Palermo. Nel condominio l'inquilino è un estraneo
Trib. Palermo 30 settembre 2021 n. 3607
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omissis) L'odierno opponente ha citato in giudizio il Condominio di ... - Palermo, chiedendo
la revoca del decreto ingiuntivo n. 2583/2016, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data
06.06.2016, con il quale veniva ingiunto all'intimato di pagare € 27.066,73, oltre gli interessi
dall'approvazione del rendiconto al 31.12.2014 per le quote maturate fino a tale data e
dall'approvazione del rendiconto al 31.12.2015 per le successive, oltre le spese della procedura
di ingiunzione liquidate nella misura pari ad € 950,00 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre
oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta ed oltre il rimborso forfettario per
spese generali.
L'attore ha sostenuto, in particolare, che il credito ingiunto non fosse munito dei requisiti
essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità, giacché i bilanci ed i relativi stati di ripartizione
relativi alle somme ingiunte non erano stati approvati dall'assemblea e che per tale motivo il
decreto ingiuntivo opposto non avrebbe dovuto essere emesso. il Sig. ... ha precisato di avere
corrisposto al Condominio la complessiva somma di € 9000,00 nel mese di febbraio del 2014,
tramite assegni bancari depositati in copia agli atti del giudizio e di non essere legittimato
passivo relativamente alla domanda di corresponsione della somma di € 7.400,85 per quote
condominiali ordinarie dal 2014 fino al dicembre 2015 dovute dal conduttore ... S.r.l., non
essendo stato citato nella qualità di rappresentante legale dello stesso.
Per quanto sopra spiegato, l'odierno opponente ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della
domanda formulata da parte opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e, nel merito, l'annullamento e
la revoca del decreto ingiuntivo n. 2583/2016, emesso dal Tribunale civile di Palermo, non
essendo il credito certo, liquido ed esigibile e per la mancanza degli altri presupposti di legge.
Con condanna alle spese e competenze di lite. In subordine, ritenere e dichiarare la nullità del
decreto ingiuntivo opposto poiché dall'esame complessivo del ricorso e dell'allegata
produzione è impossibile desumere con chiarezza quali siano le quote condominiali non
corrisposte.
Il Condominio di via ... si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha
chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, in considerazione della circostanza che l'opposizione del Siviglia non fosse supportata
da prove scritte, non avendo quest'ultimo provato di avere corrisposto le somme ingiunte.
Il convenuto, nel merito, ha precisato di avere regolarmente approvato i rendiconti del 2014 e
del 2015 allegati agli atti, i quali non essendo stati impugnati da parte opponente costituiscono
prova e fondamento del credito in essi incorporato e dettagliato. Con riguardo alle somme
pagate dall'opponente a mezzo degli assegni bancari depositati, il Condominio ha sostenuto
che esse concernono procedure monitorie ed esecutive pregresse, per debiti anteriori a quelli
per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente, l'opposto ha
chiesto il rigetto dell'opposizione con la vittoria delle spese di lite. www.condominioweb.com
Con ordinanza del 22/8/2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alla somma di € 18.066,73 ed infine, completata la fase istruttoria con
l'escussione del teste, ..., la causa, all'udienza del 31/10/2019, è stata trattenuta in decisione
con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione.
La presente opposizione, alla luce degli elementi probatori allegati dalle parti, appare infondata
e va pertanto respinta.
Come si evince dalla documentazione depositata agli atti dall'opponente, costituita da tre
assegni dallo stesso emessi a favore del Condominio convenuto in data 5/2-18/2 e 27/2/2014
per la somma complessiva di € 9.000,00, lo stesso non ha allegato prova dell'avvenuto
pagamento delle somme ingiuntegli. I detti assegni infatti costituiscono il pagamento di somme
dovute a fronte di precedenti delibere e di un precedente titolo esecutivo, non essendo stati
ancora approvati i rendiconti consuntivi degli anni 2014 e 2015, alla data di emissione degli
assegni allegati dal Siviglia.
L'opposto ha, al contrario, dimostrato la regolare approvazione dei rendiconti, corredati degli
stati di ripartizione delle spese del 2014 e del 2015, sulla base dei quali ha ottenuto il decreto
ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
Si osserva che le delibere di approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2014 e 2015 non
sono state impugnate nei termini previsti dall'art. 1137 c.c. e sono, pertanto, legittimamente
efficaci e che, in base all'art. 63 disp. att. c.c., "l'amministratore del condominio, per la
riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, senza
bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti, che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva per i contributi condominiali
non versati dalla ... S.r.l. in persona del legale rappresentante, si rileva che l'amministratore
del condominio non è legittimato a notificare il decreto ingiuntivo nei confronti dei conduttori,
ma soltanto dei proprietari degli immobili facenti parte del condominio. Alla luce di ciò, la
domanda di emissione di decreto ingiuntivo anche per le quote di spettanza del conduttore
dell'immobile di proprietà dell'opponente è stata correttamente rivolta nei confronti del
Siviglia, nella qualità di proprietario dell'immobile condotto in locazione dalla ... S.r.l.,
piuttosto che nella qualità di rappresentante legale della stessa.
Come affermato sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, il mancato
pagamento delle quote condominiali legittima l'amministratore ad agire nei confronti dei
condomini morosi, ai sensi degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. cc., e non degli inquilini ed il
conduttore rimane estraneo alla gestione del condominio. Il proprietario locatore ha solo un
diritto di rivalsa nei confronti del conduttore dopo aver provveduto ad anticipare le spese
all'ente di gestione (cfr. Cass. n. 25781/2009, Trib. Di Roma n. 8655/2019). www.condominioweb.com
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione proposta da ... va rigettata e va confermato il
decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo nella fascia di
valore indicata da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione proposta da ... avverso il decreto ingiuntivo n. 2583/2016, emesso dal
Tribunale Civile di Palermo e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna altresì il signor ... a rimborsare al Condominio di via ..., n. ... le spese di lite, che
si liquidano in € 3.972,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese
generali.
Così deciso in Palermo, 28 settembre 2021
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
09-11-2021 21:29
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