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Sentenza

La motivazione della sentenza manca quando il testo di essa, scritto a mano, sia...
La motivazione della sentenza manca quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile e la sua scarsa leggibilità rende necessario un vero e proprio "processo interpretativo" del testo, dall'esito evidentemente incerto. Tuttavia la Corte ha precisato che il testo della sentenza è da considerarsi oggettivamente comprensibile anche quando ciò sia frutto dell'esercizio di una "lettura attenta".
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|8 ottobre 
2021| n. 27361 
Data udienza 29 aprile 2021 

 REPUBBLICA ITALIANA 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
SEZIONE SECONDA CIVILE 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GIUSTI Alberto - Presidente 
 
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere 
 
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere 
 
Dott. ABETE Luigi - Consigliere 
 
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente: 
ORDINANZA 
sul ricorso 13916/2016 proposto da: 
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio 
dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS); 
- ricorrenti - 
contro 
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso 
lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS); 
- controricorrenti - 
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), 
rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS); 
- ricorrenti incidentali - 
avverso la sentenza n. 352/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. 
GIUSEPPE GRASSO. 
FATTO E DIRITTO 
ritenuto che la vicenda qui al vaglio puo' riassumersi nei termini seguenti: 
- (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) citarono in giudizio, nel 2001, (OMISSIS), proprietaria di 
fondo confinante, perche' fosse accertata l'inesistenza della servitu' di passaggio vantata dalla 
convenuta, con e conseguente divieto per quest'ultima di transito con mezzi o a piedi; 
- la convenuta esponeva di avere acquistato l'appezzamento di terreno da (OMISSIS) con atto 
pubblico del 16/1/1995, il quale aveva garantito la sussistenza del diritto di passaggio di cui si 
discute; che nell'anno 1993 gli attori avevano citato in giudizio, sempre in negatoria servitutis, l' 
(OMISSIS), rimasto contumace il quale, avevano ottenuto pronuncia di accoglimento in primo 
grado; che la convenuta aveva proposto azione possessoria contro i (OMISSIS), i quali avevano 
collocato un cancello, il quale, pur privo di lucchetto, rendeva piu' difficoltoso il transito; che su 
quel viottolo, che nell'ultimo tratto si sviluppava sul terreno della controparte, si svolgeva 
pacificamente il transito dei proprietari dei fondi serviti da oltre quarant'anni; 
- la stessa, oltre ad opporsi alla domanda, in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi in suo favore 
acquisita per usucapione; la servitu' di passaggio, e, in via di subordine, stante l'interclusione del 
suo fondo, che fosse costituita servitu' coattiva di passaggio; condannarsi gli attori a rimuovere gli 
ostacoli frapposti al libero transito sul viottolo; chiamarsi in causa l' (OMISSIS) per essere 
garantita; 
- l' (OMISSIS), costituitosi, chiedeva sospendersi il giudizio in attesa che si pronunciasse il Giudice 
d'appello sull'impugnazione dal medesimo proposta avverso la sentenza del Tribunale, resa nel 
giudizio avviato nel 1993, al quale non aveva potuto partecipare a causa della nullita' della 
notificazione dell'atto introduttivo; 
- il Tribunale di Verona, dopo che il processo, interrottosi per morte dell' (OMISSIS), era stato 
riassunto, dichiaro' l'acquisto per usucapione della servitu' di passaggio a piedi o con mezzi 
meccanici "rivendicato" dalla convenuta e condanno' gli attori a estirpare la "pianta di olivo oggetto 
di causa, posta in prosecuzione delle alberature di confine"; 
- la Corte d'appello di Venezia rigetto' l'appello principale dei (OMISSIS) e accolto quello 
incidentale della (OMISSIS) condanno' gli appellanti a rimuovere "dal sedime di servitu' ogni 
ulteriore ostacolo, comunque frapposto al suo esercizio"; 
ritenuto che gli insoddisfatti appellanti principali ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base 
di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che (OMISSIS) e, con distinto atto, (OMISSIS), 
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso; che la (OMISSIS) ha depositato 
memoria; 
ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano nullita' della sentenza, assumendo che la 
sentenza, per larga parte scritta a penna, non risultava agevolmente decifrabile, foriera di equivoci 
