Lo zerbino è ingombrante e fastidioso sul pianerottolo comune? L'amministratore non ha il potere di farlo rimuovere.
Trib. Bergamo 16 giugno 2021 n. 1189
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ..., in qualità di proprietari di un
appartamento all'interno del
Condominio ..., hanno adito il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere:
- l'accertamento che lo zerbino posizionato sul pianerottolo comune del terzo piano da parte dei
condomini ... impedisce il pieno esercizio del loro diritto di proprietà esclusiva;
- la condanna del Condominio, in persona del suo amministratore, a far cessare ogni limitazione al
loro diritto di proprietà esclusiva.
A sostegno delle suddette domande, gli attori hanno evidenziato che lo zerbino posto davanti
all'ingresso della abitazione dei condomini ... e ... impedisce, in ragione del rilevante spessore,
l'apertura della porta di accesso alla soffitta di loro proprietà.
Il Condominio ... si è costituito in data 22 dicembre 2020 e ha eccepito: - l'incompetenza per
materia del Tribunale; - il proprio difetto di legittimazione passiva; - l'infondatezza nel merito delle
domande degli attori.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 10 febbraio 2021, i procuratori delle parti
hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è passata in
decisione.
Motivi della decisione
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia formulata dal Condominio
convenuto.
In proposito, è utile rammentare che le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi di
condominio rientrano nella competenza dei giudici di pace, quando si tratti di riduzioni quantitative
del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni o di limiti quantitativi di esercizio
delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote (V. Cass. n.
21910/2016).
Nel caso di specie, gli attori hanno ravvisato, nella condotta dei condomini ... e ...., una limitazione
del loro diritto di proprietà esclusiva e non una compromissione della possibilità di utilizzare le
parti comuni condominiali.
Conseguentemente, dovendo tenersi in considerazione la prospettazione attorea, non ricorrono i
presupposti per affermare la competenza del Giudice di Pace.
Sono invece meritevoli di accoglimento le deduzioni svolte dal Condominio in merito alla propria
carenza di legittimazione passiva.
Ai sensi dell'art. 1131 c.c., "l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti amministrativi
che si riferiscono allo stesso oggetto".
Tra le azioni concernenti le parti comuni menzionate dall'art. 1131 c.c. non sono comprese quelle
volte ad ottenere la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati, alle parti comuni o a quelle di
proprietà esclusiva, dagli interventi effettuati, sulle parti comuni o su quelle di proprietà esclusiva,
dai singoli condomini. In tal caso, infatti, la legittimazione passiva spetta esclusivamente agli autori
degli interventi pregiudizievoli, mentre l'eventuale inerzia dell'amministratore potrà rilevare sul
diverso piano della responsabilità professionale. L'amministratore è infatti legittimato, ai sensi
dell'art. 1130 n. 4 c.c., ad agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio e, ove non assuma le iniziative necessarie, può essere chiamato a risponderne
(per la ricostruzione che precede, si vedano Cass. n. 29905/2018, Cass. n. 8804/1993, Cass. n.
9629/1991).
Nel caso in discussione, la difesa di parte attrice ha dedotto che il posizionamento da parte dei
condomini ... e ... di uno zerbino di grandi dimensioni sul pianerottolo comune del terzo piano
dell'edificio condominiale pregiudica il diritto di proprietà esclusiva di ..., in quanto preclude ad essi
l'accesso al locale mansarda attraverso la porta ivi collocata.
Va pertanto esclusa sia la legittimazione passiva sia la legittimazione attiva dell'amministratore: la
prima perché il pregiudizio lamentato dagli attori ha origine estranea alle parti comuni, ma deriva
dalla condotta di due condomini; la seconda perché la suddetta condotta, così come delineata, non
pregiudica le parti comuni, ma la proprietà esclusiva degli attori.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, la domanda proposta da ... deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori nella misura liquidata
direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti del Condominio ....;
2) Condanna gli attori a rifondere in favore del Condominio convenuto le spese di lite, liquidate in
euro 2.768,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei
compensi.
Cosi' deciso in Bergamo il 14 giugno 2021 il Giudice
dott.ssa Silvia Russo
26-10-2021 04:15
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