Marsala. Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto e l'incompletezza del dato documentale non può che ridondare in danno dello stesso ricorrente, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda, sì che, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere dovrebbe essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato.
Tribunale Marsala Sent., 21/12/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3038 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
TRA
DITTA L.A., P.I. (...) in persona del titolare L.A. (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'avv. MISTRETTA MARCO ed elettivamente domiciliato in Palermo, via V. Di Marco, 8 presso lo studio del predetto professionista, indirizzo pec: marco.mistretta@cppalermo.legalmail.it
ATTRICE
E
U. S.P.A., C.F./P.I. (...), in persona del suo legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, D. S.P.A., C.F. (...), P.I. (...), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FAUCI MARIA ANTONIA ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo pec: mariaantonia.fauci@avvsciacca.legalmail.it
CONVENUTA
E
L.P., C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. MISTRETTA MARCO ed elettivamente domiciliato in Palermo, via V. Di Marco, 8 presso lo studio del predetto professionista, indirizzo pec: marco.mistretta@cppalermo.legalmail.it
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del processo la ditta L.P., premettendo di intrattenere con U. il rapporto di conto corrente n. (...) esponente alla data del 30.9.2016 un saldo negativo pari ad Euro. - 29.915,02, ha dichiarato di agire in giudizio onde ottenere una "sentenza di accertamento che acclari quale sia, oggi, il saldo delle posizioni di dare e avere tra le parti" e, dunque, per "vedersi riconosciuti dal Giudice in restituzione importi che non dovevano essere versati, trattenuti di fatto arbitrariamente dalla banca ...".
Procedendo, dunque, ad una corposa disamina delle regole normative e indirizzi giurisprudenziali sull'usura, nonché in tema di anatocismo bancario e commissione di massimo scoperto, ha riportato le risultanze econometriche e tecnico-contabili operate dal ct da essa parte attrice incaricato siccome indicative, oltre che del totale delle competenze addebitate sul conto (pari ad Euro. 18.771,66, a titolo di interessi debitori, c.m.s. e spese collegate all'erogazione del credito), del totale delle "competenze da restituire" pari ad Euro. 17.164,94, tenuto conto delle competenze usurarie complessivamente applicate (pari ad Euro. 16.898,12) nonchè dell'ammontare degli addebiti illegittimi per anatocismo (Euro. 266,82), con conseguente ricalcolo, anche in ragione dell'asserito sforamento del tasso antiusura in alcuni trimestri, di un definitivo saldo a debito del correntista pari a - Euro. 11.869,63.
Soffermandosi, quindi, sulle conseguenze civilistiche dell'usura e, infine, sulla facoltà da parte del fideiussore di sollevare l'exceptio doli generalis, ha in conclusione domandato, nel merito:
"1. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti sono intercorsi il rapporto di conto corrente n. (...) e che l'Istituto di Credito ha applicato al rapporto di conto corrente anatocismo, spese, commissioni e tassi ultralegali ed usurai nella misura di Euro 18.045,39 o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
2. RIDETERMINARE i rapporti di dare e avere tra le parti, con esclusione dell'intero rapporto anatocistico, delle spese, delle commissioni e dei tassi ultralegali ed usurai, importo quantificabile in Euro 18.045,39 o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
3. RITENERE E DICHIARARE l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti; verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. n. 108 del 1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
4. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attrice, con ogni conseguenza sulla irripetibilità dell'indebito percetto;
5. RITENERE E DICHIARARE, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, nonché dell'espletata istruttoria, che parte attrice non è debitrice della B.U. di somme di denaro;
6. ACCOGLIERE l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria".
Si è costituta la U. preliminarmente eccependo l'inammissibilità delle domande avversarie per genericità e, comunque, il mancato assolvimento ad opera della parte attrice dell'onere probatorio, non superabile con la ctp ex adverso prodotta.
Nel merito, dopo avere altresì eccepito la prescrizione dei diritti ex adverso azionati per il periodo antecedente al 4.12.2007, ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti, rilevando essere stato acceso, in data 7.11.2003, il c/c di corrispondenza nel tempo affidato con cinque contratti, rispettivamente dei 23 maggio - 24 giugno e 3 ottobre 203 nonché dei 9 febbraio - 5 agosto 2016 e, inoltre, essere stato concesso al L., in data 25.3.2014, un finanziamento chirografario di Euro. 24.000,00 rimborsabile in 60 rate a decorrere dal 30.4.2014, assistito dalla garanzia personale (fideiussione) prestata da L.P..
Ha dunque affermato registrarsi, in relazione alle dette linee di credito, una complessiva esposizione debitoria della cliente pari ad Euro. 56.0036, di cui Euro. 46.713,56 quale saldo debitorio del conto corrente ed Euro. 9.293,80 quale esposizione del finanziamento, negando, in ogni caso, la fondatezza delle domande avversarie ed asserendo, per converso, la legittimità sia degli interessi legali - siccome previsti da apposita clausola - sia della capitalizzazione trimestrale operata - per essersi la banca adeguata alla normativa vigente in materia - sia delle c.m.s., spese, costi e valute, in quanto indicati nella documentazione contrattuale.
Ha inoltre escluso ogni ipotesi di usurarietà dei tassi applicati, contestando dunque il calcolo operato dal ct di parte attrice e dispiegando in ultimo, in via riconvenzionale, previa istanza di chiamata in causa del terzo garante L.P., domanda di pagamento del citato complessivo importo di Euro. 56.000,36.
