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Sentenza

Palermo. Installa telecamere senza rispettare la privacy: quando e come sono ris...
Palermo. Installa telecamere senza rispettare la privacy: quando e come sono risarcibili i danni.
Tribunale di Palermo - Sezione I civile – Sentenza 16 marzo 2021 n. 912 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini, ha 
pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3639 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente TRA No.Ma.,  nata  (...)  (c.f.:  (...))  e  No.An.,  nata  (...)  (c.f.:  (...))  entrambi  elettivamente  domiciliati 
presso l'avv.to Sa.Fo., rappresentante e difensore - ricorrenti - E Associazione Proprietari Pa. con sede a Carini (PA) in Via (...), P.I. (...), elettivamente 
domiciliata presso l'avv.to Gi.Ra., rappresentante e difensore - resistente - Avente per oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e dell'art. 10 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.3.2020 No.An. e No.Ma. esponevano tra l'altro: di essere entrambe 
proprietarie dal 27.12.2011 di un immobile sito in via (...) n. 18 in località Pa. in Carini (Pa) e 
di avere rilevato a novembre 2015 la presenza di n. 3 telecamere di videosorveglianza sui pali 
opposti della menzionata via, strada d'accesso alla loro abitazione, installate dall'Associazione 
senza che avessero ciò consentito; che il Tribunale di Palermo aveva disposto in via cautelare, 
con  ordinanza  del  25.2.2016,  l'immediata  rimozione  delle  stesse;  di  avere  patito  un  danno 
rilevante  da  tale  fatto,  stante  l'idoneità  dei  dispositivi  a  determinare  una  situazione  lesiva 
della riservatezza e della loro vita privata tale da provocare in loro un costante stato di stress 
e ansia, non essendo a conoscenza delle finalità del trattamento e dell'utilizzo dei dati 
acquisiti, nonché un mutamento delle abitudini di vita diretto ad evitare di portare a 
conoscenza di soggetti terzi i propri spostamenti. Concludevano, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza di 
riammissione in termini emessa il 18.11.2020 dal Tribunale; nel merito, di accertare, 
l'illegittimità  del  trattamento  dei  dati  personali  posto  in  essere  dall'Associazione  Proprietari 
Pa.,  e  conseguentemente,  condannare  la  stessa  al  risarcimento  dei  danni  non  patrimoniali 
patiti dalle ricorrenti nella misura di Euro 20.000,00, con vittoria di spese. Con atto depositato il 2.7.2020, si costituiva in giudizio l'Associazione proprietari Pa., 
depositando documentazione a supporto. Con successivo atto depositato il 13.7.2020, 
l'Associazione depositava comparsa di costituzione deducendo tra l'altro: di essere incorsa in 
errore scusabile nel deposito della comparsa di costituzione nella precedente data del 2 luglio, 
a  causa  presumibilmente  di  un'alterazione  del  file  in  sede  di  conversione  in  formato  pdf o  in 
sede di trasmissione dello stesso, all'atto del deposito telematico; che l'Associazione, costituita 
tra  i  proprietari  delle  abitazioni  presenti  nel  complesso  residenziale  "Pa.",  aveva  deliberato 
all'unanimità  l'istallazione  di  un  impianto  di  videosorveglianza  all'ingresso  del  complesso 
edilizio  onde  scongiurare,  per  motivi  di  sicurezza,  l'introduzione  di  soggetti  malintenzionati 
all'interno  delle  abitazioni  site  in  tale  via,  preda  di  ricorrenti  furti;  che  il  suddetto  impianto 
era  stato  istallato  a  dicembre  2013  ma  che  era  stato  reso  concretamente  funzionante  solo  a 
maggio 2014, segnalandone la presenza attraverso l'apposizione della prescritta 
cartellonistica posta all'ingresso della strada ed in prossimità dell'impianto; che nessun danno 
era  stato  provato  dalle  ricorrenti  e  che,  comunque,  lo  stesso  avrebbe  dovuto  essere  limitato 
