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Sentenza

Pantelleria. Lavoratore socialmente utile sostiene di avere svolto mansioni diff...
Pantelleria. Lavoratore socialmente utile sostiene di avere svolto mansioni differenti rispetto a quelle previste nel progetto dei lavori di pubblica utilità approvato dal Comune. Condanna dell'ente ad oltre 50.000 euro
Tribunale Marsala Sez. lavoro, Sent., 08-09-2021
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 08.09.2021, tenuta con il sistema della trattazione scritta di cui all'art. 221 del D.L. n. 34 del 2020, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 249/2019 R.G., promossa

DA

C.A.C., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Cosentino e dall'avv. Rizzo Fabrizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Marsala, piazza San Matteo, 8.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dentici Lorenzo Maria ed elettivamente domiciliato in Marsala, via San Rocco n.3 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Isidoro Genna

RESISTENTE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Fatti controversi.

1.1. Con ricorso depositato in data 30.01.2019, la sig.ra C.A.C. conveniva in giudizio il Comune di Pantelleria, rappresentando:

i) di prestare, quale lavoratore socialmente utile, la propria attività lavorativa per l'ente comunale convenuto a far tempo dal 2003 e specificamente presso gli Uffici toponomastica, anagrafe, polizia municipale, acquedotto e ragioneria;

ii) di svolgere - e di aver svolto - mansioni differenti rispetto a quelle previste nel progetto dei lavori di pubblica utilità approvato dal Comune di Pantelleria con la Delib. n. 436 del 1998;

iii) di osservare il seguente orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un totale di 20 ore settimanali;

iv) di percepire un sussidio mensile di Euro 587,00 e, per alcune mensilità, una liquidazione integrativa ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 468 del 1997, parametrata alla retribuzione oraria dei dipendenti di livello B1 del CCNL di categoria, per avere svolto attività lavorativa oltre le 20 settimanali.

Ciò rappresentato, la sig.ra C.A.C. - ritenendo di aver svolto di fatto attività lavorativa alle dipendenze del Comune convenuto in violazione di norme imperative - chiedeva:

"- accertare e dichiarare che C.A.C. è stata assunta a far tempo da gennaio 2003 presso il Comune di Pantelleria come lavoratrice socialmente utile, con orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13:00, per un totale di 20 ore settimanali;

- Accertare e dichiarare che C.A.C. ha prestato attività lavorativa presso gli Uffici anagrafe, polizia municipale, acquedotto e ragioneria del Comune di Pantelleria osservando mansioni equiparabili ai dipendenti di ruolo in servizio nei predetti uffici ed in particolare: rilasciava carte di identità, certificati di stato di famiglia anche originario, residenza ed esistenza, estratti di morte e matrimonio (sia in cartaceo dai registri che al sistema elettronico), curava le autentiche delle firme, inseriva i dati nelle schede cartacee individuali e di stato di famiglia, riceveva il pubblico, curava gli arretrati dell'Ufficio anagrafe e di polizia municipale, inseriva i dati nei verbali stradali, nonché effettuava le visure presso la motorizzazione civile, istruiva le pratica allaccio, preparava i sopralluoghi, controllava i documenti per l'allaccio; preparava gli avvisi di distribuzione dell'acqua, impartiva gli ordini agli operai per installazione e la verifica dei contatori, registrava i pagamenti delle fatture, inseriva l'anagrafica dei clienti, inseriva i dati nei contratti di fornitura della rete idrica, accedeva alla posta elettronica dell'acquedotto e catalogava i fascicoli dell'utenza acqua, coadiuvava, per un periodo, la vice direttrice di ragioneria;

- Accertare e dichiarare la difformità delle mansioni svolte da C.A.C. rispetto a quelle previste nel progetto dei lavori di pubblica utilità approvato dal Comune di Pantelleria con la Delib. n. 436 del 1998, rimodulata dalla Commissione regionale con Delib. n. 8587 del 1997; - Ritenere e dichiarare, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 2126 cod. civ. e 36 della Costituzione, come subordinato il rapporto di lavoro tra C.A.C. ed il Comune di Pantelleria, dal 2003 al 2018;

