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Sentenza

OSS rifiuta il vaccino: collocazione in aspettativa non retribuita...
OSS rifiuta il vaccino: collocazione in aspettativa non retribuita
Tribunale di Verona. Sez. Lav., ordinanza del 24/05/2021  RG n. 446/2021Decreto di rigetto n. cronol. 2789/2021_____________________________________________________________________TRIBUNALE DI VERONASezione LavoroIl  Giudice,  dott.ssa  Cristina  Angeletti, nella  causa  di  lavoro n.  446/2021  promossa dalla LavoratriceContro l'AziendaHa pronunciato la seguente ORDINANZAIl Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza  del 12/05/2021, PREMESSO CHELa  ricorrente lavora  con  decorrenza dal  11.6.2019  e  con  mansioni  di  operatrice socio sanitaria (OSS) presso l'ente convenuto. L'Azienda  è  una  RSA  avente  ad  oggetto  l'attività  di  casa  di  riposo,  i  servizi  alla persona e la promozione dell'assistenza sociosanitaria in favore di persone anziane. La struttura ospita circa 60 anziani, mediamente di anni 80. In ragione del diniego della ricorrente allasottoposizione al vaccino anti Covid-19, l'ente resistente ha collocato la stessa in aspettativa non retribuita per l'inidoneità temporanea allo svolgimento delle sue mansioni. Parte  ricorrente chiede,  in  via  principale,  accertarsi e  dichiararsi  l'illegittimità  del provvedimento  assunto  dall'Azienda   nei   confronti  della   Lavoratrice,  relativo all'aspettativa non retribuita e condannarsi l'Azienda alla reintegra della ricorrente nel suo posto di lavoro con le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti/inferiori, oltre  che  alla  corresponsione  delle  retribuzioni  dovute  dal  momento  della  sua sospensione. A fondamento della domanda  in via cautelare espone in punto di fumus boni iurische la vaccinazione non è prevista come obbligatoria  e che comunque sarebbe irragionevole imporla  atteso  che  un  soggetto  vaccinato  può  contrarre il  virus  e trasmetterlo ad altri soggetti. 
Parte resistente ritiene inammissibili e/o nulle e/o comunque infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande di parte ricorrente OSSERVAL'asserita assenza  dell'obbligo vaccinale, invocata da  parte ricorrente al punto  2 del ricorso ex art 700 c.p.c. a sostegno della domanda di reintegra, è infondata alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 44/2021, in data successiva al deposito del ricorso. In seguito all'entrata in vigore del D.L. 44/2021,  l'art. 4 dello stesso stabilisce come la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Covid-19 costituisca un requisito essenziale  per  l'esercizio  della  professione e  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Lo stesso articolo 4 del D.L. in questione, sancisce, inoltre, la finalità di tale normativa, ovvero quella di "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza  nell'erogazionedelle  prestazioni  di  cura  e  assistenza",  indice  di  come l'interesse prevalente, che qui dev'essere tutelato, risulta essere quello dei soggetti assistiti. Come  affermato  in  termini  qui  condivisi  nell'ordinanza  328/2021  dal  Tribunale  di Belluno,  è  da  "ritenere  prevalente,  sulla  libertà  di  chi  non  intenda  sottoporsi  a vaccinazione contro il Covid-19,  il diritto alla  salute dei soggetti fragili che entrano in  contatto  con  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di  interesse sanitario,  in  quanto  bisognosi di  cure,  e, più  in  generale, il  diritto  alla  salute  della collettività,  nell'ambito  della  perdurante  emergenza  sanitaria  derivante  dalla pandemia da Covid-19". Ai   fini   dell'inclusione   di   un   soggetto   nell'obbligo   vaccinale,   occorre  che quest'ultimo  svolga  la  propria  attività  "nelle  strutture  sanitarie,  socio-sanitarie  e socio-assistenziali, pubbliche  e  private,  nelle farmacie, parafarmacie e negli  studi professionali". Appare chiaro, quindi, come in capo alla  parte ricorrente incomba l'obbligo di vaccinazione. Il provvedimento assunto dall'Azienda appare legittimo ed in linea con il dettato normativo precedentemente citato. Con riferimento alla richiesta  di  parte  ricorrente relativa  alla  reintegrazione  in  mansioni  equivalenti  a quelle proprie dell'OSS, questa deve essere vagliata alla luce del dettato normativo del  D.L.  44/2021,  che all'art.  9,  prevede che  qualora  "l'assegnazione  a  mansioni 
diverse  non  è  possibile,  per  il  periodo  di  sospensione  di  cui  al  comma  9,  non  è dovuta  la  retribuzione, altro compenso  o emolumento,  comunque  denominato". Essendo l'ente  convenuto una  RSA di  non rilevanti dimensioni  (la  stessa ospita  60 anziani),  appare nuovamente legittimo il provvedimento dell'Azienda con relativa sospensione della  retribuzione,  in  considerazione dell'impossibilità  di  assegnare la ricorrente a mansioni che garantiscano la sua operatività lavorativa in spazi separati e  non  comunicanti  con  la  struttura  di  accoglienza  degli  ospiti  e  vista  la  ferma volontà  di  parte  ricorrente, formalizzata  anche  inudienza,  di  non  sottoporsi  alla somministrazione del vaccino. La disposizione menzionata non si presta a censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della libera sottoposizione a trattamenti sanitari (art. 32 Cost.). L'obbligo  di vaccinazione, infatti,  è circoscritto a settori del tutto peculiari, nel  cui ambito è particolarmente avvertita l'esigenza di tutela della salute di soggetti fragili. Lo  stesso documento  prodotto  da  parte  ricorrente (doc.  15),  ossia il  rapporto ISS (Istituto  Superiore Sanità)  chiarisce come la vaccinazione, benché non azzeri né il rischio  di  contrazione  della  malattia  né  il  rischio  della  sua  trasmissione,  tuttavia diminuisce  entrambi  gli  eventi  avversi, ossia  tanto  la  possibilitàdi  contagio  per  il soggetto che si sottopone ad essa tanto la probabilità che lo stesso possa infettare altri soggetti con cui venga a  contatto (cfr., doc. 15 all.  al ricorso: "Gli studi  clinici condotti   finora  hanno   permesso  di   dimostrare  l'efficacia  deivaccini   nella prevenzione   delle   forme  clinicamente   manifeste   di   COVID-19,   anche   se   la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100%. Inoltre, non è ancora noto quanto   i  vaccini  proteggano  le  persone  vaccinate  anche  dall'acquisizione dell'infezione.  È  possibile,  infatti,  che  la  vaccinazione  non  protegga  altrettanto bene nei confronti della malattia  asintomatica (infezione)  e che, quindi,  i soggetti vaccinati   possano   ancora   acquisire   SARS-CoV-2,   non   presentare   sintomi   e trasmettere l'infezione ad altri soggetti. Ciononostante, è noto che la capacità  di trasmissione da parte di soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella di soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio."). Sulla  base  degli  studi  scientifici attuali,  dunque,  la  vaccinazione è  efficace ai  fini dell'abbattimento  del  rischio  di  contagio  per  sé  e  per  il  prossimo,  di  tal  che 
l'imposizione di un obbligo in tal senso nello specifico settore sanitario, alla luce del contemperamento fra l'interesse individuale alla libera scelta vaccinale e l'interesse collettivo alla salute pubblica, non è irragionevole. In ragione della novità delle questioni trattate, è equo compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. Rigetta le domande di cui al ricorso. Compensa le spese dilite. Verona, 20/05/2021 IL GIUDICE dott.ssa Cristina Angeletti
Avv. Antonino Sugamele

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