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Sentenza

In tema di contratti bancari, l'ISC non costituisce un "tasso di intere...
In tema di contratti bancari, l'ISC non costituisce un "tasso di interesse" o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Tribunale Trapani, 12/05/2021
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano Sole, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione l'art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.(...) dell'anno(...)

TRA

(...) nato a (...) il (...), c.f. (...) , e (...) nata a (...) il (...) rappresentati e difesi dall'avv.(...) giusta procura in atti

ATTORI

Contro

(...).,tempore, nella qualità di mandataria con rappresentanza del Fondo T.C.C. rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Colli giusta procura in atti,

CONVENUTA

Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente controversia costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n.(...) R.G.Es.

Segnatamente, con l'opposizione in parola veniva dedotta l'illegittimità dell'incoata azione esecutiva, sulla scorta di due motivi: a) in primo luogo, veniva ritenuta l'illegittimità della condotta della banca, la quale dichiarava decaduti i debitori dal beneficio del termine in presenza di un ritardo nel pagamento di una sola rata del mutuo (a fronte del pacifico pagamento di 8 delle 10 rate concordate). Peraltro, veniva evidenziato come tale rata doveva, del tutto legittimamente, ritenersi sospesa, per come verbalmente concordato con il direttore dell'istituto mutuante (...) e così come documentalmente provato dal documento prodotto in giudizio ed inerente al piano di rientro del mutuo (il quale indicava, a fianco della rata n. 9 con scadenza il (...) la dicitura SOSPMR, che starebbe a significare "sospensione momentanea della rata"); b) in secondo luogo veniva dedotta l'illegittimità della pretesa in quanto, da un lato, il mutuo non avrebbe correttamente indicato l'ISC o TAEG inerente al contratto (non essendo state riportate né la percentuale dello 0,75% quali spese di amministrazione, né le spese di assicurazione infortunio); ne conseguirebbe la necessità di ricalcolare il tasso degli interessi secondo il tasso previsto dall'art. 117 c. 6 TUB; dall'altro, veniva evidenziata l'usurarietà dell'interesse moratorio statuito in contratto, con conseguente necessità di espunzione di ogni interesse ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.

Ciò posto, gli attori chiedevano:

"Dichiarare che ai fini della determinazione del tasso soglia usura del contratto di mutuo di cui in narrativa va anche considerato il tasso di mora ;

Dichiarare con qualsiasi formula, per i principi di diritto esposti in narrativa, che il tasso di interesse da confrontarsi con il tsu è il TAEG ovvero il costo complessivo del credito al netto di imposte e tasse ;

Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che il TAEG/ISC contrattuale non è veritiero rispetto a quello reale applicato poiché non considera tutte le voci di spesa legate all'erogazione del mutuo ;

Dichiarare che l'ISC reale applicato al mutuo è il 7,54 % ;

Dichiarare che detta indicazione non veritiera determina l'applicazione della nullità delle clausole degli interessi ( corrispettivi e di mora) e dei costi con consequenziale applicazione del 2 comma dell'art. 1815 c.c., o in subordine, determina l'applicazione del 7 comma dell'art. 117 TUB cioè l'applicazione dei tassi dei BOT vigenti alla data di stipula ;

Dichiarare che il reato di usura è un reato di pericolo e che ai fini della sussistenza dell'usura vale la sola pattuizione e il costo complessivo del finanziamento, per come dedotto in narrativa ;

Dichiarare, con qualsiasi formula, per le causali di cui in narrativa, che il contratto di mutuo prevede ab origine al verificarsi di eventi contrattualizzati patologici negativi per la parte finanziata, quale il mancato pagamento di una rata o la risoluzione del contratto di mutuo o la decadenza dal beneficio del termine, interessi usurari poiché è previsto contrattualmente l'applicazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi, nonché, anche per l'applicazione della percentuale dei costi necessari all'erogazione del mutuo il cui c.d. inevitabile cumulo o sommatoria genera un flusso matematico finanziario quale costo del finanziamento, cioè un TAEG, che rispetto al capitale è oltre il tasso soglia ;

e/o, Dichiarare, in ogni caso che al verificarsi dell'evento contrattualizzato della risoluzione o decadenza del beneficio del termine il tasso di mora unitamente al costo del finanziamento determina un TAEG oltre il tasso soglia in adesione all'Ordinanza del Tribunale di (...)