Ha così domandato, previo differimento della prima udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo:
"Nel merito in Via principale
Ritenere e Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della proposta azione di accertamento negativo, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente esclusivamente su parte attrice;
Ritenere e Dichiarare che il preteso diritto di parte attrice, di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca sul rapporto, oggetto di causa, è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al 04/12/2007 o, in subordine, per tutti i pagamenti indebiti, effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree, per le ragioni tutte spiegate con le sopra dedotte difese;
Ritenere e Dichiarare, ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c., la prescrizione quinquennale degli interessi creditori, sugli eventuali saldi attivi per la controparte, che dovessero emergere a seguito di istruttoria contabile;
Rigettare sicchè inammissibili e/o prescritte e/o, comunque, infondate e/o carenti di supporto probatorio tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria, anche di natura risarcitoria;
In Via Riconvenzionale
Condannare il Sig.L.A., titolare della omonima impresa individuale, nonché il Sig.L.P., quest'ultimo nei soli limiti della prestata fidejussione specifica, al pagamento, in favore dell'istante e col vincolo della solidarietà, della complessiva somma, alla data del 31/01/2018, di Euro.56.000,36, di cui Euro.46.713,56, quale saldo in c/c, ed Euro.9.293,80, quale esposizione ex finanziamento chirografario, oltre interessi convenzionali moratori e, comunque, nei limiti della L. n. 108 del 1996 per le categorie di credito in esame, maturati e maturandi sulle somme dovute, fino al soddisfo;
Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate e/o formulande da parte attrice, sicchè inammissibili, inconducenti e dal fine esclusivamente esplorativo;
Condannare l'attrice alla refusione delle spese di causa ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente".
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituito nel processo L.P., contestando quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale della banca, riportandosi alle difese di L.A. in merito alle risultanze sul conto corrente.
Ha quindi domandato:
"RITENERE E DICHIARARE che il sig. L.P. non è debitore dell'istituto di credito, essendo in ogni caso la domanda svolta nei propri confronti infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente
- RIGETTARE le domande svolte dalla banca nei confronti di L.P.".
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., i contraddittori hanno depositato soltanto le relative memorie istruttorie ivi reiterando la parte attrice e il terzo chiamato l'utilità di una ctu e, per altro verso, allegando la convenuta racc.te AA.RR. del 16.6.2017 di revoca degli affidamenti e risoluzione contrattuale, inviate ai condebitori.
La causa è stata istruita in via documentale e con l'espletamento di una ctu contabile.
Nel corso del processo, inoltre, il G.I. ha avanzato alle parti una proposta conciliativa, all'esito della quale, tuttavia, i contraddittori, nonostante l'iniziale riferita disponibilità a definire in via conciliativa la vicenda e la concessione, quindi, di alcuni rinvii all'uopo richiesti dalle stesse parti, non sono addivenuti ad una definizione bonaria della controversia, avendo peraltro la banca chiaramente indicato di non potere accogliere le condizioni sulla dilazione di pagamento come prospettate dai L..
L'odierno giudizio ha ad oggetto il rapporto di conto corrente n. (...) - di cui la parte attrice contesta il saldo negativo annotato dalla banca, sull'assunto dell'asserita applicazione di competenze illegittime nel corso del rapporto, aspirando quindi ad una rideterminazione del detto saldo, previa epurazione degli addebiti illegittimi, nonché alla "restituzione" delle somme indebitamente corrisposte - e del rapporto di finanziamento, altresì azionato in via riconvenzionale dalla convenuta, unitamente al saldo del citato c/c - che la U. ritiene comunque non affetto da alcuna invalidità - anche nei confronti del fideiussore terzo chiamato.
Le prospettazioni dell'attrice - fatte proprie, essenzialmente, dal terzo chiamato - si fondano su una ctp (all. 1 all'atto di citazione) che, analizzando l'andamento del rapporto di conto corrente nel periodo compreso tra il 30.3.2008 e il 30.9.2016, pur in assenza - a quanto sembra - di documentazione contrattuale non esaminata dal perito (v. anche a pag. 8 della relazione del ctp), perviene ad una rideterminazione del saldo che, espungendo la capitalizzazione degli interessi e delle c.m.s., oltre che le competenze asseritamente usurarie in alcuni trimestri (v. pagg. 28 e 29 della relazione del ctp), riconduce la definitiva esposizione debitoria della cliente a Euro. - 11.869,63, tenuto conto dell'ammontare delle competenze illegittimamente addebitate (indicate come pari ad Euro. 18.045,39) a fronte del saldo annotato dalla banca (Euro. - 29.915,02).
L'attrice non ha prodotto estratti conto completi, nè siffatta produzione è rinvenibile nei fascicoli delle altre parti processuali, essendosi la banca limitata a produrre, nonostante la proposizione di domande riconvenzionali, oltre che i contratti e la lettera di fideiussione specifica rilasciata dal L.P., le sole certificazioni ex art. 50 TUB che, indicative unicamente del saldo debitore del conto e del finanziamento, non riportano, tuttavia, alcuna evoluzione delle operazioni attive e passive che avrebbero determinato il detto debito certificato. Alcuna ulteriore documentazione contabile ha poi prodotto il terzo chiamato.
