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Sentenza

Preconfezionamento di pane precotto - Dubbio di illegittimità costituzionale deg...
Preconfezionamento di pane precotto - Dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998 - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - Esclusione - Fondamento.
Cassazione civile SEZ. II
ORDINANZA DEL 27 APRILE 2020, N. 8197
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prescrivono l'obbligo di preconfezionamento per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, in quanto il preconfezionamento costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto. Né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE ha dichiarato legittimo sul piano unionale l'obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all'importazione intracomunitaria.

Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15041 del 2017: il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che é rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale ed astratta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la delibera del Comune di Palermo la quale, in tema di TARSU, aveva differenziato la tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, era legittima perché conforme al principio "chi inquina paga", espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti).
Avv. Antonino Sugamele

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