Dichiarare, anche in considerazione della dichiarazione e rilevabilità d'ufficio dell'usura, con qualsiasi formula, che al verificarsi di un evento contrattualizzato negativo per la parte finanziata gli interessi previsti nel contratto di mutuo sono ab origine usurari;

in ogni caso, per gli effetti dell'usura, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1815, 2 comma, c.c. Dichiarare la nullità parziale del mutuo limitatamente alle clausole sugli interessi, sia corrispettivi che di mora, Dichiarando, in ogni caso e con qualsiasi formula, che non sono dovuti interessi sia corrispettivi che di mora quale sanzione alla predetta loro usurarietà ;

per gli effetti di detta nullità Dichiarare che, fin dall'origine, la parte finanziata/mutuataria non deve alcun interesse alla Banca e conseguenzialmente, ai sensi dell'art. 2033 c.c. , Dichiarare che gli attori hanno diritto ad ottenere da parte dell'(...) la ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi corrispettivi e di mora per come dedotto in narrativa nella somma complessiva di Euro (...) o nella maggiore o minore somma di giustizia accertata, oltre interessi legali dal verbale di mediazione e rivalutazione monetaria;

Condannare la Banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione in pagamento in favore dei coniugi (...) - (...) la predetta superiore somma o di giustizia quantificata oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria ;

Procedere a compensare le diverse partite contabili di dare e avere tra le parti ed in particolare le rate residue pari ad Euro (...) con il credito degli opponenti/attori pari ad Euro (...) o per la somma di giustizia determinata;

Per effetto di detta compensazione Dichiarare l'estinzione dei mutuo e condannare la (...) a rimborsare ai coniugi (...) - (...) la somma di Euro (...) o nella maggiore o minore somma di giustizia accertata.

Qualora il Giudice ritenga di applicare la nullità di cui al 6 comma dell'art. 117 TUB e la consequenziale sanzione, previa rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione degli interessi previsti di cui al predetto 7 comma di detto articolo, e procedersi alla rideterminazione degli interessi pagati in eccedenza e indebitamente, conseguenzialmente Ordinarne alla banca il rimborso in favore degli attori.

Per effetto del principio della compensazione compensare eventuali rapporti di dare e avere tra le parti relativi a detto contratto di mutuo.

In ogni caso:

Dichiarare illegittimo il recesso della Banca poiché la rata alla data di comunicazione di detto recesso era sospesa ;

Dichiarare , per le ragioni di cui in narrativa, con qualsiasi formula, illegittimo il recesso della Banca dal contratto di mutuo stante sia la violazione dell'art. 40 del TUB nonché delle previsioni contrattuali e sia per la violazione degli artt. 1456, 1186 e 1819 codice civile sebbene quest'ultimo articolo non è richiamato dal contratto di mutuo e dal capitolato delle condizioni generali denominato allegato "A " ;

Dichiarare, pure, che non sussisteva un inadempimento grave tale da giustificare il recesso dal contratto di mutuo ;

Per gli effetti, Annullare il recesso della Banca dal contratto di mutuo e Dichiarare la illegittimità dell'Istituto Bancario ad azionare la procedura esecutiva de qua . Con Vittoria delle spese del presente giudizio.

In Subordine, per le ragioni dedotte in narrativa, Previa dichiarazione di nullità dell'art. 8 del contratto Annullare l'applicazione degli interessi di mora sulle rate pagate in ritardo stante che lo stesso debordava il tasso soglia e ai sensi del 2 comma dell'art. 1815 c.c. non applicare alcun interesse di mora o in subordine applicare l'interesse medio con ricalcalo dello stesso sulle rate applicando lo stesso principio dal (...) al soddisfo per il chiesto interesse di mora."

Costituitasi in giudizio (...) contestava variamente la fondatezza della domanda spiegata ex adverso.

La domanda è infondata.

Ebbene, in relazione al primo motivo - inerente alla legittimità del recesso operato dall'istituto di credito - va subito osservato, in termini generali, che l'art. 1186 cod. civ. invocato da parte opponente faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) è divenuto insolvente; b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato; c) non ha dato le garanzie che aveva promesso. Si tratta di una disposizione che intende tutelare, da un lato, il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e, dall'altro lato, il debitore contro un'ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine.

