Malattia non tabellata dall'Inail e onere della prova
Cass. Sez. Lav. ord. 3 marzo 2021, n. 5816
Malattia non tabellata dall'INAIL – Art. 2087 c.c. – Risarcimento del danno – Responsabilità del datore – Ambiente lavorativo – Nesso di causalità – Onere della prova – A carico del lavoratore – Sussiste
Al fine di poter accertare una condotta colpevole del datore di lavoro, in caso di sopravvenienza di una malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo.
La Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bolzano con la quale era stata accertata l'insussistenza, in capo alla società datore di lavoro, di alcuna responsabilità per la malattia (sindrome fibromialgica) manifestatasi nel corso del rapporto di lavoro in capo alla dipendente ricorrente, con conseguente reiezione del suo diritto al risarcimento del danno.
In particolare, la Corte territoriale, a seguito della consulenza tecnica espletata in appello, ha ritenuto che la predetta patologia non fosse riconducibile ad una condotta colposa del datore di lavoro, stante l'assenza di un nesso di causalità tra la stessa e l'ambiente di lavoro in cui la dipendente aveva prestato attività.
In aggiunta a quanto sopra, la Corte ha precisato che, trattandosi di una malattia non richiamata dalla normativa INAIL (c.d. tabelle), gravava proprio sulla lavoratrice l'onere di fornire la prova circa la sussistenza del predetto nesso di causalità.
Secondo il ragionamento della Corte d'appello, in particolare, la patologia sofferta dalla dipendente, asseritamente derivante dal microclima ambientale in cui lavorava, non poteva considerarsi idonea a determinare la lesione all'integrità psicofisica lamentata, quale diretta conseguenza della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e le cautele volte a prevenire tale menomazione.
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione sotto svariati profili, eccependo, in particolare, che la Corte territoriale aveva errato nel porre a carico della lavoratrice l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo.
La Corte di cassazione, per quanto qui rileva, esaminando congiuntamente i motivi, ritiene infondato il ricorso proposto dalla lavoratrice.
In primo luogo, ancor prima di valutare nel merito la legittimità delle domande proposte, la Suprema Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso per omessa indicazione delle parti della sentenza che venivano censurate, nonché per il fatto che, nella sostanza, il ricorso proponeva una nuova valutazione delle risultanze della CTU espletata in appello e, in quanto tale, inammissibile in sede di legittimità non rientrando tra i compiti della Cassazione riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa.
In secondo luogo, la Suprema Corte ritiene che il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito sia coerente con il consolidato orientamento secondo cui: "in caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale e l'ambiente lavorativo" (Cass. n 8773/2018) ed afferma che nel caso di specie tale onere probatorio non era stato assolto dalla lavoratrice.
Conseguentemente il ricorso della dipendente viene respinto.
20-04-2021 20:02
Richiedi una Consulenza