Non spetta all'utente che contesta la "bolletta" provare il malfunzionamento del contatore
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 08-06-2021) 16-11-2021, n. 34701
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13788/2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell'avvocato SABRINA MORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI LIETO;
- ricorrente -
contro
SERVIZIO NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO N. 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ORAZIO LOGOTETA, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO COREA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1812/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Svolgimento del processo
Che:
1.- A.M. ha citato in giudizio la società Enel Servizio Elettrico spa chiedendo il rimborso di 3249,65 Euro che era stata costretta a pagare per un conguaglio nella fatturazione di consumi di energia elettrica.
La ricorrente ha sostenuto, in citazione, che quella somma era stata pretesa dall'Enel dopo anni che non veniva effettuata la lettura del contatore, ma soprattutto dopo che quest'ultimo era stato sostituito, ed evidenziava come i consumi erano anomali rispetto a quelli sia precedenti che successivi il periodo di riferimento.
2.- Sia il Giudice di Pace che, in secondo grado, il Tribunale, hanno rigettato la domanda. Quest'ultimo in particolare ha ritenuto che gravasse sul somministrato dimostrare che la lettura del contatore era errata o falsata, e che tale prova è difettata.
3.- Il ricorso è basato su due motivi. Enel Servizio Elettrico spa si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Che:
5.- Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e contesta alla decisione impugnata di avere ritenuto erroneamente che l'onere di provare il malfunzionamento del contatore spettasse al somministrato; anzi, di avere erroneamente ripartito gli oneri probatori tra le parti, secondo uno schema asseritamente corrispondente a quello dell'inadempimento contrattuale.
Il ricorrente invece invoca una giurisprudenza di questa Corte da cui si ricava il contrario, ossia che contestata la fattura, debba essere il somministrante a dimostrare che il contatore funzionava.
6.- Il secondo motivo manifesta doglianza di un omesso esame di fatto controverso e decisivo, ma sostanzialmente si risolve anche esso nella denuncia della violazione del criterio di riparto dell'onere della prova, sotto forma di mancata considerazione della vera regola probatoria.
7.- I due motivi possono dunque valutarsi insieme e sono fondati.
Essi sono in relazione con la ratio della decisione, che è per l'appunto, fondata sull'onere della prova. Il giudice di appello ritiene che, essendo la somministrazione un contratto e discutendosi di inadempimento contrattuale, spetta al somministrante la prova di avere erogato energia elettrica ed al somministrato la prova del cattivo funzionamento del contatore: "si ritiene che la prova della erogazione sia legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore.." e che "a fronte del dato riportato nel contatore.. l'utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio" (p. 3).
Questa ratio, che asseritamente viene ritenuta corrispondente alla regola probatoria in caso di inadempimento contrattuale, è erronea.
8.- Questa Corte che ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6-3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455-01).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01). Nè ovviamente può sostenersi che la contestazione circa il difetto di funzionamento andava fatta nei confronti della società proprietaria del contatore (Enel Distribuzione spa), del tutto estranea al rapporto di somministrazione, e senza tener conto che il contatore, di chiunque sia la proprietà, è utilizzato dal somministrante per la rilevazione die consumi.
La ratio decidendi, dunque, che ha condizionato la soluzione imposta dal Tribunale è errata e comporta cassazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
05-12-2021 14:52
Richiedi una Consulenza