L'incompletezza del dato documentale offerto si evince chiaramente anche dalla relazione del ctu nominato nel corso del giudizio, avendo precisato l'ausiliare che "gli estratti conti, rilevati ... risultano mancanti di numerosi periodi" (v. pag. 13 della Relazione del ctu depositata il 21.10.2019).
In particolare, il ctu ha segnalato che gli estratti conto prodotti attengono: per l'anno 2008 ai soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre); per l'anno 2009, ai soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre); per l'anno 2010, ai soli mesi mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre); per l'anno 2011, ai soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre); per l'anno 2012, ai soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre.); per l'anno 2013, ai soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre); per l'anno 2015, ai soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre); per l'anno 2016, ai mesi di marzo, giugno e settembre (risultano mancanti, pertanto, gli e/c relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio e agosto). Alcun estratto conto è stato rilevato per l'anno 2014 (v. pag. 13 della Relazione del ctu del 21.10.2019) né peraltro, preme osservare anche alla luce di quanto rappresentato dalla banca all'udienza del 10.9.2020, sono rinvenibili ulteriori e/o successive produzioni di parte (v. anche il verbale di inizio delle operazioni peritali, all. 1 alla detta Relazione, ma v. anche a pag. 4 e s. della Relazione integrativa del ctu depositata il 4.8.2020. V. comunque nei fascicolo delle parti processuali).
Ora, il profilo della completezza del dato documentale assume un valore decisivo, essendo evidente l'incidenza degli elementi contabili offerti sulla percorribilità di ipotesi ricostruttive dei complessivi rapporti di dare e avere tra le parti che, sull'assunto dell'illegittimo addebito di competenze non dovute, sono, per un verso, oggetto dell'accertamento nella specie richiesto dalla parte attrice e, sotto altro profilo, funzionali alla verifica dell'effettiva ricorrenza del credito, per converso e in via riconvenzionale, azionato dalla banca.
Va osservato che secondo un principio più volte ribadito dalla Suprema Corte, il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto e l'incompletezza del dato documentale non può che ridondare in danno dello stesso ricorrente, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda, sì che, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere dovrebbe essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. 11453/2019 e Cass. 30822/2018. In generale, sull'onere probatorio del correntista attore, v. anche Cass. 9201/2015, Cass. 20693/2016, tutte richiamate recentemente anche da Cass. 23852/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, occorre considerare altresì che, a fronte della domanda proposta dalla correntista, la banca non si è limitata a resistere e/o a negare la fondatezza delle avverse deduzioni, ma ha anche proposto specifica domanda riconvenzionale diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente (oltre che delle residue rate del finanziamento), sì che, in concreto, ciascuno dei due contendenti ha l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo, non essendo concepibile che l'uno e l'altro possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte, così come non è ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti (v. sempre Cass. 23852/2020 cit.).
Va peraltro rilevato che in siffatte evenienze si è ritenuto possibile procedere alla ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti in base agli estratti conto acquisiti, anche ed eventualmente partendo dal saldo zero, purché gli estratti conto in atti consentano, sia pure da un dato momento in poi, una plausibile ricostruzione delle movimentazioni bancarie.
Si è in particolare affermato (v. Cass. 11543/2019) che nella "ipotesi in cui tanto la banca che il correntista si facciano attori, in modo che nella medesima causa si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. ... sarà necessario valorizzare tutti i dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenza di un credito conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicché, anche qui, potrà risultare legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata. Nel caso in esame, infatti, benché non si possa predicare alcunché riguardo all'ipotetico debito del correntista al momento del primo degli estratti conto prodotti, andrà apprezzata la concorde deduzione delle parti secondo cui quel soggetto, all'epoca, non aveva comunque maturato un credito (e, a fortiori, un credito di indeterminata entità): ciò imporrà di escludere che l'incertezza inerente all'evoluzione del rapporto nel primo intervallo di tempo si sia comunicata a quello successivo e consentirà di affidare le rielaborazioni del conto a una idonea base di calcolo" (v. sempre Cass. 11543/2019).
In definitiva, dunque, la ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, una volta che vengano in rilievo invalidità delle pattuizioni di interessi ultralegali o anatocistici ovvero di altre competenze, può essere operata - in mancanza di una parte degli estratti conto ed in assenza, dunque, di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato - per il periodo successivo, sempre che documentato dagli estratti conto, previo azzeramento del saldo (negativo) iniziale del primo di essi, presupponendo, in ogni caso, siffatta ricostruzione che, quanto meno a partire da un dato momento, sia riscontrabile una serie continua di estratti tale da rendere "documentato" il detto periodo successivo.
Ciò chiarito, va ora rilevato che, nel caso in esame, l'unica serie continua di annotazioni valorizzabile, sia pure in virtù del principio di acquisizione e in assenza di ulteriore documentazione contabile, non offerta nemmeno dalla banca-attrice in riconvenzionale, è quella attinente al solo mese di settembre 2016.