- Condannare, in conseguenza, il Comune di Pantelleria in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pantelleria nella Piazza Cavour, a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze retributive riconosciute per la corrispondente qualifica C1 del CCNL di categoria, per il periodo di lavoro che va da gennaio 2003 a gennaio 2018, pari alla somma complessiva, a lordo delle ritenute di legge, di Euro 106.306,02 di cui: Euro 57.857,84 per lavoro ordinario; Euro 17.070,77 per ferie non godute; Euro 2.731,56 per permessi (rol / ex festività ) non goduti; Euro 13.834,48 per la tredicesima mensilità; 14.811,37 per trattamento di fine servizio, o nella maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria o, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;

- In linea gradualmente subordinata e senza recesso alcuno dalle richieste che precedono, nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il livello di retribuzione C1, condannare il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle differenze retributive relative al minore livello B1 del CCNL di categoria (già riconosciuto dalla resistente per le ore integrative di lavoro)

- o di quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria - per il periodo di lavoro che va dal 2003 al 2018, pari alla somma complessiva di 89.084,87 a lordo delle ritenute di legge, di cui: Euro 56.112,43 per lavoro ordinario; Euro 8.535,46 per ferie non godute; Euro 2.601,06 per permessi (rol / ex festività ) non goduti; Euro 11.560,30 per la tredicesima mensilità; 10.275,62 per trattamento di fine servizio, o nella maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria o, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori costituiti".

1.2. Il Comune di Pantelleria si costituiva in giudizio in data 30.04.2019, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché l'intervenuta decadenza ex art. 32, comma 3, lett d), della L. n. 183 del 2010 ed ex art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015. Nel merito, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso.

1.3. La causa - istruita mediante la copiosa documentazione prodotta dalle parti, l'escussione dei testi B., G., B., S., B. e S. nonché tramite una consulenza tecnica d'ufficio - è stata decisa all'odierna udienza.

2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.

2.1. La presente causa viene alla decisione del Tribunale al fine di accertare lo svolgimento da parte della sig.ra C.A.C. di mansioni differenti rispetto a quelle previste nel progetto dei lavori di pubblica utilità approvato dal Comune di Pantelleria con la Delib. n. 436 del 1998 e, conseguentemente, al fine di condannare il Comune di Pantelleria al pagamento delle differenze retributive riconosciute per la corrispondente qualifica C1 - o, in subordine, B1 - del CCNL di categoria per lavoro ordinario, ferie e permessi (rol/ex festività) non goduti, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

2.2. Preliminarmente all'esame del merito del ricorso, occorre tuttavia affrontare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'amministrazione comunale.

In particolare, il Comune di Pantelleria ha evidenziato che le censure sollevate da parte ricorrente in ordine alla adibizione della stessa ad attività differenti da quelle originariamente previste dal progetto avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso l'impugnazione dinanzi al G.A. delle singole delibere della giunta municipale - atti di macro-organizzazione - con cui venivano di volta in volta prorogate le attività socialmente utili.

Tale eccezione non risulta meritevole di accoglimento.

Come noto, nell'ambito del pubblico impiego spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi.

Spettano, invece, al giudice ordinario le controversie riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro: il giudice del lavoro, infatti, è competente a conoscere di "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2," del D.Lgs. n. 165 del 2001 "ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", i quali, tra l'altro, se rilevanti e illegittimi, possono essere anche disapplicati (cfr. art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Va inoltre ricordato che "ai fini del riparto di giurisdizione si deve distinguere tra i c.d. atti di macro-organizzazione, assoggettati a principi e regole pubblicistiche e atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 165 del 2001). Gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati. In sostanza, solo gli atti di macro-organizzazione restano regolati dal diritto amministrativo; in questi casi, è ipotizzabile che la tutela giurisdizionale possa avvenire davanti al giudice amministrativo, quando venga impugnato direttamente l'atto di macro-organizzazione, che sia autonomamente lesivo, e davanti al giudice ordinario quando il dipendente contesta l'atto di gestione, applicativo o consequenziale rispetto a quello organizzativo" (Cons. Stato Sez. V Sent., 20/12/2011, n. 6705).

In termini generali, poi, la giurisdizione non può che essere determinata in base al c.d. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (ex multis Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2009, n. 15469. Cfr. anche Cass. S.U. n. 22276/2004, così massimata: "Tra i lavoratori socialmente utili (Lsu) e l'ente pubblico che si avvale delle loro prestazioni non si costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma piuttosto un rapporto giuridico di carattere previdenziale, fondato sull'art. 38 cost. Ne consegue che la giurisdizione in tema di controversie tra il lavoratore socialmente utile e l'ente pubblico va attribuita al g.o. oppure a quello amministrativo, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, e cioè in base al cosiddetto "petitum" sostanziale: vale a dire la natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (nella specie, la S.C. ha attribuito al g.o. la giurisdizione a conoscere della domanda con la quale un l. s.u. domandava il pagamento di differenze retributive").