solo  al  periodo  dal  3  novembre  al  31  dicembre  del  2015,  rispettivamente,  data  in  cui  le 
ricorrenti  avevano  affermato  di  avere  rinvenuto  la  presenza  delle  videocamere  e  data  in  cui 
avevano chiesto il risarcimento; che le videocamere istallate sulla Via (...) si trovavano a circa 
quattrocento metri dall'abitazione e che i relativi dati acquisiti venivano archiviati in un hard 
disk  munito  di  un  dispositivo  di  cancellazione  automatica  ogni  24  ore.  Concludevano,  quindi, 
chiedendo  il  rigetto  della  domanda,  con  vittoria  di  spese.  La  causa  è  stata  posta  in  decisione 
all'udienza in epigrafe indicata, svoltasi mediante "trattazione scritta". In  via  preliminare,  deve  essere  confermato  il  rigetto  dell'eccezione  di  tardività  ribadita  nelle 
conclusioni da parte delle ricorrenti, già rigettata con ordinanza del 19.11.2020, in 
considerazione  della  ritenuta  scusabilità  dell'errore  -  di  natura  tecnica  -  in  cui  è  incorsa 
l'Associazione  nel  deposito  telematico  dell'atto  di  costituzione.  Si  osserva  e  si  ribadisce  sul 
punto  parte  che  resistente  aveva  dimostrata  la  volontà  inequivoca  di  costituirsi  nei  termini, 
producendo ampia ed ordinata documentazione a supporto delle difese (poi) compiutamente 
spiegate con deposito telematico del 17 luglio 2020. Nel  merito  della  domanda,  i  ricorrenti  lamentano  una  situazione  lesiva  della  riservatezza  e 
della  loro  vita  privata,  a  causa  dell'installazione,  avvenuta  ad  opera  della  resistente,  di  tre 
telecamere  sui  pali  opposti  della  Via  (...),  strada  d'accesso  all'abitazione  delle  ricorrenti,  che 
riprenderebbero  i  punti  di  ingresso  e  di  uscita  della  strada  che  conduce  tra  l'altro  dalla  via 
pubblica  alla  loro  abitazione.  Ciò  detto,  appare  necessario  svolgere  una  breve  ricognizione 
della normativa rilevante nel caso di specie. Deve  essere  premesso  che  non  v'è  dubbio  che  l'immagine  di  una  persona,  in  sé  e  per  sé 
considerata,  quando  in  qualche  modo  venga  visualizzata  o  registrata,  possa  costituire  "dato 
personale"  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del  2003,  art.  4,  comma  1,  lett.  b),  ovvero  del  "Codice  in 
materia di protezione dei dati personali" (v. sul punto Cass. 2.9.2015, n. 17440), trattabile con 
particolari cautele e prescrizioni. Si deve precisare, però, con riferimento all'ambito di 
applicazione  di  tale  normativa,  che  "il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  da  persone 
fisiche  per  fini  esclusivamente  personali  è  soggetto  all'applicazione  del  presente  codice  solo 
se  i  dati  sono  destinati  ad  una  comunicazione  sistematica  o  alla  diffusione"  (art.  5,  comma  3, 
D.Lgs.  196/2003,  cit.),  ferma  restando  la  responsabilità  di  cui  agli  artt.  15  e  31  per  i  danni 
cagionati dal trattamento. Con specifico riferimento poi alla cd. videosorveglianza il 
provvedimento  generale  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  del  8  aprile  2010 
applicabile "ratione temporis", prevede che "La necessità di garantire, in particolare, un livello 
elevato di tutela dei  diritti e delle libertà fondamentali rispetto  al trattamento dei dati 
personali  consente  la  possibilità  di  utilizzare  sistemi  di  videosorveglianza,  purché  ciò  non 
determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati" e 
che  "Naturalmente  l'installazione  di  sistemi  di  rilevazione  delle  immagini  deve  avvenire  nel 
rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre 
disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad esempio le vigenti norme dell'ordinamento 
civile  e  penale  in  materia  di  interferenze  illecite  nella  vita  privata".  Inoltre,  il  paragrafo  6.1. 