Ed infatti, al di là della totale assenza di estratti conto dall'apertura del rapporto (anno 2003) sino all'anno 2008, non può comunque assumersi come dato di partenza, ai fini di una plausibile ipotesi ricostruttiva, il saldo positivo annotato alla data del 29.2.2008, come invece pare in ultimo proporre la banca nei relativi scritti conclusionali, atteso che in tanto la non contestazione di quel dato (e, quindi, sulle modalità di formazione dello stesso, rimaste non documentate) può essere valorizzata ai fini della rideterminazione del saldo del conto, in quanto via sia idonea documentazione per il periodo successivo, laddove nel caso in esame si rivela, come sopra detto, estremamente lacunosa tutta la produzione relativa agli estratti conto dall'anno 2008 all'intero anno 2013 (per cui risultano mancanti, come sopra indicato, numerosissime mensilità, v. anche all. 2 nel fascicolo di parte attrice, nonché la Tav. 1 allegata alla Relazione del ctu del 21.10.2019) e si registra, inoltre, la totale assenza di qualunque estratto conto per un intero anno (il 2014), risultando reiterati cospicui vuoti documentali anche per gli anni 2015 e 2016 (le annotazioni relative all'anno 2015 cominciano dal mese di marzo e riguardano soltanto i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, v. sempre all. 2 nel fascicolo dell'attrice, nonché la Tav. 1 allegata alla Relazione del ctu del 21.10.2019), sino ad arrivare, per l'anno 2016 - per il quale le prime annotazioni risalgono soltanto al mese di marzo (con assenza dunque dei mesi di gennaio e febbraio), con ulteriori scarti bimensili (mancano integralmente i mesi di aprile e maggio, nonché i mesi di luglio e agosto) - all'ultimo mese di settembre 2016, in cui, a fronte dal saldo negativo ivi annotato alla data dell'1.9.2016 (Euro. - 23.661,54) risultano annotate con continuità le successive operazioni sino al 30.9.2016.
Precisato che le indicate lacune, per entità e persistenza nel tempo, non permettono di realizzare alcuna plausibile ipotesi di raccordo (lo stesso ctu ha osservato di avere condotto "L'analisi ... soltanto per le operazioni dei periodi che in concreto sono state documentate dagli estratti conto prodotti, rilevando, al fine di tenere conto dei ricalcoli, le sole eccedenze di prelevamenti e/o di versamenti per i periodi non documentati", v. pag. 14 della Relazione del ctu depositata il 21.10.2019, ma v. anche nella Relazione integrativa depositata il 4.8.2020), occorre ora soffermarsi sui profili di supposta, dall'attrice, nullità negoziale, essendo evidente che solo in presenza di acclarate invalidità, tali da determinare addebiti illegittimi, può procedersi alle epurazioni funzionali alla ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, seppure entro i confini sin qui esposti.
Va innanzi tutto osservato che venendo in rilievo, per quanto detto, il solo periodo compreso tra l'1 settembre 2016 e il 30 settembre dello stesso anno - unico periodo ricostruibile agli odierni fini, in assenza, peraltro, di ulteriori allegazioni probatorie ad opera della banca-attrice in via riconvenzionale, anche al fine di documentare la corretta formazione del saldo certificato alla data del 31.1.2018 (cfr. all. 7 nel fascicolo della convenuta) - la documentazione contrattuale da prendere in considerazione, per procedere alle verifiche in ordine alla validità delle clausole contestate, non può che essere quella vigente nel citato lasso temporale.
Il ctu nominato ha dato conto della documentazione contrattuale variamente presente agli atti di causa, rilevando, quanto al periodo più recente, che "la Banca ha prodotto n. 4 documenti contrattuali che, in sintesi, riguardano la concessione dei seguenti affidamenti: N.1 Contratto - Accettazione del cliente di apertura di credito di Euro 20.000,00 a valere sul c/c (...) nel quale viene indicata la data del 23.05.2013; N.2 Contratto - Accettazione del cliente di riduzione dell'apertura di credito da Euro 20.000,00 a Euro 10.000,00 nel quale viene indicata la data del 24.06.2013; N.3 Contratto - Accettazione del cliente di aumento dell'apertura di credito da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00 nel quale viene indicata la data del 03.10.2013; N.4 Contratto - Accettazione del cliente di aumento dell'apertura di credito da Euro 20.000,00 a Euro 30.000,00 nel quale viene indicata la data del 09.02.2016" (v. pag. 18 della Relazione del ctu depositata in data 21.10.2019. V. anche all. 4 nel fascicolo della banca).
Osservato che nel fascicolo della banca risultano altresì rinvenibili ulteriori condizioni economiche sottoscritte dal cliente in data 5.8.2016 (v. sempre all. 4 nel fascicolo della banca), va innanzi tuto chiarito - anche alla luce delle notazioni svolte dal ctu sulla detta più recente documentazione negoziale - che, invero, in difetto di specifiche contestazioni/disconoscimento in ordine alla citata produzione della banca, non operate dalla parte attrice (né dal terzo chiamato) nel corso dell'intero processo in ordine alla regolarità non solo della data apposta sui menzionati documenti, ma anche e soprattutto del tasso di interesse ultralegale anche là dove inserito manualmente (v. pagg. 6 e ss. della Relazione del ctu depositata il 21.10.2019), devono ritenersi valide le dette pattuizioni negoziali, con la conseguenza che, risultando espressamente indicati, volta per volta e nei singoli documenti, i tassi debitori, alcun meccanismo sostitutivo può operare secondo la disciplina prevista dall'art. 117 TUB (v. anche le distinte ipotesi di riconteggio operate dall'ausiliare per il citato periodo temporale, una volta reputando valide le pattuizioni indicate e un'altra volta applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, v. pagg. 18 e s. della Relazione depositata il 21.10.2019).
