Palermo. Installa telecamere senza rispettare la privacy: quando e come sono risarcibili i danni.
Tribunale di Palermo - Sezione I civile – Sentenza 16 marzo 2021 n. 912
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini, ha
pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3639 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente TRA No.Ma., nata (...) (c.f.: (...)) e No.An., nata (...) (c.f.: (...)) entrambi elettivamente domiciliati
presso l'avv.to Sa.Fo., rappresentante e difensore - ricorrenti - E Associazione Proprietari Pa. con sede a Carini (PA) in Via (...), P.I. (...), elettivamente
domiciliata presso l'avv.to Gi.Ra., rappresentante e difensore - resistente - Avente per oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e dell'art. 10 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.3.2020 No.An. e No.Ma. esponevano tra l'altro: di essere entrambe
proprietarie dal 27.12.2011 di un immobile sito in via (...) n. 18 in località Pa. in Carini (Pa) e
di avere rilevato a novembre 2015 la presenza di n. 3 telecamere di videosorveglianza sui pali
opposti della menzionata via, strada d'accesso alla loro abitazione, installate dall'Associazione
senza che avessero ciò consentito; che il Tribunale di Palermo aveva disposto in via cautelare,
con ordinanza del 25.2.2016, l'immediata rimozione delle stesse; di avere patito un danno
rilevante da tale fatto, stante l'idoneità dei dispositivi a determinare una situazione lesiva
della riservatezza e della loro vita privata tale da provocare in loro un costante stato di stress
e ansia, non essendo a conoscenza delle finalità del trattamento e dell'utilizzo dei dati
acquisiti, nonché un mutamento delle abitudini di vita diretto ad evitare di portare a
conoscenza di soggetti terzi i propri spostamenti. Concludevano, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza di
riammissione in termini emessa il 18.11.2020 dal Tribunale; nel merito, di accertare,
l'illegittimità del trattamento dei dati personali posto in essere dall'Associazione Proprietari
Pa., e conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali
patiti dalle ricorrenti nella misura di Euro 20.000,00, con vittoria di spese. Con atto depositato il 2.7.2020, si costituiva in giudizio l'Associazione proprietari Pa.,
depositando documentazione a supporto. Con successivo atto depositato il 13.7.2020,
l'Associazione depositava comparsa di costituzione deducendo tra l'altro: di essere incorsa in
errore scusabile nel deposito della comparsa di costituzione nella precedente data del 2 luglio,
a causa presumibilmente di un'alterazione del file in sede di conversione in formato pdf o in
sede di trasmissione dello stesso, all'atto del deposito telematico; che l'Associazione, costituita
tra i proprietari delle abitazioni presenti nel complesso residenziale "Pa.", aveva deliberato
all'unanimità l'istallazione di un impianto di videosorveglianza all'ingresso del complesso
edilizio onde scongiurare, per motivi di sicurezza, l'introduzione di soggetti malintenzionati
all'interno delle abitazioni site in tale via, preda di ricorrenti furti; che il suddetto impianto
era stato istallato a dicembre 2013 ma che era stato reso concretamente funzionante solo a
maggio 2014, segnalandone la presenza attraverso l'apposizione della prescritta
cartellonistica posta all'ingresso della strada ed in prossimità dell'impianto; che nessun danno
era stato provato dalle ricorrenti e che, comunque, lo stesso avrebbe dovuto essere limitato
solo al periodo dal 3 novembre al 31 dicembre del 2015, rispettivamente, data in cui le
ricorrenti avevano affermato di avere rinvenuto la presenza delle videocamere e data in cui
avevano chiesto il risarcimento; che le videocamere istallate sulla Via (...) si trovavano a circa
quattrocento metri dall'abitazione e che i relativi dati acquisiti venivano archiviati in un hard
disk munito di un dispositivo di cancellazione automatica ogni 24 ore. Concludevano, quindi,
chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. La causa è stata posta in decisione
all'udienza in epigrafe indicata, svoltasi mediante "trattazione scritta". In via preliminare, deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di tardività ribadita nelle
conclusioni da parte delle ricorrenti, già rigettata con ordinanza del 19.11.2020, in
considerazione della ritenuta scusabilità dell'errore - di natura tecnica - in cui è incorsa
l'Associazione nel deposito telematico dell'atto di costituzione. Si osserva e si ribadisce sul
punto parte che resistente aveva dimostrata la volontà inequivoca di costituirsi nei termini,
producendo ampia ed ordinata documentazione a supporto delle difese (poi) compiutamente
spiegate con deposito telematico del 17 luglio 2020. Nel merito della domanda, i ricorrenti lamentano una situazione lesiva della riservatezza e
della loro vita privata, a causa dell'installazione, avvenuta ad opera della resistente, di tre
telecamere sui pali opposti della Via (...), strada d'accesso all'abitazione delle ricorrenti, che
riprenderebbero i punti di ingresso e di uscita della strada che conduce tra l'altro dalla via
pubblica alla loro abitazione. Ciò detto, appare necessario svolgere una breve ricognizione
della normativa rilevante nel caso di specie. Deve essere premesso che non v'è dubbio che l'immagine di una persona, in sé e per sé
considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o registrata, possa costituire "dato
personale" ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. b), ovvero del "Codice in
materia di protezione dei dati personali" (v. sul punto Cass. 2.9.2015, n. 17440), trattabile con
particolari cautele e prescrizioni. Si deve precisare, però, con riferimento all'ambito di
applicazione di tale normativa, che "il trattamento dei dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" (art. 5, comma 3,
D.Lgs. 196/2003, cit.), ferma restando la responsabilità di cui agli artt. 15 e 31 per i danni
cagionati dal trattamento. Con specifico riferimento poi alla cd. videosorveglianza il
provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010
applicabile "ratione temporis", prevede che "La necessità di garantire, in particolare, un livello
elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati
personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non
determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati" e
che "Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel
rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre
disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad esempio le vigenti norme dell'ordinamento
civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata". Inoltre, il paragrafo 6.1.
relativo al Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali, in armonia con il
già citato art. 5, comma 3, del Codice, prevede testualmente che "...la disciplina del Codice non
trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi,
risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del
Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In
tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, ...sistemi di ripresa installati nei pressi
di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Il
suddetto provvedimento prevede, altresì, che il trattamento dei dati attraverso sistemi di
videosorveglianza deve essere fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede
espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt.
18-22 del Codice) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es.
adempimento ad un obbligo di legge). In particolare, il paragrafo 6.2. prevede che, nel caso in
cui trovi applicazione la disciplina del Codice, "il trattamento di dati può essere lecitamente
effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo
dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al
consenso (artt. 23 e 24 del Codice). Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la
possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei
sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea alternativa
nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice."
Nello specifico, è prescritto che tale alternativa possa rinvenirsi nell'istituto del bilanciamento
di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), qualora le riprese siano effettuate
nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta
di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di
incendi o di sicurezza del lavoro. Sul punto occorre altresì rilevare che, ai sensi dell'art. 6 L.
125/2008, "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", spetta ai Sindaci ed ai Comuni
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi aperti al pubblico al fine di tutelare la
sicurezza urbana; rispetto all'esercizio di tali funzioni, il Garante ammette l'utilizzo da parte
degli stessi di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ciò premesso, nel caso in esame, parte resistente ha dedotto che i dati acquisiti venivano
registrati su un hard disk per poi essere distrutti nell'arco temporale di 24 ore; tale
circostanza tuttavia, oltre a non essere stata provata, non risulta rilevante ai fine di escludere
l'applicabilità delle norme del Codice, in ragione del fatto che l'acquisizione delle immagini
effettuata dall'Associazione non può ritenersi effettuata per "fini esclusivamente personali",
stante la natura associativa stessa dell'ente, le cui azioni mirano a tutelare esigenze e bisogni
condivisi da una più o meno vasta platea di soggetti. L'Associazione proprietari Pa. ha provveduto ad acquisire e trattare dati personali al di fuori
delle condizioni di liceità in presenza delle quali il Codice ne consente il trattamento da parte
di soggetti privati, come l'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, il legittimo
interesse del titolare o di terzi, ovvero l'acquisizione di un consenso legittimamente
manifestato. Nello specifico, sotto quest'ultimo profilo, occorre rilevare che nessun consenso è stato
acquisito dalle ricorrenti e che, nel caso di specie, non possa nemmeno applicarsi il criterio del
bilanciamento di interessi, in considerazione del fatto che, come sopra precisato, spetta
all'Autorità di pubblica sicurezza - e non anche a soggetti privati che agiscono
autonomamente - apprestare ogni forma di tutela dell'ordine pubblico, solo in quel caso
risultano giustificate compressioni di libertà e diritti fondamentali. Si è verificata pertanto una lesione, sia pur assai lieve, del diritto alla riservatezza delle
ricorrenti, la cui tutela minima nell'ambito civilistico è costituita dalla tutela risarcitoria, ove
siano sussistenti - e ne risultino provati - gli elementi costitutivi dell'illecito. No.An. e Ma. hanno richiesto il risarcimento del danno patito in seguito all'istallazione
dell'impianto di videosorveglianza e sino alla rimozione dello stesso, avvenuta il 26.3.2016;
sul punto, hanno allegato di avere vissuto in un continuo stato di ansia e stress, stante il
timore che le proprie immagini venissero divulgate o utilizzate per scopi non leciti ovvero per
conoscere spostamenti e frequentazioni delle stesse, costringendole a mutare le proprie
abitudini di vita, evitando di invitare persino i nipoti nella propria abitazione. Preme, sul punto, rilevare che, l'ordinamento giuridico prevede la risarcibilità del danno
prodotto quando esso sia "non iure", ovvero non giustificato dall'ordinamento, e "contra ius",
cioè lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento. Tuttavia,
non qualsiasi tipo di danno è suscettibile di essere risarcito, essendo richiesto che lo stesso
superi una soglia di rilevanza tale da renderlo effettivamente e concretamente lesivo della
sfera esistenziale del soggetto. La giurisprudenza di legittimità ha, in tema di danni non patrimoniali, rilevato che "La gravità
dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non
patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto
deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione
deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere
meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della
gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di
solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del
danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il
pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso
contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone
(art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro
costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente
utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n.