Nondimeno, nel caso di specie la disposizione in parola deve necessariamente coordinarsi con quanto stabilito dall'art. 1819 c.c.: norma specifica, che disciplina le ipotesi che legittimano il recesso nell'ambito specifico del contratto di mutuo. Ed invero, la disposizione in parola stabilisce che "se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero".

Nel contratto di mutuo, pertanto, l'inadempimento del mutuatario legittima l'esercizio di un diritto di recesso del mutuante che, atteso lo scioglimento del rapporto, può pretendere l'immediata restituzione dell'intero prestito.

È del tutto evidente, che la richiesta di immediata restituzione dell'intero, essendo sostanzialmente parificabile (costituendone un corollario) alla risoluzione per inadempimento, trova spazio sulla scorta delle medesime regole, in tema di onere probatorio, che reggono quest'ultima.

Ne deriva che, perché il mutuante possa esigere il rimborso immediato della somma mutuata, egli deve fornire la prova del titolo negoziale da cui sorge la sua pretesa e limitarsi all'allegazione dell'inadempimento dell'altra parte.

Opera, invero, il principio, pacificamente riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione del 30.10.2001 n. 13533 secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e' gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".

Peraltro, nel caso di specie le parti pattuivano una clausola contrattuale sostanzialmente riproduttiva della regola dettata dall'art. 1819 c.c. essendo stabilito che "le rate dovranno essere pagate senza necessità di preventiva comunicazione da parte della banca, dalla parte mutuataria o dai suoi aventi causa a partire dal giorno (...) e così di seguito, senza interruzioni, pena la decadenza dal beneficio del termine, di anno in anno, fino alla completa estinzione del capitale mutuato".

Facoltà poi, di fatto, esercitata dalla banca, la quale con comunicazione datata (...) (a fronte di una rata scaduta in data (...) dichiarava i mutuatari decaduti dal beneficio del termine.

Peraltro, non può non rilevarsi - in ordine al criterio della gravità dell'inadempimento, che giustificava il recesso dal contratto - come sia evidentemente ben diverso il caso in cui un mutuatario ometta il pagamento di una rata mensile, rispetto al caso che ci occupa, che vedeva gli opponenti morosi del pagamento di una rata annuale, del considerevole importo di importo di Euro (...) a fronte di un mutuo dell'importo di Euro(...)

Nemmeno la clausola in parola può ritenersi in contrasto con quanto previsto dall'art. 40 comma 2 T.U.B., che testualmente recita: "La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata".

Come appare evidente dal tenore letterale del testo, la disposizione in parola prende in considerazione, a ben vedere, unicamente un'ipotesi ben determinata: quella del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi che il pagamento delle rate abbia avuto sì luogo, ma in ritardo (come si desume, in particolare, dalla circostanza che deve trattarsi di pagamento comunque effettuato, sebbene tra il trentesimo ed il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata). Con riguardo a tale specifica ipotesi, quindi, il T.U.B. precisa le condizioni in presenza delle quali quell'inadempimento del mutuatario può ritenersi grave e suscettibile di dar luogo alla risoluzione contrattuale.

Nel caso di specie, invece, è pacifico che i mutuatari non abbiano mai versato la rata scaduta, contestandone la debenza in considerazione della dedotta usurarietà del mutuo.

In definitiva, il recesso effettuato dall'istituto di credito deve ritenersi correttamente esercitato.

Nemmeno è fondato il secondo motivo di opposizione.

Difatti, esso prende le mosse da una ricostruzione del tasso usurario, risultante dal cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora che non può essere condivisa.

Ebbene, con riguardo alla tematica sottesa a tale prospettazione questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si giunge a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Il tasso corrispettivo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcito ria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, giacché i due istituti assolvono a funzioni causali del tutto differenti fra loro, e, conseguentemente, le relative percentuali si applicano a grandezze diverse.

La tesi difensiva della parte attrice non può ritenersi trovare conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, che si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

È, dunque, il caso di sottolineare che se anche - soltanto - gli interessi moratori fossero risultati usurari nel corso del rapporto, la conseguenza sarebbe stata quella dell'azzeramento dei soli interessi di mora, senza conseguenze sui corrispettivi, stante la già delineata diversità strutturale e funzionale dei due tassi di interesse.