È appena il caso di rilevare, peraltro, che, per come pure evincesi dalle indagini svolte dal ctu nominato, il tasso concretamente applicato dalla banca nel periodo in questione è pari al 9,25% (v. anche Tab. 5 A e 5 B all. alla Relazione del ctu del 21.10.2019) e si rivela, quindi, ulteriormente inferiore a quello (ultralegale) indicato nella detta documentazione negoziale (v. anche le risposte fornite dall'ausiliare alle osservazioni critiche del ct di parte convenuta).
Ne deriva che, esclusa l'invalidità a monte della clausola attinente agli interessi (ultralegali) e, quindi, l'illegittimità a valle dell'addebito al detto titolo operato dalla banca, alcuna espunzione delle competenze a tale titolo pretese dall'Istituto deve in concreto operarsi (sempre con riguardo al periodo 1-30 settembre 2016).
Non risulta, d'altro canto, sempre con riguardo al menzionato lasso temporale una violazione del limiti antiusura applicabili ratione temporis.
L'analisi in questione imporrebbe, alla luce dei noti pronunciamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 24675/2017 e sent. n. 16303/2018), una verifica sulla conformità del tasso concordato con il limite antiusura vigente al momento della pattuizione, dovendosi operare un raffronto tra lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto (dato concreto) e il dato astratto costituito dal TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione, tenuto conto, tra l'altro, del c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto
Ebbene, nel caso in esame, alcun superamento del tasso soglia si registra in relazione al periodo 1-30 settembre 2016 (unico ricostruibile, come detto, e quindi, oggetto di indagine), risultando sempre contenuto entro il limite antiusura il TEG, come pure rilevato dal ctu per il menzionato periodo in rapporto con il tasso soglia vigente ratione temporis, anch'esso indicato nelle tabelle predisposte dall'ausiliare (v. Tav. 7 A e 7 B all. alla Relazione del ctu depositata il 21.10.2019 e v. anche Tav. 1 A all. alla Relazione integrativa del 4.8.2020). Entro il detto limite antiusura si assestano, d'altro canto, i tassi convenuti nei contratti del 9.2.2016 - che indica un tasso annuo nominale del 9,25% e un tasso di sconfinamento pari al 15,00% - e del 5.8.2016 - che indica un tasso annuo nominale del 9,25% e un tasso di sconfinamento pari al 14,50% - con un TAEG individuato in entrambi i contratti dell'11,77% (v. all. 4 nel fascicolo della banca), sempre compatibili con il tasso soglia, pari al 15,9250% nel I trimestre 2016 e pari al 15,5875% nel III trimestre 2016 (v. le tabelle predisposte dal ctu).
Passando ora al profilo dell'anatocismo, posto che si indica con tale espressione il fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi che trova la sua origine nel regime della capitalizzazione composta (per cui gli interessi generati da un determinato capitale vengono liquidati alla fine di ciascun periodo - giorno, trimestre, semestre, anno - e vengono sommati al capitale che li ha prodotti per generare il cosiddetto montante, che a sua volta produrrà interessi nel periodo successivo) laddove nella capitalizzazione semplice gli interessi non vengono mai sommati al capitale che li ha generati, è noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 7 ottobre - 4 novembre 2004 n. 21095) hanno sancito la nullità delle clausole relative.
Definendo dunque la nozione di capitalizzazione trimestrale o anatocismo, come quell'operazione di "conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta", va preliminarmente osservato che la norma contenuta nell'art. 25 3 co. D.L. n. 342 del 1999 (di modifica dell'art. 120 TU Bancario, che ha stabilito che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al II comma dell'art. 120, sono valide ed efficaci fino a tale data), è stata espunta dall'ordinamento, per effetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 425/2000).
L'art. 120 TU Bancario, come modificato dall'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.
In definitiva, quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per: a) i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della Del.CICR 9 febbraio 2000; b) i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1 luglio 2000; l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/00.
Rilevato, pertanto, che siffatta regola ha sostanzialmente sancito la legittimità dell'anatocismo, fondata sulla suesposta uguale periodizzazione degli interessi sia debitori che creditori, legittimità ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale (sent. 12 ottobre 2007 n. 341), deve osservarsi che, nel caso in esame, le clausole contrattuali vigenti nel periodo 1-30 settembre 2016 prevedono la medesima capitalizzazione (trimestrale) per gli interessi a credito e a debito (v. sempre i contratti del 9.2.2016 e del 5.8.2016, nella prima pagina, all. 4 nel fascicolo della banca), sì che anche in relazione a tale specifico periodo alcuna epurazione va operata (cfr. anche l'alternativa ipotesi di riconteggio predisposta dal ctu nella Relazione depositata il 21.10.2019).
Deve inoltre considerarsi che, per come pure rilevato dall'ausiliare, risultano pattuite in maniera specifica le valute e le spese di tenute del conto (v. pagg. 20 e 22 della Relazione del ctu depositata in data 21.10.2019), ad eccezione delle spese addebitate per "carnet" e "canone" che, nelle ipotesi di riconteggio di cui alle Tavole 3. 1A e 1B predisposte dal ctu (v. sempre in all. alla Relazione depositata in data 21.10.2019), sono espressamente incluse tra le competenze non pattuite.