interpretativi a cagione dell'oscurita' della grafia e, comunque, ampiamente incomprensibile, con 
conseguente "lesione del diritto di difesa"; 
considerato che la esposta doglianza e' infondata: 
- come gia' osservato da questa Corte - Cass. n. 6307/2020 - (peraltro in relazione a sentenza 
proveniente dalla medesima Corte e redatta dallo stesso relatore), "La piu' severa, ma minoritaria, 
posizione richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 4683, 10/3/2016; e, in minor misura, Sez. L., n. 
11739, 15/5/2010) non e' condivisa dal Collegio, il quale intende dare continuita' ad altra, e 
prevalente, giurisprudenza, riaffermata anche assai di recente. 
Si e' cosi' chiarito che "la motivazione della sentenza e' assente non solo quando sia stata 
assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma 
anche quando la sua scarsa leggibilita' renda necessario un processo interpretativo del testo con 
esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal 
modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi, dovendo, invece, il "documento motivazione" 
essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal 
suo campo destinato, che e' quello della validita' delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, 
e non quello dell'interpretazione del dato testuale (Cass. 10 marzo 2016, n. 4683). Peraltro, in 
mancanza di un'espressa comminatoria, non e' configurabile nullita' della sentenza nell'ipotesi di 
mera difficolta' di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso 
che la sentenza non puo' ritenersi priva di uno dei requisiti di validita' indispensabili per il 
raggiungimento dello scopo della stessa (Cass. n. 4947 del 2016 e n. 6553 del 2018)" (Sez. 3, n. 
3988, 12/2/2019; si veda pure, Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016). 
Senza tacere che si e' talvolta escluso la configurabilita' in se' del vizio di nullita', stante che 
l'interessato potrebbe chiedere il rilascio di copia scritturata a stampa alla cancelleria, ai sensi degli 
articoli 743 e 746 c.p.c. (Sez. 2, n. 24183, 13/10/2017), in ogni caso si e' precisato che il vizio non e' 
configurabile se "il "documento motivazione" si presta ad essere univocamente apprezzato dando 
piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Del resto la 
stessa ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo 
compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato i singoli percorsi 
motivazionali esposti dal giudice del merito" (Sez. 1, n. 16325, 3/7/2017). 
Nel caso in esame il testo della sentenza e' oggettivamente comprensibile attraverso l'esercizio di 
una lettura attenta, la quale, peraltro, non puo' non caratterizzare l'apprendimento di uno strumento 
tecnico quale la sentenza in genere. Comprensibilita' agevolata dalla scritturazione a stampa dello 
svolgimento del fatto e che ha reso possibile la pertinente articolazione dei plurimi motivi di 
ricorso. 
Deve, percio', escludersi versarsi in ipotesi di "difficile leggibilita' - tanto da dar luogo nella sua 
dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero 
potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento 
puo' attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilita' della graffa dell'estensore, un testo diverso 
rispetto a quanto percepito dagli altri lettori" che fa venire meno la "sua funzione essenziale di 
documento recante l'estensione della motivazione e quindi della decisione del giudice", 
comportando una "vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene 
pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente 
nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza grafica della motivazione 
che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e 
comprenderlo nella sua estensione letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti" (Sez. 2, n. 20829, 
14/10/2016)"; 
- lettura attenta che nel caso qui al vaglio ha consentito ai ricorrenti di pienamente apprezzare il 
contenuto in fatto e in diritto della sentenza della Corte di Venezia, avversata con precipuo ordito 
impugnatorio; 
ritenuto che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1158 c.c., 
nonche' "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 
controversa", sulla base di quanto segue: 
- dalla documentazione prodotta risultava evidente, a prescindere dalla notificazione, nel 1993, 
dell'atto di citazione al defunto (OMISSIS), poi giudicata nulla dalla Corte d'appello, che il possesso 
vantato dalla controparte era stato interrotto e impedito per lungo tempo, di talche' non si era 
compiuto il ventennio di legge; 
