Omessa comunicazione al padre naturale, da parte della madre, del concepimento di un figlio - Responsabilità civile - Sussistenza - Natura - Situazione giuridica lesa - Individuazione - Fattispecie.
Cassazione civile SEZ. III
SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8459 -
L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante che tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta "non jure" che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità).
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE.
Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Utilizzo mediante attività processuale - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Obbligo di automatica distruzione del dato - Esclusione - Presupposti - Fattispecie.
In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell'ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al disposto dell'art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all'ausiliario nominato dal giudice. (Principio ribadito dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie, relativa alla domanda di accertamento dello "status" di figlio naturale, in cui venivano censurate infondatamente sia la condotta dell'azienda ospedaliera, che aveva conservato i dati personali del presunto genitore senza averne disposto la distruzione al termine del trattamento, sia l'operato del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva acquisito, presso la medesima azienda, i vetrini con i campioni biologici in adempimento dell'incarico affidatogli dal giudice di merito).
In ordine al primo principio, non si rilevano precedenti in termini.
Riguardo al secondo si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 2013: In materia di trattamento dei dati personali, l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento in particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio. (Nella specie, la banca aveva prodotto in giudizio senza autorizzazione della cliente documenti relativi alle custodie titoli di cui essa era titolare esclusiva al fine di provare la qualità di investitore esperto del figlio, titolare di altra custodia titoli, che affermava la responsabilità della banca per averlo indotto all'acquisto di titoli ad altro rischio).
06-01-2021 07:19
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