Osservato, infine, che anche quanto alla c.m.s., venendo in rilievo nella specie il solo periodo 1-30 settembre 2016 - in cui si registra il primo saldo negativo del conto seguito da una serie continua di annotazioni (laddove frammentarie, discontinue e lacunose, come sopra detto, si rivelano le annotazioni anteriori, tali da rendere sostanzialmente inattuabile qualunque ipotesi di raccordo) - deve tenersi conto delle pattuizioni vigenti nel menzionato lasso temporale, va considerato che le dette condizioni negoziali vigenti nell'indicato periodo non (più) prevedono l'applicazione della commissione di massimo scoperto, bensì disciplinano una differente commissione per la messa a disposizioni fondi, di cui sono comunque chiaramente indicati la percentuale e concrete modalità di calcolo, sì che la detta commissione risulta (quanto meno a partire dall'8.2.2016, come pure rilevato dal ctu) regolarmente applicata (v. anche a pagg. 21 e s. della Relazione del ctu depositata il 21.10.2019).
Così essendo, e richiamati i principi sopra enucleati in tema di riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari, nel caso in esame, a fronte della indeterminatezza del dato contabile, assai incerto, frammentario e lacunoso sino all'1.9.2016, in cui risulta appostata una esposizione debitoria di Euro. - 23.661,54, cui segue una serie continua di annotazioni sino alla data del 30.9.2016, può procedersi ad una rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti che, previo azzeramento del detto saldo iniziale (- 23.661,54) e tenuto conto del saldo negativo appostato alla data del 30.9.2016 (Euro. - 29.915,02), consente di fissare in Euro - 6.253,48 (29.915,02 - 23.661,54) il totale dei movimenti negativi a carico del cliente, dal quale espungere gli addebiti illegittimamente operati dalla banca, da limitarsi, per quanto sopra esposto (e stante la legittimità degli interessi previsti e praticati, valute e DIF nel menzionato periodo), ai soli oneri per carnet (Euro. 3,00) e canone (Euro. 15,00) (v. Tav. 3.1. alla Relazione del ctu depositata in data 21.10.2019 e richiamata dal ctu anche in sede di integrazione del 4.8.2020).
Ne deriva che, e nei limiti dell'accertamento possibile in base alle allegazioni delle parti, va definitivamente fissata in complessivi Euro - 6.235,48, alla data del 30.9.2016, l'esposizione debitoria della cliente relativamente al rapporto di conto corrente n. (...).
Entro siffatti termini devono essere, quindi, accolte le domande, per un verso, di accertamento negativo del credito, come avanzata dal L., e per altro verso, di pagamento del saldo del conto corrente, avanzata in via riconvenzionale dalla banca convenuta, con conseguente rideterminazione, da un lato, in complessivi Euro 6.235,48, alla data del 30.9.2016, del saldo negativo del menzionato conto e, dall'altro lato, condanna del L.A. al pagamento del citato importo (inferiore a quello contabilizzato dall'Istituto) in favore della convenuta.
Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi al tasso convenzionale dalla data del 18.7.2017, in cui risulta ricevuta dal L. la comunicazione di revoca dell'affidamento concesso con contestuale intimazione di pagamento (v. in all. alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. della banca), sino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento del detto importo in favore dell'Istituto va condannata unicamente la ditta L.A., riferendosi al solo mutuo chirografario (non anche al rapporto di conto corrente) la fideiussione specifica rilasciata dal L.P., prodotta dalla banca (v. all. 6 nel relativo fascicolo).
È appena il caso di rilevare, infine, con riguardo al rapporto di c/c, che il risultato persistentemente negativo dell'esposizione maturata dalla correntista impedisce l'adozione di qualunque condanna a titolo di "ripetizione" nei confronti della banca, come altresì domandato dall'attrice.
Passando, quindi, alle somme pretese dalla convenuta relativamente al finanziamento, deve osservarsi che è pacifico e si evince, comunque, dalla documentazione ritualmente prodotta da U. (all. 5 nel relativo fascicolo) avere quest'ultima concesso al L., in data 25.3.2014, un finanziamento chirografario di Euro 24.000,00 identificato con il nr. (...).
Il rapporto, come anticipato, risulta assistito dalla garanzia fideiussoria prestata da L.P. (all. 6 nel fascicolo della banca).
Le condizioni contrattuali relative al finanziamento prevedono, oltre che la durata (5 anni, con scadenza della prima rata alla data 30.4.2014 e dell'ultima rata alla data del 31.3.2019), il tasso annuo di interesse nominale (fisso) del 9,10%, TEG /ISC pari a 10,0074, tasso di mora pari a 2,00 punti in più del tasso applicato, spese di istruttoria e avviso scadenza, nonché la penale per estinzione anticipata al 3,00% del capitale restituito anticipatamente (v. anche pagg. 10 e s. della Relazione integrativa del ctu).
La banca ha poi documentato di avere trasmesso al L.A. e p.c. al L.P. la comunicazione di risoluzione del rapporto e contestuale invito al pagamento del debito residuo (cfr. la nota datata 16.6.2017 con annesso avviso di ricevimento - all. alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. della convenuta), certificando inoltre, alla data del 31.8.2018, un debito residuo, in relazione al citato finanziamento, di Euro. 9.291,43 (di cui per interessi Euro. 3,31, cfr. all. 8 alla comparsa responsiva).