16265/2002)" (Cass. S.U. sent. n. 26972/2008). Ha poi aggiunto, che l'espressione "danni bagatellari "attiene a "...le cause risarci-torie in cui il
danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia,
secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. In entrambi i
casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente
qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge)
l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.. La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo,
nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un
pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere
alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato
inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale
dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una
fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione
di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non
spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere
limitato per varie ragioni)". Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che le ricorrenti abbiano subito una lesione del diritto alla
riservatezza piuttosto lieve, in ragione del fatto che le tre telecamere risultavano apposte su
tre pali posti sulla Via (...), strada pubblica d'accesso all'abitazione delle stesse (cfr. all. 1 al
ricorso introduttivo). Come è possibile apprendere dalla consultazione della documentazione fotografica prodotta
dalla resistente ed, in particolare, dalla aereofotogrammetria, il raggio di ripresa delle
videocamere risulta piuttosto limitato, non intercettando alcun punto di ingresso di private
abitazioni (cfr. all. 5 e 7 della comparsa di costituzione); nello specifico, l'abitazione delle
ricorrenti è situata a notevole distanza, frapponendosi tra la stessa e le videocamere un'ampia
curva che impedisce di acquisire qualsiasi immagine della stessa. Pertanto, deve ritenersi che le immagini potessero tutt'al più riprendere il veicolo delle stesse
(con la relativa targa) in entrata ed in uscita e non anche carpire il ritratto e la figura delle
medesime, se non nel caso di passaggio a piedi, e peraltro senza un'apprezzabile vicinanza
dell'inquadratura. Peraltro, deve altresì escludersi che il danno patito dalle stesse possa considerarsi "serio" e,
dunque, meritevole di tutela risarcitoria; lo stato di ansia e stress allegato dalle ricorrenti -
quantunque non provato, né per via documentale né attraverso prove orali - non si ritiene
abbia superato quel livello di tollerabilità che è imposto dal vivere sociale.
D'altronde, l'ordinamento giuridico consente, nel rispetto della normativa già citata,
l'installazione di sistemi di videosorveglianza anche su una pubblica via, bilanciando il diritto
alla riservatezza dei soggetti che su di essa si trovano a transitare con l'esigenza di tutela
dell'ordine pubblico e di controllo del territorio, seppur per fini talvolta privati (es.
installazione di videocamere da un'esercente attività commerciale per fini di sicurezza, con
ripresa in parte del marciapiede soggetto a pubblico transito). Il pregiudizio patito dalle sorelle No. è irrisorio, potendo - come detto - la loro immagine
essere carpita, di sfuggita e a sorpresa, anche in qualsiasi pubblica via, per consentire una
tutela del territorio su larga scala; peraltro, il ridotto spatio temporis di conservazione delle
acquisizioni, non contestato dalle ricorrenti, nonché la bassa risoluzione delle stesse, riducono
ancor di più la serietà del pregiudizio sofferto. Sulla base di tutti i suesposti elementi, dunque, deve rigettarsi la domanda di risarcimento
formulata dalle ricorrenti. Le spese di giudizio, in ragione dell'esito del giudizio, devono essere compensate. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione
monocratica, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattese, così provvede, mediante
lettura del dispositivo e contestuale motivazione: a) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da No.Ma. e No.An.; b) compensa le spese processuali; c) riserva il deposito della motivazione in giorni 15. Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021.
21-07-2021 22:09
Richiedi una Consulenza