relativo  al  Trattamento  di  dati  personali  per  fini  esclusivamente  personali,  in  armonia  con  il 
già citato art. 5, comma 3, del Codice, prevede testualmente che "...la disciplina del Codice non 
trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, 
risultando  comunque  necessaria  l'adozione  di  cautele  a  tutela  dei  terzi  (art.  5,  comma  3,  del 
Codice,  che  fa  salve  le  disposizioni  in  tema  di  responsabilità  civile  e  di  sicurezza  dei  dati).  In 
tali  ipotesi possono  rientrare,  a  titolo  esemplificativo,  ...sistemi  di  ripresa  installati  nei  pressi 
di  immobili  privati  ed  all'interno  di  condomini  e  loro  pertinenze  (quali  posti  auto  e  box).  Il 
suddetto  provvedimento  prevede,  altresì,  che  il  trattamento  dei  dati  attraverso  sistemi  di 
videosorveglianza deve essere fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede 
espressamente  per  i  soggetti  pubblici  da  un  lato  (svolgimento  di  funzioni  istituzionali:  artt. 
18-22 del Codice) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. 
adempimento ad un obbligo di legge). In particolare, il paragrafo 6.2. prevede che, nel caso in 
cui  trovi  applicazione  la  disciplina  del  Codice,  "il  trattamento  di  dati  può  essere  lecitamente 
effettuato  da  privati  ed  enti  pubblici  economici  solamente  se  vi  sia  il  consenso  preventivo 
dell'interessato,  oppure  se  ricorra  uno  dei  presupposti  di  liceità  previsti  in  alternativa  al 
consenso  (artt.  23  e  24  del  Codice).  Nel  caso  di  impiego  di  strumenti  di  videosorveglianza  la 
possibilità  di  acquisire  il  consenso  risulta  in  concreto  limitata  dalle  caratteristiche  stesse  dei 
sistemi  di  rilevazione  che  rendono  pertanto  necessario  individuare  un'idonea  alternativa 
nell'ambito  dei  requisiti  equipollenti  del  consenso  di  cui  all'art.  24,  comma  1,  del  Codice." 
Nello specifico, è prescritto che tale alternativa possa rinvenirsi nell'istituto del bilanciamento 
di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), qualora le riprese siano effettuate 
nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta 
di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili 
aggressioni,  furti,  rapine,  danneggiamenti,  atti  di  vandalismo,  o  finalità  di  prevenzione  di 
incendi  o  di  sicurezza  del  lavoro.  Sul  punto  occorre  altresì  rilevare  che,  ai  sensi  dell'art.  6  L. 
125/2008,  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  urbana",  spetta  ai  Sindaci  ed  ai  Comuni 
l'utilizzo  di  sistemi  di  videosorveglianza  in  luoghi  aperti  al  pubblico  al  fine  di  tutelare  la 
sicurezza  urbana;  rispetto  all'esercizio  di  tali  funzioni,  il  Garante  ammette  l'utilizzo  da  parte 
degli stessi di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
Ciò  premesso,  nel  caso  in  esame,  parte  resistente  ha  dedotto  che  i  dati  acquisiti  venivano 
registrati su un hard disk per poi essere distrutti nell'arco temporale di 24 ore; tale 
circostanza tuttavia, oltre a non essere stata provata, non risulta rilevante ai fine di escludere 
l'applicabilità  delle  norme  del  Codice,  in  ragione  del  fatto  che  l'acquisizione  delle  immagini 
effettuata  dall'Associazione  non  può  ritenersi  effettuata  per  "fini  esclusivamente  personali", 
stante la natura associativa stessa dell'ente, le cui azioni mirano a tutelare esigenze e bisogni 
condivisi da una più o meno vasta platea di soggetti. L'Associazione  proprietari  Pa.  ha  provveduto  ad  acquisire  e  trattare  dati  personali  al  di  fuori 
