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Sentenza

Importanti novità in materia di green pass per il mondo del lavoro...
Importanti novità in materia di green pass per il mondo del lavoro
Dopo settimane di trattative con le forze sociali, le imprese e i partiti, è stato varato dal Consiglio dei ministri il D.L. n. 127/2021 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening". Il provvedimento, stabilendo l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 negli ambienti di lavoro sia pubblici che privati e negli uffici giudiziari, ha arricchito il panorama delle attività e dei servizi per il cui svolgimento il green pass è diventato di fatto obbligatorio.

Il nuovo provvedimento incide sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, disciplinando le modalità d'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico, privato e negli uffici giudiziari.

Nel dettaglio, i commi 1 dei nuovi articoli 9-quinquies e 9-septies sanciscono l'obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato d'emergenza) per i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali settori, anche sulla base di contratti esterni, e fatta eccezione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 ai fini di accedere agli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa.

In entrambi i settori, il controllo del rispetto degli obblighi imposti dalle nuove misure, è devoluto ai datori di lavoro che dovranno, entro il 15 ottobre, definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le verifiche siano effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi imposti. In caso di mancato controllo o omessa definizione delle modalità operative secondo cui effettuare le verifiche, i datori di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, verranno puniti con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro tra i 400 e i 1000 euro.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, sia in ambito pubblico che privato, la comunicazione del mancato possesso della certificazione o l'esserne sprovvisti al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro integrano l'ipotesi di assenza ingiustificata che si protrae fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Tale condizione non comporta conseguenze disciplinari, né fa venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma determina la non corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato durante i giorni considerati come assenze ingiustificate.

Tuttavia, per i datori di lavoro di aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti, è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui i lavoratori accedano agli ambienti di lavoro violando gli obblighi imposti e quindi pur non possedendo la certificazione, invece, sia nel settore pubblico che in quello privato, sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 euro.

L'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 in vigore dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è esteso al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni, al fine di accedere agli uffici giudiziari. In questo caso però il controllo del rispetto degli obblighi imposti dal nuovo Decreto, è devoluto ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria.

Il comma 2 dell'art. 9-sexies prevede che l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo debba considerarsi assenza ingiustificata, condizione che non determina il venir meno del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma la non corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominati; il comma 3 dello stesso articolo, invece, prevede che l'accesso in violazione degli obblighi imposti dal comma 1, integri un illecito disciplinare sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Inoltre, in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9-sexies o di mancato controllo del rispetto di tali obblighi, saranno applicabili le stesse sanzioni amministrative previste per il settore pubblico.

Oltre ad estendere l'impiego delle certificazioni verdi Covid 19 negli ambienti lavorativi pubblici, privati e negli uffici giudiziari, il Decreto dispone ulteriori novità, tra cui:

- l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto D.L. n. 105/2021 e secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute;

- il rinvio al 30 settembre 2021 della decisione riguardo le nuove misure da adottare in materia di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Le misure approvate con il Decreto costituiscono un chiaro incentivo alla vaccinazione e, alla luce degli altri recenti provvedimenti adottati nel corso degli ultimi mesi, tali misure risultano mirate a garantire la graduale ripresa delle attività e dei servizi in totale sicurezza.
Avv. Antonino Sugamele

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