Ciò posto, l'odierna ricorrente, lungi dal contestare esclusivamente l'illegittimità delle "linee fondamentali di organizzazione degli uffici" o delle determinazioni delle "dotazioni organiche complessive" con le quali veniva adibita ad attività differenti rispetto da quelle previste dal progetto, ha, viceversa, agito a tutela di situazioni giuridiche riconosciute e tutelate dagli artt. 36 e 38 Cost. ed aventi natura di diritti soggettivi. Invero, nel caso di specie, il petitum non può che essere ravvisato nell'accertamento circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - seppur meramente in via di fatto - tra la sig.ra C.C.A. ed il Comune convenuto nonché nel riconoscimento del conseguente diritto della stessa alla percezione di una giusta retribuzione per le prestazioni rese.

Pertanto, avendo la presente controversia ad oggetto le richieste patrimoniali discendenti dal rapporto lavorativo intercorso fra l'ente locale e la ricorrente ed essendo la contesa in esame relativa a situazioni giuridiche avente dignità di diritto soggettivo, deve ritenersi conseguentemente sussistente nella fattispecie la giurisdizione ordinaria.

2.3. Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dal Comune di Pantelleria in ordine all'intervenuta decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. d) della L. n. 183 del 2010 nonché, per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2015, di cui all'art. 28 di tale ultimo atto normativo.

Invero, l'art. 32, comma 3, lett. d), della L. n. 183 del 2010 ha esteso l'applicabilità dei termini di decadenza previsti dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966 per l'impugnazione dei licenziamenti anche "all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo". L'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015, avente contenuto pressoché analogo al sopra citato art. 32, stabilisce invece che "l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto".

Tuttavia, non può non evidenziarsi come la fattispecie oggetto del presente giudizio non presenta caratteri tali da ritenere integrate le ipotesi richiamate dalle norme sopracitate atteso che tali disposizioni trovano applicazione solo nel diverso caso in cui il lavoratore intende far valere la nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato.

Nel caso di specie, a ben vedere, si è di fronte a ripetute ed unilaterali proroghe di attività socialmente utili, rispetto alle quali non viene posto alcun problema in ordine all'apposizione di termini ovvero in ordine all'invocazione delle tutele previste dal nostro ordinamento in caso di apposizione illegittima dello stesso. In altri termini, le pretese avanzate dalla ricorrente - volte all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, seppur di fatto, con l'amministrazione comunale - non sono analogicamente paragonabili alla fattispecie disciplinate agli artt. 32, comma 2, lett. d), della L. n. 183 del 2010 e 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015 e conseguentemente non possono ritenersi soggette ai termini decadenziali previsti dalle citate disposizioni.

3. Merito della lite.

3.1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.2. Tuttavia, al fine di meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della presente decisione, è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di lavori socialmente utili.

Tale ricostruzione non può che prendere le mosse dal D.Lgs. n. 468 del 1997 che all'art. 1 definisce "lavori socialmente utili" quelle "attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva" da parte di "particolari categorie di soggetti" individuati, dal successivo art. 4, nei "lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento" ovvero, ancora, nei "lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione" o nei "lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore".

L'istituto dei lavori socialmente utili presenta una natura marcatamente previdenziale ed assistenziale e risulta essere caratterizzato dall'esecuzione da parte dei lavoratori di specifici "progetti aventi obiettivi di carattere straordinario" (cfr. art. 1, comma 2, lett. c., e comma 3, del D.Lgs. n. 468 del 1997) predisposti da enti pubblici - oltre che da soggetti privati e società miste - al fine di garantire una futura collocazione dei lavoratori nel mondo del lavoro.

Tale peculiare natura, del resto, risulta confermata dalla sentenza n. 22887/2014, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha precitato che trattasi "di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento) avente una matrice essenzialmente previdenziale-assistenziale ed una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso".

La giurisprudenza ha altresì precisato come l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 19 novembre 2004 n. 21936; Cass. 30 maggio 2005 n. 11346) stante, tra l'altro, l'espressa previsione di cui art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 468 del 1997 a tenore del quale "l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".