Orbene, rilevato che alcuna specifica contestazione risulta operata dai L. circa la concreta esistenza ed entità del debito certificato dalla banca in relazione al citato rapporto di finanziamento, né comunque alcun pagamento del (residuo) importo annotato dalla convenuta i condebitori hanno comprovato di avere eseguito anche successivamente alla pacifica ricezione della citata comunicazione di risoluzione, deve ora osservarsi che non appaiono configurabili con riguardo al finanziamento in questione profili di eventuale nullità negoziale, pur suscettibili di rilievo officioso, in punto in particolare di usurarietà dei tassi previsti (cfr. i quesiti integrativi al ctu di cui all'ordinanza del 9.7.2020), dovendosi invero accedere all'ipotesi ricostruttiva sul punto operata dall'ausiliare sub A della Relazione integrativa del 4.8.2020.
Ribadito che la verifica in questione attiene alla sola usura c.d. originaria (v. Cass. S.U. 24675/2017 e Cass. S.U. 16303/2018), va rilevato che, nel caso in esame, a fronte di un tasso soglia che si assesta nella misura del 17,325%, come rilevato dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro per gli "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" per il periodo 01.01.2014 - 31.03.2014 (v. pag. 16 della Relazione integrativa del ctu e l'all. A alla detta relazione), il calcolo del TAEG operato dall'ausiliare con l'esclusione dei cc.dd. oneri eventuali è pari al 10,141% ed è pertanto entro il su indicato tasso soglia.
Non convince, come anticipato, l'ulteriore ipotesi di determinazione del TAEG proposta dal ctu con l'inclusione degli eventuali e potenziali oneri connessi al finanziamento (v. l'ipotesi sub a pag. 16 della Relazione integrativa del ctu) e, precipuamente, con l'inclusione della c.d. commissione di estinzione anticipata (pari nel caso di specie al 3%).
Invero, sul tema, ritiene chi giudica, pur in presenza di indirizzi interpretativi non omogenei circa la rilevanza della detta commissione ai fini del calcolo del TEG e della verifica dell'usura, preferibile l'orientamento - che peraltro sembra prevalere in sede di concreta prassi applicativa - secondo cui la clausola di anticipata estinzione, in quando riconducibile, quale diritto potestativo, alla sfera di disponibilità del mutuatario e, pertanto, avente natura di clausola meramente eventuale e straordinaria, non immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito, come invece richiesto dall'art. 644 c.p., non può rilevare ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (cfr. tra le altre, Trib. Torino 28.3.2016 e Trib. Roma 16.6.2016, nonché più recentemente, anche Trib. Catania 29.11.2019, Trib. Reggio Emilia, 6.11.2019, Trib. Chieti, 4.11.2019, Trib. Napoli, 3.10.2019 e recentemente anche Corte App. Venezia 10.12.2020).
La differente ricostruzione, pure sintetizzata nei precedenti richiamati dal ctu, non appare infatti né rispettosa del principio di simmetria (sostanzialmente riconosciuto da Cass. S.U. 16303/2018), che impone la raccolta ed il confronto di soli dati omogenei, né coerente con la peculiare natura e funzione della clausola indicata, che ha carattere eccezionale ed opera su un piano del tutto diverso rispetto ai costi ordinari che attengono alla fisiologia del rapporto.
Nel rilevare che l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilità dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della B.D., nell'aggiornamento dell'agosto 2009, va altresì considerato che, secondo un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nemmeno la clausola penale ex se, per la sua funzione, può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che, ai sensi dell'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, atteso che l'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, bensì è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento, sempre che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass. Pen. 29010/2018).
Alla luce di siffatto principio, appare confermato che anche con riguardo alla commissione per estinzione/risoluzione anticipata, in quanto attinente ad un effetto non conseguente direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì ed eventualmente scaturente nel momento in cui si verificano eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo, deve negarsi la possibilità di includere la stessa tra le voci rilevanti ex L. n. 108 del 1996, stante la disomogeneità, come detto, tra la clausola in questione e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia (cfr. anche Trib. Chieti 4.11.2019 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Precisato che, per le medesime ragioni, deve escludersi, ai fini del calcolo del TEG, ogni ipotesi di sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori - applicandosi i primi sul capitale a scadere, quale corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, laddove gli interessi di mora, che hanno una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento, operano alternativamente ai primi, per l'ipotesi di sviluppo patologico del rapporto - fermo restando il principio per cui anche gli interessi moratori sono sottoposti al vaglio di usurarietà, da operarsi, però, distintamente e tenendo conto dei criteri oggettivi e statici contenuti nella rilevazione trimestrale della B.D. ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali ovvero dei più recenti decreti ministeriali con la maggiorazione ivi prevista (sul tema v. recentemente Cass. 19597/2020), deve concludersi, nella fattispecie in esame, nel senso che alcuna usurarietà del rapporto di finanziamento può configurarsi, assestandosi entro il limite antiusura il tasso effettivo, come determinato dal ctu nominato con la suddetta (e preferibile) prima ipotesi ricostruttiva proposta e, dunque, escludendo dal calcolo del TEG gli oneri eventuali.