delle condizioni di liceità in presenza delle quali il Codice ne consente il trattamento da parte 
di soggetti privati, come l'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, il legittimo 
interesse del titolare o di terzi, ovvero l'acquisizione di un consenso legittimamente 
manifestato. Nello specifico, sotto quest'ultimo profilo, occorre rilevare che nessun consenso è stato 
acquisito dalle ricorrenti e che, nel caso di specie, non possa nemmeno applicarsi il criterio del 
bilanciamento  di  interessi,  in  considerazione  del  fatto  che,  come  sopra  precisato,  spetta 
all'Autorità di pubblica sicurezza - e non anche a soggetti privati che agiscono 
autonomamente  -  apprestare  ogni  forma  di  tutela  dell'ordine  pubblico,  solo  in  quel  caso 
risultano giustificate compressioni di libertà e diritti fondamentali. Si  è  verificata  pertanto  una  lesione,  sia  pur  assai  lieve,  del  diritto  alla  riservatezza  delle 
ricorrenti,  la  cui  tutela  minima  nell'ambito  civilistico  è  costituita  dalla  tutela  risarcitoria,  ove 
siano sussistenti - e ne risultino provati - gli elementi costitutivi dell'illecito. No.An. e Ma. hanno richiesto il risarcimento del danno patito in seguito all'istallazione 
dell'impianto  di  videosorveglianza  e  sino  alla  rimozione  dello  stesso,  avvenuta  il  26.3.2016; 
sul  punto,  hanno  allegato  di  avere  vissuto  in  un  continuo  stato  di  ansia  e  stress,  stante  il 
timore che le proprie immagini venissero divulgate o utilizzate per scopi non leciti ovvero per 
conoscere  spostamenti  e  frequentazioni  delle  stesse,  costringendole  a  mutare  le  proprie 
abitudini di vita, evitando di invitare persino i nipoti nella propria abitazione. Preme,  sul  punto,  rilevare  che,  l'ordinamento  giuridico  prevede  la  risarcibilità  del  danno 
prodotto quando esso sia "non iure", ovvero non giustificato dall'ordinamento, e "contra ius", 
cioè  lesivo  di  un  interesse  giuridicamente  apprezzabile  e  tutelato  dall'ordinamento.  Tuttavia, 
non  qualsiasi  tipo  di  danno  è  suscettibile  di  essere  risarcito,  essendo  richiesto  che  lo  stesso 
superi  una  soglia  di  rilevanza  tale  da  renderlo  effettivamente  e  concretamente  lesivo  della 
sfera esistenziale del soggetto. La giurisprudenza di legittimità ha, in tema di danni non patrimoniali, rilevato che "La gravità 
dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non 
patrimoniali  alla  persona  conseguenti  alla  lesione  di  diritti  costituzionali  inviolabili.  Il  diritto 
deve  essere  inciso  oltre  una  certa  soglia  minima,  cagionando  un  pregiudizio  serio.  La  lesione 
deve  eccedere  una  certa  soglia  di  offensività,  rendendo  il  pregiudizio  tanto  serio  da  essere 
meritevole  di  tutela  in  un  sistema  che  impone  un  grado  minimo  di  tolleranza.  Il  filtro  della 
gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di 
solidarietà  verso  la  vittima,  e  quello  di  tolleranza,  con  la  conseguenza  che  il  risarcimento  del 
danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il 
pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso 
contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone 
(art.  2  Cost.).  Entrambi  i  requisiti  devono  essere  accertati  dal  giudice  secondo  il  parametro 
costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente 
utilizzato  in  materia  di  lavoro,  sent.  n.  17208/2002;  n.  9266/2005,  o  disciplinare,  S.U.  n. 