Occorre inoltre evidenziare come la disciplina dei lavori socialmente utili è stata arricchita con il D.Lgs. n. 81 del 2000: tale atto normativo ha previsto, infatti, la possibilità per gli enti utilizzatori di ricorrere all'utilizzo di lavoratori socialmente utili - che "abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999" (art. 2, comma 1) - anche "per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti" (art. 1, comma 1).

La Regione Sicilia, poi, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente conferita dall'art. 17 lett. F) del suo Statuto, ha emanato la L.R. n. 3 del 1998, prevedendo all'art. 1 la possibilità di attuare gli imprescindibili "progetti di lavori socialmente utili" anche "nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori", nonché la L.R. n. 24 del 2000, prevedendo all'art. 5, comma 5, l'ampliamento delle attività socialmente utili a tutte quelle attività "rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale".

Da ultimo, va sottolineato come dalla lettura delle disposizioni nazionali e regionali soprarichiamate emerge la centralità del "progetto", elemento caratterizzante di tale tipologia lavorativa avente matrice assistenziale e natura formativa.

Sul punto, è stato evidenziato che, nel caso in cui la prestazione presenti di fatto una radicale difformità dal progetto e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica, non può invocarsi la natura formativa propria del rapporto formalmente instaurato: infatti, l'utilizzo di lavoratori socialmente utili per finalità estranee a quelle formative e per prestazioni lavorative sovrapponibili a quelle degli altri dipendenti determina uno snaturamento dell'essenza formativa ed assistenziale proprio dell'istituto de quo.

Del resto, secondo il costante e condiviso orientamento della Corte di Cassazione, "la natura previdenziale del rapporto dei suddetti lavoratori non osta alla applicabilità della regola dettata dall'art. 2126 c.c., per quella parte del lavoro che si discosti per contenuto ed orario della prestazione socialmente utile (..) se risulta che è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso ed ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore. In particolare, in base alla suddetta giurisprudenza, in tema di occupazione in lavori socialmente utili (LSU) o di lavori per pubblica utilità (LPU), per le prestazioni, che, per contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c., senza che possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248; Cass. 11 maggio 2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749; Cass. 3 luglio 2003, n. 10551) (in tali termini, Cass. Civ. n. 13472/2016).

3.2. Sulla scorta di tali premesse di carattere generale è possibile adesso passare alla disamina del caso di specie.

Va in primo luogo osservato che, dalle difese espletate da parte resistente, è emerso che l'odierna ricorrente - a far data dal 13.06.2001 - è stata utilizzata quale lavoratrice socialmente utile nelle attività di cui al progetto approvato con deliberazione della G.M. n. 436 del 17.09.1998 cfr. doc. n. 2, produzione resistente, ove è prevista l'assegnazione alla ricorrente della seguente attività: "operatore addetto alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio".

Tale progetto, in particolare, prevedeva che "Nell'ambito delle iniziative intraprese dal Comune di Pantelleria la cui allocazione naturalistica ed ambientale è vocata al turismo, rientra quella relativa alla manutenzione delle strade, del verde pubblico e la pulizia delle spiagge. L'insieme di tutti questi beni naturali e dei servizi annessi costituiscono, se ben organizzate e dotate delle infrastrutture necessarie, una risorsa di sviluppo economico ed occupazione in un territorio in cui la stessa agricoltura tecnologicamente avanzata non riesce a soddisfare la domanda di lavoro determinando fenomeni di disgregazione sociale. L'attivazione del progetto di pubblica utilità intende realizzare una duplice azione in direzione dell'attività connessa alla manutenzione ed all'ampliamento del verde pubblico con la creazione di spazi attrezzati, e dove possibile, un azione rivolta al settore privato (...) L'insieme delle iniziative, vale a dire manutenzione e ampliamento del verde pubblico, servizi, custodia e gestione dei parcheggi, manutenzione delle strade e spiagge costituiscono un'insieme omogeneo di attività connesse ai compiti istituzionali del comune, per i quali si intende realizzare con i soggetti che saranno utilizzati nella fase di progetto di pubblica utilità, successivamente alla conclusione dei 12 mesi, un rapporto di convenzione iniziale nella considerazione che l'allegato piano d'impresa rileva una possibile stabilizzazione economica ed occupazionale in un tempo medo di cinque anni." cfr. doc. n. 1, produzione resistente.

Dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria è emerso inoltre che, formalmente a far data dal 19.02.2003 cfr. doc. n. 3, produzione resistente, delibera giunta municipale del 20.01.2003, divenuta esecutiva il 19.02.2003, la ricorrente è stata utilizzata presso il Comune di Pantelleria e, precisamente, presso gli Uffici Toponomastica, Acquedotto, Anagrafe, Ragioneria e Comando di Polizia Municipale per lo svolgimento di attività neppure latamente riconducibili al progetto approvato con la Delib. n. 436 del 1998 v. p. 16, memoria difensiva parte resistente, in ordine alle attività svolte dalla ricorrente: "(...) Fino al 2015, infatti, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa sia presso l'ufficio anagrafe, sia presso il comando di polizia municipale del comune di Pantelleria. In particolare, le attività svolte presso l'ufficio anagrafe e stato civile dalla sig.ra C. si limitavano alla compilazione delle generalità di coloro che richiedevano certificazioni nel programma di gestione digitale dell'anagrafe. La ricorrente espletava tali attività a supporto senza alcun margine di discrezionalità o di decisione, dal momento che l'inserimento di ogni dato del richiedente nel software gestionale veniva effettuato dall'Ufficiale d'Anagrafe. Svolgendo, quindi, attività di mero supporto pratico, la sig.ra C. non è mai stata autorizzata a sottoscrivere in autonomia alcun procedimento amministrativo. Sempre nell'ambito dei servizi riconducibili all'ufficio anagrafe e stato civile, la ricorrente prestava attività consistenti nella semplice copiatura delle annotazioni pervenute nei registri tenuti dal medesimo ufficio. In precedenza, peraltro, la sig.ra C. aveva prestato saltuariamente la propria attività presso gli uffici Toponomastica, Acquedotto e Ragioneria, ove la stessa si occupava semplicemente della sistemazione dei faldoni, di effettuare fotocopie e altre attività simili, sempre a mero supporto dei responsabili dei procedimenti. Infine, la ricorrente è stata assegnata presso il Comando della Polizia Municipale, ove è attualmente adibita, per svolgere le seguenti attività: immissione di dati nel programma di gestione dell'Ufficio Contravvenzioni; attività di supporto ai responsabili del procedimento che operano presso l'ufficio Verbali della P.M.; attività di front office con gli utenti, consistente nella consegna di modulistica per il rilascio di passaporti e nel rilascio di informazioni generiche; smistamento delle telefonate fra i vari uffici dello stesso comando (...)"

Va inoltre evidenziato che risulta pacifico tra le parti - in quanto non espressamente contestato - lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa per il Comune di Pantelleria per almeno 20 ore settimanali nonché la percezione da parte della stessa della somma di Euro 587,00 a titolo di sussidio. Per alcune mensilità, inoltre, la ricorrente ha percepito una liquidazione integrativa ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 468 del 1997 - parametrata alla retribuzione oraria dei dipendenti di livello B1 del CCNL di categoria - per avere svolto attività lavorativa oltre le 20 settimanali cfr. ex multis, doc. n. 62, produzione ricorrente.

Ciò posto - e acclarato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività non riconducibili all'originario progetto del 1998 - non appaiono applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui agli art. 1 e 5 del D.Lgs. n. 81 del 2000 invocate da parte resistente.

Tale decreto legislativo, infatti, se da una parte consente di ricorre all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili "anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti" (art. 1, comma 1), dall'altra circoscrive l'ambito di operatività delle sue disposizioni ai soli "soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999" (art. 2, comma 1). Nel caso di specie, invero, parte resistente nulla ha dedotto in ordine all'impiego della sig.ra C. in attività socialmente utili nel periodo tra il 1.01.1998 ed il 31.12.1999 sicché, in assenza di allegazione alcuna, non appaiono sussistere i presupposti per poter prescindere dal progetto formativo.

Del resto, la centralità e l'essenzialità del progetto risulta evidente anche dalla invocata disposizione di cui all'art. 5, comma 5, della L.R. n. 24 del 2000. Tale disposizione, invero, prevede sì un ampliamento dell'elenco generale delle attività socialmente utili ma "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3": tale ultima norma prevede la possibilità di attuare "i progetti di lavori socialmente utili" anche "nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori".

In altri termini, il combinato disposto di cui all'art. 5, comma 5, della L.R. n. 24 del 2000 e art. 1, comma 2, della L.R. n. 3 del 1998 consente la predisposizione di (imprescindibili) progetti per tutte quelle attività rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori nonché quelle attività aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale.