È appena il caso di rilevare in ultimo, sul tema, che altresì entro soglia sarebbe il tasso di mora nella specie convenuto (pari a 9,10% + 2%), a fronte di un limite antiusura che, come detto, pur senza maggiorazioni, è pari al 17,325%.
Ciò chiarito, e considerato dunque che in relazione al citato rapporto di finanziamento il saldo a debito annotato alla data del 31.8.2017 di Euro. 9.291,43 (di cui Euro. 9.288,12 corrispondente al capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata scadente il 31.7.2017, v. anche nella Relazione integrativa del ctu, pag. 17) non è suscettibile di epurazioni, stante (la preferibilità dell'ipotesi ricostruttiva proposta dall'ausiliare sub A e) la compatibilità dei tassi convenuti alla disciplina antiusura, deve in definitiva ritenersi che, una volta intervenuta la comunicazione di risoluzione del rapporto da parte della banca ed in assenza di concreti elementi, non offerti dai condebitori, atti a paralizzare (o anche soltanto a ridurre) la pretesa di pagamento oggi azionata da U. con riguardo al citato finanziamento, sussiste il diritto della banca di richiedere ed ottenere il pagamento del menzionato importo.
Ne deriva che la ditta L.A. e L.P. devono essere condannati in solido tra loro - e il L.P. nei limiti della garanzia prestata - a corrispondere a U. il detto (ulteriore) importo di Euro. 9.291,43, quale esposizione debitoria maturata relativamente al contratto di finanziamento identificato con il nr. (...), oltre interessi convenzionali dalla data del 18.7.2017, in cui risulta ricevuta la comunicazione di risoluzione, sino all'effettivo soddisfo.
Per ciò che attiene alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto degli esiti complessivi del processo, dei limiti entro cui le reciproche domande avanzate dalle parti sono risultate meritevoli di accoglimento e, dunque, della entità e consistenza dell'esposizione debitoria definitivamente rilevata a carico dei L. per ciascun rapporto (fortemente ridotta, rispetto a quanto annotato dalla banca, relativamente al rapporto di conto corrente e, invece, confermata, quanto al residuo rapporto di finanziamento), va disposta la compensazione parziale nella misura di 2/3 delle spese di lite, con condanna della parte attrice e del terzo chiamato, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta U. la frazione residua che si liquida come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, applicando una riduzione del 20% sui valori medi ivi previsti, in considerazione del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Non ricorrono, infine, né le condizioni per l'operatività dell'art. 96 c.p.c. di cui alle conclusioni rassegnate dalla convenuta - trattandosi di norma che presuppone la totale soccombenza della parte nei cui confronti è avanzata la domanda di condanna, non configurabile, per quanto sopra esposto, nel caso in esame - né i presupposti di cui all'art. 91 comma 1 seconda parte c.p.c. con riguardo, in particolare, al contegno serbato dalle parti successivamente alla proposta conciliativa formulata dal G.I. nel corso del giudizio, su cui pure si soffermano l'attrice e il terzo chiamato nei relativi scritti conclusionali.
Sotto tale ultimo profilo, il rifiuto definitivamente manifestato dalla banca non appare del tutto "ingiustificato" nel senso richiesto dal citato art. 91 c.p.c., tenuto conto delle motivazioni addotte da U. onde spiegare le ragioni del detto rifiuto (v. le relative note di trattazione scritta del 30.7.2020) e riferite alle precipue modalità di pagamento dell'importo come prospettate dai L. (v. anche la pec all. alle note di trattazione scritta della banca del 16.6.2020), indicative di una lunga dilazione (di circa quattro anni) e senza il riconoscimento di alcun interesse.
Le spese della ctu espletata - avente principalmente ad oggetto il rapporto di conto corrente e, solo in via marginale, il rapporto di finanziamento - vanno definitivamente poste a carico delle parti tutte, in solido tra loro, e nei rapporti interni tra i contraddittori, nella misura di 4/5 a carico di U. e della restante parte di 1/5 a carico dei L. in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3038 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
accerta e dichiara essere pari ad Euro 6.235,48, alla data del 30.9.2016, il saldo negativo del conto corrente n. (...) intestato alla parte attrice;
condanna la parte attrice a corrispondere alla convenuta U. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., il detto importo di Euro. 6.235,48, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data del 18.7.2017 sino all'effettivo soddisfo;
condanna la parte attrice e L.P., quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata, a corrispondere, in solido tra loro, in favore della convenuta l'ulteriore importo di Euro. 9.291,43, quale esposizione debitoria maturata relativamente al contratto di finanziamento identificato con il nr. (...), oltre interessi al tasso convenzionale dalla data del 18.7.2017 sino all'effettivo soddisfo;
compensa per 2/3 le spese di lite tra i contraddittori e condanna la parte attrice e il terzo chiamato, in solido tra loro, a rifondere a U. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., la frazione residua delle dette spese che liquida in complessivi Euro. 1.551,33 (di cui Euro. 1.289,33 per compenso di avvocato ed Euro. 262,00 per spese) oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione;
pone definitivamente le spese della ctu a carico delle parti tutte, in solido tra loro, e nei rapporti interni nella misura di 4/5 a carico della convenuta e della restante parte di 1/5 a carico della parte attrice e terzo chiamato in solido tra loro.
Così deciso in Marsala, il 18 dicembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.
13-02-2021 14:46
Richiedi una Consulenza