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Sentenza

Palermo. Nel condominio l'inquilino è un estraneo...
Palermo. Nel condominio l'inquilino è un estraneo
Trib. Palermo 30 settembre 2021 n. 3607 
 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione  
(omissis) L'odierno opponente ha citato in giudizio il Condominio di ... - Palermo, chiedendo 
la revoca del decreto ingiuntivo n. 2583/2016, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 
06.06.2016, con il quale veniva ingiunto all'intimato di pagare € 27.066,73, oltre gli interessi 
dall'approvazione  del  rendiconto  al  31.12.2014  per  le  quote  maturate  fino  a  tale  data  e 
dall'approvazione del rendiconto al 31.12.2015 per le successive, oltre le spese della procedura 
di ingiunzione liquidate nella misura pari ad € 950,00 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre 
oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta ed oltre il rimborso forfettario per 
spese generali.  
L'attore  ha  sostenuto,  in  particolare,  che  il  credito  ingiunto  non  fosse  munito  dei  requisiti 
essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità, giacché i bilanci ed i relativi stati di ripartizione 
relativi alle somme ingiunte non erano stati approvati dall'assemblea e che per tale motivo il 
decreto ingiuntivo opposto non avrebbe dovuto essere emesso. il Sig. ... ha precisato di avere 
corrisposto al Condominio la complessiva somma di € 9000,00 nel mese di febbraio del 2014, 
tramite assegni bancari depositati in copia agli atti del giudizio e di non essere legittimato 
passivo relativamente alla domanda di corresponsione della somma di € 7.400,85 per quote 
condominiali ordinarie dal 2014 fino al dicembre 2015 dovute dal conduttore ... S.r.l., non 
essendo stato citato nella qualità di rappresentante legale dello stesso.  
Per quanto sopra spiegato, l'odierno opponente ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della 
domanda formulata da parte opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto 
ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e, nel merito, l'annullamento e 
la revoca del decreto ingiuntivo n. 2583/2016, emesso dal Tribunale civile di Palermo, non 
essendo il credito certo, liquido ed esigibile e per la mancanza degli altri presupposti di legge. 
Con condanna alle spese e competenze di lite. In subordine, ritenere e dichiarare la nullità del 
decreto  ingiuntivo  opposto  poiché  dall'esame  complessivo  del  ricorso  e  dell'allegata 
produzione  è  impossibile  desumere  con  chiarezza  quali  siano  le  quote  condominiali  non 
corrisposte.  
Il Condominio di via ... si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha 
chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
opposto, in considerazione della circostanza che l'opposizione del Siviglia non fosse supportata 
da prove scritte, non avendo quest'ultimo provato di avere corrisposto le somme ingiunte.  
Il convenuto, nel merito, ha precisato di avere regolarmente approvato i rendiconti del 2014 e 
del 2015 allegati agli atti, i quali non essendo stati impugnati da parte opponente costituiscono 
prova e fondamento del credito in essi incorporato e dettagliato. Con riguardo alle somme 
pagate dall'opponente a mezzo degli assegni bancari depositati, il Condominio ha sostenuto 
che esse concernono procedure monitorie ed esecutive pregresse, per debiti anteriori a quelli 
per  i  quali  è  stato  emesso  il  decreto  ingiuntivo  opposto.  Conseguentemente,  l'opposto  ha 
chiesto il rigetto dell'opposizione con la vittoria delle spese di lite.  www.condominioweb.com
Con ordinanza del 22/8/2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
opposto limitatamente alla somma di € 18.066,73 ed infine, completata la fase istruttoria con 
l'escussione del teste, ..., la causa, all'udienza del 31/10/2019, è stata trattenuta in decisione 
con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.  
Ragioni della decisione.  
La presente opposizione, alla luce degli elementi probatori allegati dalle parti, appare infondata 
e va pertanto respinta.  
Come  si  evince  dalla  documentazione  depositata  agli  atti  dall'opponente,  costituita  da  tre 
assegni dallo stesso emessi a favore del Condominio convenuto in data 5/2-18/2 e 27/2/2014 
per  la  somma  complessiva  di  €  9.000,00,  lo  stesso  non  ha  allegato  prova  dell'avvenuto 
pagamento delle somme ingiuntegli. I detti assegni infatti costituiscono il pagamento di somme 
dovute a fronte di precedenti delibere e di un precedente titolo esecutivo, non essendo stati 
ancora approvati i rendiconti consuntivi degli anni 2014 e 2015, alla data di emissione degli 
assegni allegati dal Siviglia.  
L'opposto ha, al contrario, dimostrato la regolare approvazione dei rendiconti, corredati degli 
stati di ripartizione delle spese del 2014 e del 2015, sulla base dei quali ha ottenuto il decreto 
ingiuntivo oggetto del presente giudizio.  
Si osserva che le delibere di approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2014 e 2015 non 
sono state impugnate nei termini previsti dall'art. 1137 c.c. e sono, pertanto, legittimamente 
efficaci  e  che,  in  base  all'art.  63  disp.  att.  c.c.,  "l'amministratore  del  condominio,  per  la 
riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, senza 
bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente 
esecutivo,  nonostante  opposizione,  ed  è  tenuto  a  comunicare  ai  creditori  non  ancora 
soddisfatti, che lo interpellino i dati dei condomini morosi".  
Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva per i contributi condominiali 
non versati dalla ... S.r.l. in persona del legale rappresentante, si rileva che l'amministratore 
del condominio non è legittimato a notificare il decreto ingiuntivo nei confronti dei conduttori, 
ma soltanto dei proprietari degli immobili facenti parte del condominio. Alla luce di ciò, la 
domanda di emissione di decreto ingiuntivo anche per le quote di spettanza del conduttore 
dell'immobile  di  proprietà  dell'opponente  è  stata  correttamente  rivolta  nei  confronti  del 
Siviglia,  nella  qualità  di  proprietario  dell'immobile  condotto  in  locazione  dalla  ...  S.r.l., 
piuttosto che nella qualità di rappresentante legale della stessa.  
Come  affermato  sia  dalla  giurisprudenza  di  merito  che  da  quella  di  legittimità,  il  mancato 
pagamento  delle  quote  condominiali  legittima  l'amministratore  ad  agire  nei  confronti  dei 
condomini morosi, ai sensi degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. cc., e non degli inquilini ed il 
conduttore rimane estraneo alla gestione del condominio. Il proprietario locatore ha solo un 
diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del  conduttore  dopo  aver  provveduto  ad  anticipare  le  spese 
all'ente di gestione (cfr. Cass. n. 25781/2009, Trib. Di Roma n. 8655/2019).  www.condominioweb.com
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione proposta da ... va rigettata e va confermato il 
decreto ingiuntivo opposto.  
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo nella fascia di 
valore indicata da parte attrice.  
P.Q.M.  
Il  Tribunale,  definitivamente  pronunciando,  ogni  diversa  istanza  ed  eccezione  disattesa  o 
assorbita, così dispone:  
Rigetta l'opposizione proposta da ... avverso il decreto ingiuntivo n. 2583/2016, emesso dal 
Tribunale Civile di Palermo e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;  
Condanna altresì il signor ... a rimborsare al Condominio di via ..., n. ... le spese di lite, che 
si  liquidano  in  €  3.972,00  per  compensi  professionali,  oltre  i.v.a.,  c.p.a.  e  15  %  per  spese 
generali.  
Così deciso in Palermo, 28 settembre 2021  
Il Giudice Onorario  
Antonina Giardina Giardina
Avv. Antonino Sugamele

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