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Sentenza

Procedimento civile – Principio del contraddittorio – Docenti di Scuola pubblica...
Procedimento civile – Principio del contraddittorio – Docenti di Scuola pubblica – Diritto al trasferimento interprovinciale – Domanda giudiziale – Oggetto – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Condizioni.
(Legge, n. 107/2015, articolo 1; Cc, articoli 101, 102, 354 e 383)
La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la Pa era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio, in applicazione dell'articolo 383, comma 3, e 354, comma 1, cod. proc. civ., ha cassato la sentenza impugnata pronunciata all'esito di una domanda giudiziale erroneamente ritenuta dal giudice di appello formulata in modo incompleto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 26 giugno 2020, n. 12489; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 9 novembre 2018, n. 28766; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 gennaio 2017, n. 988; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 giugno 2008, n. 14914).
• Cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza 23 novembre 2021, n. 36356 – Presidente Manna – Relatore Bellè
Avv. Antonino Sugamele

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