- la sentenza era errata per avere affermato che la notificazione della citazione del 1993 non era 
valsa a interrompere il decorso del tempo utile all'usucapione, poiche' la nullita' della notifica di 
quell'atto era dipesa dal sopravvenire di modifica normativa; 
- la decisione, inoltre aveva motivato "in maniera assai contraddittoria ed insufficiente in ordine alla 
valutazione delle prove" e, in particolare a riguardo delle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi 
( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)); 
- non era vero che il fondo della (OMISSIS) non potesse fruire di altro accesso; 
considerato che il motivo non supera la soglia d'ammissibilita' per il concorrere di una pluralita' di 
ragioni: 
- si fa generico riferimento a una non meglio specificata documentazione prodotta in giudizio e a 
rendere apprezzabile il rilievo non e' affatto sufficiente il mero riferimento al numero del 
documento fascicolato ne giudizio di merito, avendo il profilo di doglianza l'evidente anelito a un 
improprio riesame del vaglio di merito; 
- l'atto interruttivo non puo' non essere ricettizio e, pertanto, a fronte della declaratoria di nullita' di 
quella notifica all' (OMISSIS), oramai divenuta cosa giudicata, la tesi dei ricorrenti, lungi dal 
confrontarsi con la decisione impugnata, si riduce a un nudo dissenso; 
- chiaramente inammissibile, per contrasto con l'articolo 360 c.p.c., n. 5, risulta l'addebito di 
insufficiente e contraddittoria motivazione sul vaglio probatorio (cfr., per tutte, S.U. n. 8053/2014); 
- non ha rilievo alcuno la circostanza, peraltro contrastata, che il fondo servito potesse godere di 
altro accesso, vertendosi in materia di servitu' di passaggio acquistata per usucapione; 
ritenuto che con il terzo motivo i ricorrenti prospettano violazione e/o falsa applicazione degli 
articoli 2943 e 1165 c.c., assumendo che: 
- sempre avuto riguardo all'azione giudiziaria intrapresa nel 1993 nei confronti di (OMISSIS) 
l'interruzione si era avverata con la consegna da parte del notificante del plico all'ufficiale 
giudiziario ed esso effetto si era protratto fino al passaggio in giudicato; 
- L' (OMISSIS) aveva impugnato nel 1996 la sentenza del Tribunale di Verona emessa nel 1995 e la 
decisione d'appello aveva dichiarato la nullita' di quella di primo grado "sulla base di 
un'interpretazione retroattiva delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di adempimenti 
relativi alla notifica degli atti", con la conseguenza che "si deve considerare che la notifica dell'actio 
negatoria servitutis da parte dei (OMISSIS) nei confronti dell' (OMISSIS), validamente instaurata 
secondo le disposizioni in vigore al tempo, abbia determinato l'interruzione del decorso del tempo 
dell'usucapione"; 
considerato che il motivo impinge in inammissibilita', valendo quanto segue: 
- esso non si confronta con la sentenza, la quale afferma che la domanda giudiziale nei confronti 
dell' (OMISSIS) non era stata trascritta e, quindi, percio' solo i suoi effetti non erano opponibili alla 
(OMISSIS); 
- ripropone "tout court" la tesi sostenuta in primo grado, secondo la quale, nonostante quella 
notificazione fosse stata dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato, si sarebbero lo stesso 
avuti gli effetti interruttivi, senza spiegare perche' mai l'effetto interruttivo dovrebbe essere 
procurato da un atto non ricettizio; ne', tantomeno, perche', nonostante la declaratoria di nullita' 
della notificazione, avrebbe dovuto reputarsi la conoscenza in capo al destinatario; 
considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto 
conto del valore e della qualita' della causa, nonche' delle svolte attivita', siccome in dispositivo; 
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, 
comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione 
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da' atto della 
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello 
stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. 
P.Q.M. 
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' in 
favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e 
(OMISSIS), in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per 
cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge e in favore di (OMISSIS), in 
Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, 
liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater 
(inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da' atto della sussistenza dei presupposti 
processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-
bis, se dovuto.
Avv. Antonino Sugamele

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