16265/2002)" (Cass. S.U. sent. n. 26972/2008). Ha poi aggiunto, che l'espressione "danni bagatellari "attiene a "...le cause risarci-torie in cui il 
danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, 
secondo  la  coscienza  sociale,  insignificante  o  irrilevante  per  il  livello  raggiunto.  In  entrambi i 
casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente 
qualificata,  restando  diversamente  esclusa  in  radice  (al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalla  legge) 
l'invocabilità  dell'art.  2059  c.c..  La  differenza  tra  i  due  casi  è  data  dal  fatto  che  nel  primo, 
nell'ambito  dell'area  del  danno-conseguenza  del  quale  è  richiesto  il  ristoro  è  allegato  un 
pregiudizio  esistenziale  futile,  non  serio  (non  poter  più  urlare  allo  stadio,  fumare  o  bere 
alcolici),  mentre  nel  secondo  è  l'offesa  arrecata  che  è  priva  di  gravità,  per  non  essere  stato 
inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale 
dell'epidermide,  del  mal  di  testa  per  una  sola  mattinata  conseguente  ai  fumi  emessi  da  una 
fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione 
di  lavori  stradali  di  pari  durata  (in  quest'ultimo  caso  non  è  leso  un  diritto  inviolabile,  non 
spettando  tale  rango  al  diritto  alla  libera  circolazione  di  cui  all'art.  16  Cost.,  che  può  essere 
limitato per varie ragioni)". Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che le ricorrenti abbiano subito una lesione del diritto alla 
riservatezza  piuttosto  lieve,  in  ragione  del  fatto  che  le  tre  telecamere  risultavano  apposte  su 
tre  pali  posti  sulla  Via  (...),  strada  pubblica  d'accesso  all'abitazione  delle  stesse  (cfr.  all.  1  al 
ricorso introduttivo). Come  è  possibile  apprendere  dalla  consultazione  della  documentazione  fotografica  prodotta 
dalla resistente ed, in particolare, dalla aereofotogrammetria, il raggio di ripresa delle 
videocamere  risulta  piuttosto  limitato,  non  intercettando  alcun  punto  di  ingresso  di  private 
abitazioni  (cfr.  all.  5  e  7  della  comparsa  di  costituzione);  nello  specifico,  l'abitazione  delle 
ricorrenti è situata a notevole distanza, frapponendosi tra la stessa e le videocamere un'ampia 
curva che impedisce di acquisire qualsiasi immagine della stessa. Pertanto, deve ritenersi che le immagini potessero tutt'al più riprendere il veicolo delle stesse 
(con  la  relativa  targa)  in  entrata  ed  in  uscita  e  non  anche  carpire  il  ritratto  e  la  figura  delle 
medesime,  se  non  nel  caso  di  passaggio  a  piedi,  e  peraltro  senza  un'apprezzabile  vicinanza 
dell'inquadratura. Peraltro,  deve  altresì  escludersi  che  il  danno  patito  dalle  stesse  possa  considerarsi  "serio"  e, 
dunque,  meritevole  di  tutela  risarcitoria;  lo  stato  di  ansia  e  stress  allegato  dalle  ricorrenti  - 
quantunque  non  provato,  né  per  via  documentale  né  attraverso  prove  orali  -  non  si  ritiene 
abbia superato quel livello di tollerabilità che è imposto dal vivere sociale. 
D'altronde, l'ordinamento giuridico consente, nel rispetto della normativa già citata, 
l'installazione di sistemi di videosorveglianza anche su una pubblica via, bilanciando il diritto 
alla  riservatezza  dei  soggetti  che  su  di  essa  si  trovano  a  transitare  con  l'esigenza  di  tutela 
dell'ordine pubblico e di controllo del territorio, seppur per fini talvolta privati (es. 
installazione  di  videocamere  da  un'esercente  attività  commerciale  per  fini  di  sicurezza,  con 
ripresa in parte del marciapiede soggetto a pubblico transito). Il  pregiudizio  patito  dalle  sorelle  No.  è  irrisorio,  potendo  -  come  detto  -  la  loro  immagine 
essere  carpita,  di  sfuggita  e  a  sorpresa,  anche  in  qualsiasi  pubblica  via,  per  consentire  una 
tutela  del  territorio  su  larga  scala;  peraltro,  il  ridotto  spatio  temporis  di  conservazione  delle 
acquisizioni, non contestato dalle ricorrenti, nonché la bassa risoluzione delle stesse, riducono 
ancor di più la serietà del pregiudizio sofferto. Sulla  base  di  tutti  i  suesposti  elementi,  dunque,  deve  rigettarsi  la  domanda  di  risarcimento 
formulata dalle ricorrenti. Le spese di giudizio, in ragione dell'esito del giudizio, devono essere compensate. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione 
monocratica, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattese, così provvede, mediante 
lettura del dispositivo e contestuale motivazione: a) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da No.Ma. e No.An.; b) compensa le spese processuali; c) riserva il deposito della motivazione in giorni 15. Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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