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Sentenza

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo...
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Cass. Sez. Lav. 16 marzo 2021, n. 7360



In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del repêchage, ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili in una precisa aerea geografica (nella specie Campania e basso Lazio) e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage.

Una dipendente impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole a seguito della chiusura dell'unità locale ove svolgeva mansioni di store manager.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la predetta domanda, deducendo la mancata violazione dell'obbligo di repêchage da parte della Società avendo questa «adeguatamente assolto l'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante, inerente alla impossibilità di continuare ad utilizzare a tempo indeterminato le energie lavorative della reclamata presso uno degli esercizi indicati da quest'ultima» avendo la dipendente dimostrato la propria disponibilità ad essere trasferita soltanto in una delle sedi della Campania o del basso Lazio.
La dipendente impugna davanti alla Corte di Cassazione la sentenza con un unico motivo, addebitando «ai giudici del gravame di avere solo formalmente asserito di condividere i principi enunciati dalla Corte di legittimità in tema di allegazione e prova della impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, concludendo con l'affermazione di un obbligo di collaborazione da parte del lavoratore nell'accertamento di un possibile repêchage».
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello - rileva, preliminarmente, che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'obbligo di allegare e provare l'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, essendo questo un requisito di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di specie, la Corte di legittimità ritiene che detto onere sia stato assolto dal datore che ha dimostrato che non vi fosse alcuna possibilità di ricollocare la lavoratrice licenziata in una sede ricompresa all'interno del territorio in cui la stessa si era resa disponibile a trasferirsi.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, seppure in generale sul lavoratore non incomba alcun onere di allegazione, una volta che lo stesso circoscrive - nella domanda giudiziale - l'ambito spaziale di interesse, consente al datore di lavoro di non dovere addure alcunché circa il possibile ricollocamento in altre sedi site in territori diversi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, ritenendo che la datrice di lavoro abbia correttamente assolto l'onere di dimostrare di non avere alcun posto disponibile nelle sedi indicate dalla ricorrente stessa.
Avv. Antonino Sugamele

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