Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Registrazioni di conversazioni tra il dipendente e i colleghi di lavoro - Utilizzo a fini difensivi - Consenso dei presenti - Necessità - Esclusione - Legittimità della condotta - Sussiste.
L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne consegue che è legittima, e inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 novembre 2021, n. 31204
23-11-2021 23:50
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