processuale tra Accordo Edizioni Musicali e Selphie nonché tra Gestipharm e Selphie Project.Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 27 maggio 2020 -svoltasi nella forma di trattazione scritta a seguito delle disposizioni sanitarie anti-pandemiche -il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.2. Le domande di Accordi contro Selphie2.1. il diritto di sincronizzazione Come accennato, la lite ha ad oggetto la violazione del diritto, di natura autorale, di sincronizzazione di un'opera musicale.Attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes, l'opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.In particolare, il diritto disincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell'opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore,quali: a) la fissazione dell'opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini;b) la riproduzione dell'opera; c) l'inserimento dell'opera in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suoadattamento.Quanto alla specifica sincronizzazione dei singoli fonogrammi, si rende necessario altresì il consenso del produttore fonografico.2.2. Il caso in esameNel caso sottoposto al sindacato dell'Ufficio, è provato che:1) parte attrice è titolare in esclusiva, per l'Italia e per tutti i Paesi del mondo, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale "Guaglione" di Giuseppe Fucilli (Giuseppe Fanciulli) e Nicola Salerno (cfr. docc. dall'1 al3 di parte attrice);2) sulle reti televisive Mediaset/RTI è stato diffuso uno spot pubblicitario nel quale era sincronizzata l'opera musicale "Guaglione"(cfr.doc. 4 di parte attrice), ove veniva reclamizzato un particolare tipo di confetto masticabile chiamato "Selphie Energy Gum" prodottoda Selphie Project e distribuito da Gestipharm;3) la sincronizzazione nello spot citato è stata compiuta da Selphie Project senza il consenso della titolare (cfr. doc. 1-3 di parte attrice);4) Selphie ha diffuso tale sincronizzazione, non solo nell'ambito di una campagna pubblicitaria televisiva (cfr. doc. 4 di parte attrice), ma anche su piattaforme social media, quali i canali Youtube, Facebook e Twitter(cfr. doc. n.13 e 15 di parte attrice). E' dunque riscontrato l'an della condotta qui censurata.2.3. Il quantum
pagina11di 13Passando al profilo risarcitorio, parte attrice ha quantificato la propria pretesa riparatoria nella somma di euro 60.000,00.Ritiene l'Ufficio, ai fini della cristallizzazione del danno, diricorrere al criterio necessariamente equitativo ex art. 1226 c.c. e di utilizzare, quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l'importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l'opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali. Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell'opera. A tale fine l'Ufficio ritiene di poter procedere senza necessità di attività tecniche alla luce:-dei contratti versati agli atti dall'attrice e stipulati con soggetti terzi -estranei alla lite-per la sincronizzazione di alcuni pezzi musicali in altrettanti analoghi spot pubblicitari, ove viene specificamente pattuito il prezzo del consenso con il titolare dei relativi diritti, con importi che oscillano da € 20.00,00 ad €120.000,00 (cfr. in particolare documenti n.23, 25, 26, 27 e 28 di parte attrice);-della durata della lesione sulle reti televisive, protrattasi dal 9.10.2015 al10 dicembre 2015;-dell'impiego, su molteplici canali promozionali, dell'hashtag promozionale Guaglione (cfr. doc. 4, 13, 14,15 di parte attrice). Parte convenuta non ha infine adempiuto all'ordine di esibizione disposto dal giudice istruttore con ordinanza ritualmente notificata.Ritiene dunque il Collegio congruo liquidare l'importo, a titolo di risarcimento del danno, di € 50.000,00-già liquidato in moneta attuale-oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.3. Le domande Gestipharm S.r.l. contro Selphie Come accennato, ilperimetro soggettivo della lite nel corso del giudizio si è ristretto per rinuncia parziale alle domande svolte dall'attrice nei confronti delle originarie convenute R.T.I. Reti Televisive Italiane S.P.A.,Publitalia '80 S.P.A.e Gestipharm (cfr. rinunciaparziale depositata in data 13.3.2019 e conseguente ordinanza di estinzione parziale del giudizio).Quest'ultima ha tuttavia mantenuto la propria domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 100.000,00 a carico di Selphie, qualificata espressamente di natura sia contrattuale siaextracontrattuale.Quanto alla domanda contrattuale, parte convenuta allega di avere stipulato un contratto di concessione in esclusiva per la vendita, per quel che qui rileva sul territorio nazionale, di prodotti dolciari denominati "Selphie Energy Gum" ove Gestipharm avrebbe ricoperto la veste di concessionario/distributore e Selphie quella di concedente/fornitore. L'acquisto di un'importante partita di prodotto da parte della distributrice sarebbe stato tuttavia frustrato, nella rivendita sul mercato, a