Difatti, questo Tribunale, pur non ignorando il recente orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 23192/2017), secondo il quale, in caso di pattuizione di interessi di mora usurari, l'intero regolamento negoziale viene travolto dalla sanzione di nullità contemplata dall'art. 1815, II comma, c.c. , con conseguente conversione forzosa del mutuo da oneroso in gratuito, non ritiene di poterlo condividere.

E invero, deve ritenersi che il meccanismo di espunzione degli interessi di cui all'articolo 1815 comma 2 del Codice civile, debba operare necessariamente per classi omogenee di interessi: non può non considerarsi la diversità di natura e funzione dei due tassi. Il tasso corrispettivo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcito ria per l'inadempimento.

La diversità funzionale dei due tipi di accessori del credito impone di ritenere che la nullità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., della clausola determinativa degli interessi moratori sia destinata a travolgere unicamente la clausola stessa e non l'intero assetto negoziale voluto dalle parti.

Conferma di tale soluzione va rinvenuta nelle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incida sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato.

Ancor più di recente la S.C. ha affermato che "in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni" ( cf. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/05/2019) 28-06-2019, n. 17447).

Nel caso di specie, peraltro, è stata effettuata CTU contabile che ha chiarito come il tasso di interesse corrispettivo del contratto di mutuo non può ritenersi superiore al tasso soglia.

Va, infine, rilevato che non appare corretta neanche l'operazione volta a comparare puramente e semplicemente la misura del tasso di mora e quella del tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto.

Occorre, infatti, rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 2020 hanno chiarito che "nella pattuizione degli interessi moratori le parti sono tenute al rispetto del limite usurario. Tale limite va determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla B.I.. Laddove tale rilevazione manchi il raffronto va effettuato con il tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM. In caso di declaratoria di usurarietà della clausola, restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, anche per il periodo nel quale è maturato il ritardo nell'adempimento da parte del mutuatario-debitore".

Ed invero, "il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante".

Ciò posto, essendo stato il contratto di mutuo stipulati il in data (...) e cioè prima del D.M. 21 dicembre 2017 e dopo il D.M. 25 marzo 2003, appare necessario utilizzare il dato che emerge a seguito dell'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla B.D. e dall'Ufficio Italiano dei Cambi, che ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Ebbene, utilizzando tale criterio il CTU ha escluso che l'interesse di mora possa ritenersi superiore alla soglia di usura (CTU pag. 10).

Segnatamente il consulente ha chiarito che "il tasso moratorio è stato applicato in misura superiore ai tassi soglia sull'importo residuo al momento della decadenza dal beneficio del termine".

Trattasi, dunque, di limitato sforamento (dell'ammontare di appena Euro(...) comunque irrilevante trattandosi di fenomeno sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. SS.UU., sentenza 19/10/2017 n. 24675).

Nemmeno merita di essere accolto il rilievo inerente alla erronea indicazione in contratto dell'ISC (indicatore sintetico di costo).

A tal proposito, mette conto evidenziare che la B.I., con propria circolare del 25.7.2003 disponeva di dare attuazione alla Del.CICR del 4 marzo 2003, che stabiliva, a sua volta, che al contratto di mutuo fosse allegato documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali comprensivo dell'indicatore sintetico di costo" (ISC) "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla B.I. medesima".

Orbene non ignora questo Tribunale l'esistenza alcune pronunce di merito che ritengono che l'omessa o erronea indicazione del TAEG/ISC rientri nell'ambito applicativo dell'art. 117 TUB, donde la nullità della clausola determinativa dell'ammontare dell'interesse per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza.

Nondimeno, deve ormai ritenersi preferibile l'opposto orientamento - al quale questo Tribunale intende dare continuità - che evidenzia come l'ISC non costituisca un "tasso di interesse" o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Tanto premesso, appare evidente l'infondatezza della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC. Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi (in questi termini cfr. Tribunale di Napoli Nord, sez. III, Ordinanza del 9/7/2018; Tribunale di Bologna, sent. n. 34 del 09/01/2018; Tribunale di Pescara n. 1943, 31/12/2018).

Le domande formulate da parte attrice in relazione al contratto di mutuo devono dunque essere respinte.

Le spese di CTU restano definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014
P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:

1) Rigetta l'opposizione;

2) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di CTU;

3) Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite affrontate da parte opposta, che si liquidano in Euro (...) per compensi oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CP;

Così deciso in Trapani, il 12 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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