In conclusione, risulta evidente che la sig.ra C. abbia di fatto svolto attività completamente differenti rispetto a quelle previste nell'originario ed immodificato progetto attuativo di cui alla Delib. n. 436 del 1998.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali dirimenti circostanze, non può non evidenziarsi come nel caso di specie si sono realizzati - di fatto - i presupposti di un rapporto di lavoro subordinato. Risultano, infatti, provati:

1) la continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa in favore del Comune quantomeno a far data 19.02.2003 e fino al 30.01.2019, data di deposito del ricorso;

2) l'esecuzione di una attività lavorativa indispensabile per il corretto esercizio delle prerogative e delle attribuzioni riservate al Comune cfr., fra le tante, disposizione di servizio del 4.05.2015, richiesta assegnazione permanente operatore L.S.U. del 2.8.2017 nonché disposizioni di servizio del 06.11.2014 e del 8.10.2010, doc. n. 2, produzione attorea, dalle quali si evince l'indispensabilità della ricorrente all'interno dell'ente;

3) l'esecuzione delle mansioni e l'osservanza degli orari imposti cfr. dichiarazioni concordi rese dai testi B., G., B., S., B. e S.;

4) l'inserimento stabile della stessa nell'organizzazione della resistente;

5) l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo della resistente cfr. doc. 2, ordini di servizio, produzione ricorrente.

Le richiamate circostanze attestano che la ricorrente ha svolto in concreto compiti con modalità proprie di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, esorbitanti rispetto alle finalità tipiche della disciplina dettata per gli L.S.U. a partire dal D.Lgs. n. 468 del 1997 ovvero quelle di garantire una adeguata formazione a particolari categorie di lavoratori al fine di garantire una loro riqualificazione per una futura ricollocazione degli stessi nel mondo del lavoro.

Si tratta di circostanze che oggettivamente impongono di ritenere che nel caso di specie si siano - di fatto - realizzati i presupposti di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue l'applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c., con diritto per la ricorrente di percepire le differenze retributive tra quanto riscosso in costanza di rapporto e gli emolumenti previsti per il corrispondente livello del CCNL del comparto Enti locali.

Sul punto, ai fini della verifica circa la riconducibilità o meno delle attività in concreto prestata dalla sig.ra C.A.C. alle categorie (...) o (...) rivendicate, occorre preliminarmente procedere alla disamina delle relative declaratorie contrattuali.

Invero, sulla scorta del C.C.N.L. del comparto Enti locali, appartengono alla categoria (...) "i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze e acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessita di aggiornamento; - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; - Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale" nonché, a titolo esemplificativo, il: "- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unita di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati".

Appartengono, invece, alla categoria (...) "i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; - Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; - Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta" nonché, a titolo esemplificativo, il: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. - lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori".

Dalle declaratorie sopra richiamate e ancor di più dalla lettura dei profili professionali in esse inclusi appare evidente che la distinzione tra i livelli d'inquadramento consiste nel diverso grado di conoscenza e nel diverso grado di responsabilità richiesto per l'espletamento del lavoro: ed invero, mentre il lavoratore appartenente alla categoria (...) viene chiamato a svolgere attività caratterizzate da "contenuto di concetto" con "responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi" per la cui esecuzione sono richieste "approfondite conoscenze", il lavoratore inquadrato alla categoria B svolge attività caratterizzate da "contenuto di tipo operativo" con "responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi" per la cui esecuzione sono richieste "buone conoscenze specialistiche". Il diverso grado di conoscenza e competenza risulta, inoltre, confermato dal diverso atteggiarsi delle relazioni interne ed esterne curate dal lavoratore e della diversa complessità dei problemi che quest'ultimo è chiamato ad affrontare.

Ciò premesso, dalle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio appare evidente come la ricorrente abbia sicuramente espletato attività equiparabili a quelle espletate da un dipendente inquadrato al livello B stante lo svolgimento da parte della stessa di attività dal carattere meramente operativo, anziché di concetto, per le quali non sono richieste approfondite conoscenze.

Dall'attività istruttoria è emerso anzitutto l'espletamento da parte della ricorrente di attività caratterizzate da relazioni organizzative interne di "tipo semplice" e da relazioni "con gli utenti di natura diretta", non complesse, e non aventi carattere negoziale.