pagina12di 13causa della mancata promozione pubblicitaria a cura della concedente: invero i relativi spot pubblicitari, inizialmente trasmessi anche sui canali televisivi, erano stati interrotti proprio a seguito delle doglianze di Accordo, oggetto del presente contenzioso.La doglianza è infondata.Risulta infatti documentato:-l'acquisto da parte di Gestipharm di una partita di merci pari ad € 88.409,38 (cfr. fattura emessa da Seplhie, doc. 3 e relativi documenti di trasporto);-il pagamento da parte dell'acquirente di una somma inferiore (cfr. docc. 4 e 6 Gestipharm, per € 49.469.30).Tali riscontri provano dunque esclusivamente un rapporto di fornitura tra i due operatori.Non è invece documentato:a)un rapporto di concessione in esclusiva; infattila copia delnegozio versataagli atti non risulta sottoscritta(cfr. doc. 1 di Gestipharm); b)un obbligo di parte di Seplhie di promuovere commercialmente i dolciumi oggetto di fornitura: neppure tra le clausole negoziali della bozza indicata al punto sub a) è rinvenibile tale impegno;c)il nesso causale tra la mancata promozione e le mancate vendite delle res rimaste in magazzino.La censura negoziale va dunque disattesa.Quanto invece alla domanda extra-contrattuale, tale censura si arresta al mero accenno sia nella comparsa sia negli scrittisuccessivi, senza articolazione dei relativi elementi costitutivi.La stessa va dunque disattesa.4. Il comando giudizialeVa dunque accertata la violazione deidiritti economiciautoriali di titolarità dell'attrice.Vieneancheconcessal'inibitoria,giacchè la condotta illecitapuò essere ripetuta: l'interdetto èassistitoda penale quantificata nella misura di € 500,00 per ogni giorno di violazione eventualmente accertata successivamente al 20° giorno dalla pubblicazione della sentenza.Va anche riconosciuto il risarcimento del danno come sopra indicato.Non è invece consigliabile disporre lapubblicazione giacché l'inibitoria costituisce misura sufficiente ad assicurare la tutela delle prerogative di parte attrice, tenuto conto che l'illecito si è esaurito da tempo.Infine, le spese di lite seguono la soccombenzadella convenuta e vengono liquidate a favore di parteattrice come da dispositivo tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'importo di danno liquidato.
pagina13di 13Non si dispone sulle spese nel rapporto processuale tra Gestipharm e Selphie, essendo la prima soccombente e laseconda, vittoriosa, contumace.P.Q.M.Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Accordo Edizioni Musicali S.R.L. con atto di citazione notificato in data 7.10.2016 contro Selphie Project s.r.l.nonché sulle domande riconvenzionali tra Gestipharm s.r.l. controSelphie Project s.r.l.ogni altra domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede: 1)accerta e dichiara la violazione del diritto di utilizzazione economica,dititolarità diAccordo Edizioni Musicali s.r.l., sulbrano musicale "Guaglione"per illecita sincronizzazione dello stesso da parte della convenuta Selphie Project s.r.l.;2)inibisce al Selphie Project s.r.l. la prosecuzione della condotta di cui al punto sub 1;3)fissa una penale di € 500,00 per ogni ulteriore giorno di violazione dell'ordine di cui al punto sub 2, a partire dal 15° giorno dalla comunicazione della presente sentenza;4)condanna parte convenuta al risarcimento del danno liquidato in somma di€50.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;5)liquida le spese di lite a favore diAccordo Edizioni Musicali S.R.L. in complessivi € 10.000,00 -di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese diregistrazione, condanna alla relativa rifusione parte convenuta.6)nulla sullespese traGestipharm s.r.l. e Selphie Projet s.r.l.Così deciso in Milano, il24 settembre2020Il Presidente Dott.ssa. Anna BellesiIl giudice istruttore Dott.ssaAlima Zana
07-02-2021 17:47
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