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Sentenza

Procedimento civile – Poteri del giudice – Eccezioni in senso lato – Rilevazione...
Procedimento civile – Poteri del giudice – Eccezioni in senso lato – Rilevazione officiosa di nullità sostanziale – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare irrogato a dipendente di amministrazione pubblica.
(Dlgs, n. 55/2001, articolo 55-bis; Cc, articolo 1421; Cpc, articolo 112)
La rilevazione d'ufficio di una nullità sostanziale può avere corso esclusivamente se basata su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi essa fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto astrattamente possa ipotizzare la verificazione e che per essere introdotti presuppongano l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente di un'amministrazione pubblica, la Suprema Corte, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ha rigettato il ricorso, difettando, nella circostanza, i presupposti fattuali e processuali perché la rilevazione officiosa potesse avere ritualmente corso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22371; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27998; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 settembre 2016, n. 19567; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 ottobre 2015, n. 21524; Cassazione, sezione civile II, ordinanza interlocutoria 7 maggio 2013, n. 10531).
• Cassazione, sezione L civile, sentenza 23 novembre 2021, n. 36353 – Presidente Manna – Relatore Bellè
Avv. Antonino Sugamele

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