Sul punto, il teste B. ha, infatti, dichiarato che la ricorrente, nel periodo in cui era assegnata all'Ufficio anagrafe, si occupava di "(...) trasmettere comunicazioni all'ufficio elettorale" e di "(...) ricevere il pubblico". Anche il Comune convenuto ha evidenziato che la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, svolgeva presso il Comando della Polizia Municipale "attività di front office con gli utenti, consistente nella consegna di modulistica per il rilascio di passaporti e nel rilascio di informazioni generiche; smistamento delle telefonate fra i vari uffici dello stesso comando" p. 16 e 17, memoria difensiva. Da ultimo, lo svolgimento di tali semplici e operative attività è emerso anche dalla lettura della disposizione di Servizio n. 6403 del 23.03.2011: con tale atto, infatti, è stato disposto l'assolvimento da parte della sig.ra C.A.C. dei seguenti compiti: "Attività di sportello per rilascio certificazioni e collaborazione con i dipendenti A. e B. per lo smistamento ai vari uffici delle comunicazioni interne- (Ufficio Polizia Municipale; Elettorato; Stato Civile)-" cfr. doc. n. 2, produzione attorea.

Nel corso dell'attività istruttoria è poi emerso l'espletamento da parte della sig.ra C.C.A. di attività di collaborazione nella "gestione degli archivi e degli schedari": in particolare, il teste B. ha confermato che la ricorrente, nel periodo in cui era assegnata presso l'ufficio Toponomastica, provvedeva alla sistemazione dei faldoni e all'effettuazione di fotocopie; il teste, G., invece, ha dichiarato che la sig.ra C. "si occupava di trascrivere i dai dei verbali relativi alle violazioni del codice della strada in un apposito registro"; il teste S., da ultimo, ha riferito che "la signora ha collaborato con me per circa un mese; mi aiutava a sistemare l'archivio delle determine e fare le fotocopie". Lo svolgimento di tali attività di mera collaborazione risulta altresì pacifica tra le parti atteso che il Comune resistente in sede di memoria difensiva ha così precisato: "sempre nell'ambito dei servizi riconducibili all'ufficio anagrafe e stato civile, la ricorrente prestava attività consistenti nella semplice copiatura delle annotazioni pervenute nei registri tenuti dal medesimo ufficio. In precedenza, peraltro, la sig.ra C. aveva prestato saltuariamente la propria attività presso gli uffici Toponomastica, Acquedotto e Ragioneria, ove la stessa si occupava semplicemente della sistemazione dei faldoni, di effettuare le fotocopie e altre attività simili, sempre a mero supporto dei responsabili del procedimento" cfr. p. 16, memoria difensiva.

Da ultimo, la ricorrente ha altresì prestato attività di "redazione di atti e provvedimenti" nonché attività di "gestione della posta in arrivo ed in partenza". In particolare, dalla lettura dell'ordine di servizio n. 2877 del 15.12.2014 si evince che la ricorrente era chiamata cooperare con l'Istruttore Amministrativo "nell'attività di dattiloscrivere: - pareri inerenti a istituzione e modifiche della segnaletica; - ordinanze relative alla viabilità e alla segnaletica con tutto l'iter riguardante l'invio agli uffici di competenza; (...)" cfr. doc. n. 2, produzione ricorrente. Lo svolgimento di tali attività - sebbene non seguita dalla firma da parte della stessa per assenza del relativo potere in quanto formalmente avente qualifica di LSU - è emerso dall'escussione dei testi B. ("predisponeva i certificati storici che venivano poi siglati e rilasciati da noi (...) la sua attività consisteva in una ricerca documentale e seguente predisposizione di una bozza di certificato (...) la ricorrente si occupava anche della posta in entrata ed in uscita, sempre nei limiti sopra descritti") e B. ("nel mio reparto la signora C. poteva prendere decisioni, poi il mio capo li vistava; nell'ufficio acquedotto faceva di tutto. Il mio capo ufficio, sig. G. oppure io se in servizio, firmavamo gli atti predisposti dalla signora").

Da ultimo, quanto all'eccepita mancanza di possesso da parte della ricorrente delle conoscenze necessarie per utilizzare un programma basilare di videoscrittura (Word), si evidenzia come dalla lettura del verbale n. 6 redatto dalla Commissione esaminatrice in occasione della selezione pubblica di una unità di personale da inquadrare nella categoria (...) è emerso che la ricorrente era in possesso di una "sufficiente" capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso. In ogni caso, l'inidoneità ottenuta dalla ricorrente (punteggio 9/10 là dove la prova si intendeva superata da coloro che avevano ottenuto un punteggio non inferiore a 10) non è sintomatica della incapacità della stessa a svolgere - o di aver svolto - di fatto mansioni riconducibili alla categoria (...).

