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Sentenza

La quarantena fiduciaria dell'avvocato configura un legittimo impedimento a...
La quarantena fiduciaria dell'avvocato configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
Tribunale di Monza, sez. Lavoro, ordinanza del 27 febbraio 2021
Giudice Di Lauro 
Rilevato che:-con  decreto  in  data  8.4.2019  era  fissata  la  prima  udienza  di  discussione  per  il  giorno 31.3.2020;-con  decreto  in  data  24.3.2020  la  causa  era rinviata d'ufficio al 15.12.2020 ex art. 83, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone che le udienze fissate sino al 15 aprile 2020 siano rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, fatta eccezione per  i  procedimenti  civili  indicati  all'art.  83,  comma  3  lettera  a),  del  citato  D.L.;-in data 14.12.2020 si costituiva (...);-all'udienza  del  15.12.2020  la  difesa  di (...)chiedeva  di  essere  rimessa  in  termini producendo  la  documentazione  medica  attestante  il periodo  di  quarantena  fiduciaria  (dal 27.11.2020 al 13.12.2020) al quale era stato sottoposto l'avv. D. G..Considerato che:-a  seguito  del  rinvio  d'ufficio  disposto  con  decreto  del  24.3.2020  il  termine  per  la costituzione  di (...)scadeva  il  5.12.2020  [vedi  Cass.  Sez.  Un.  Civili,  20  giugno  2007,  n. 14288:«Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in  virtù  dell'art. 436 cod.  proc. civ.) con riferimento  alla  "udienza di  discussione",  non  si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata -ove, eventualmente, sopravvenga -in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima»;-il termine per la costituzione del 5.12.2020 cadeva nel periodo di quarantena fiduciaria a cui era stato sottoposto l'avv. G., difensore di (...)e  che  tale  circostanza  configura  un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta,P.Q.M.a)   rimette    in    termini    la   parte    convenuta    ex    art.    153,   comma   2,    c.p.c.;b)  concede  alla  parte  convenuta  termine  fino  al  26.4.2021  per  il  deposito  di  memoria integrativa alla memoria difensiva del 14.12.2020;c) rinvia all'udienza da REMOTO del 19.5.2021 ad ore 12,00 per tentare la conciliazione ovvero per discussione sulle prove
Avv. Antonino Sugamele

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