In conclusione, in forza di tale concorde quadro probatorio e del giudizio di attendibilità di tutti i testi escussi, deve ritenersi provato che la ricorrente si sia occupata, nel periodo di causa, di tutti i principali compiti indicati al livello B del CCNL applicabile sicché la stessa ha dunque diritto a percepire una retribuzione conforme al livello d'inquadramento auspicato. In particolare, configurandosi una deviazione dell'utilizzo delle prestazioni lavorative rispetto alle specifiche delimitazioni di cui alla disciplina dei lavori socialmente utili, non può che applicarsi la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 del codice civile.

Non possono, invece, trovare accoglimento le domande azionate per la percezione di quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, non avendo la ricorrente fornito, com'era suo onere, alcuna prova in ordine al mancato godimento di essi.

Parimenti infondata è la domanda volta al pagamento del trattamento di fine rapporto atteso che, come noto, il diritto al T.F.R. sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e solo da quel momento può essere azionato: nel caso di specie, invece, dal tenore letterale degli scritti difensivi di entrambe le parti e dall'attività istruttoria è emerso che alla data di deposito del ricorso la ricorrente prestava ancora attività lavorativa per l'ente convenuto.

Da ultimo, va respinta l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dall'amministrazione convenuta, in quanto il rapporto di lavoro fra le parti non può ritenersi assistito dal requisito della stabilità.

La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va, infatti, verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto (tra le varie: Cass. 13 dicembre 2004 n. 23227; Cass. 23 agosto 2007 n. 17935; Cass. 19 gennaio 2011 n. 1147; Cass. 1 febbraio 2012 n. 1425). E in assenza di "stabilizzazione" i lavoratori socialmente utili non sono soggetti alle norme sul pubblico impiego e non sono assistiti dalle garanzie poste a tutela dei rapporti di lavoro intercorrenti con la Pubblica Amministrazione (Cass. 10/10/2013, n.23061, cfr. Trib. Trapani, sent. n. 166/2019).

Non può infatti qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale. Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti (Cass. n. 2887 del 07/02/2008) e, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 22287 del 21/10/2014).

In definitiva, non potendo dunque qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente per l'attuazione di un apposito progetto, si realizza con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di matrice essenzialmente assistenziale, non garantito da stabilità reale, che pertanto è di ostacolo alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto (cfr. Cass. 20986/2017; Cass. 7 febbraio 2008 n. 2887 e Cass. 22287/2014).

In conclusione, nel caso concreto, assumendo di fatto il rapporto intercorso fra la ricorrente e l'ente convenuto le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ne consegue l'obbligo del pagamento delle relative differenze retributive, che vanno quantificate, nei limiti di quanto domandato in seno al ricorso introduttivo (dal 2003 al 2018) nella misura calcolata dal C.T.U. all'uopo nominato. Pertanto, l'amministrazione comunale va condannata al pagamento nei confronti della ricorrente della complessiva somma di Euro 54.498,89 oltre ulteriori interessi calcolati dal 08.07.2021 sino al soddisfo.

4. Conclusioni e spese di lite.

Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate anch'esse come in dispositivo.

Nella determinazione del relativo ammontare si è tenuto conto, alla luce di quanto disposto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata; 2) dell'importanza, della natura e delle difficoltà; 3) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; 4) dei parametri indicati nella tabella n. 3 "Cause di lavoro" allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; 5) del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. citato e dei valori medi di cui alle relative tabelle allegate diminuiti del 40% anche in considerazione dell'entità della somma attribuita alla ricorrente (Euro 54.498,89) e dello scaglione di riferimento (da Euro 52.001 a Euro 260.000).
P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, accertato lo svolgimento, da parte della sig.ra C.C.A., a decorrere dal 19.02.2003, di mansioni riconducibili alla cat. (...) del CCNL del comparto Funzioni locali, condanna il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma di Euro 54.498,89 oltre ulteriori interessi calcolati dal 08.07.2021 sino al soddisfo. Condanna, altresì, il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 7.653,60 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonio Maria Cosentino e dall'avv. Rizzo Fabrizio dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico del Comune di Pantelleria le spese della CTU.

Così deciso in Marsala, il 8 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 8 settembre 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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