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Sentenza

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Par...
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione della parte - Sostituzione - Ammissibilità - Conferimento del potere di rappresentanza sostanziale - Forma - Procura sostanziale - Idoneità - Caratteri - Autentica notarile - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1392; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale – autenticata dallo stesso difensore-rappresentante – che abbia quale specifico oggetto la partecipazione alla mediazione e che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. L'attribuzione di tale rappresentanza sostanziale non esige necessariamente il conferimento di una procura notarile in quanto nessuna norma prevede che nel procedimento di mediazione la rappresentanza della parte debba necessariamente essere conferita in forma autentica. La forma della procura, infatti, è da ritenersi libera, e come tale, non necessita dell'autentica notarile sia perché il disposto dell'articolo 1392 del codice civile richiede la forma "per relationem" del contratto che il rappresentante deve concludere con la conseguenza che la procura speciale con autentica notarile è richiesta solo per quegli atti per i quali l'ordinamento richiede la forma dell'atto pubblico notarile, non suscettibile di applicazione analogica (ad esempio, diritti reali immobiliari), sia perché, in assenza di una espressa previsione normativa che richieda la forma della procura notarile per partecipare alla mediazione e negoziare gli interessi della parte, deve ritenersi che essa sia appunto "libera", in ossequio al principio generale di libertà delle forme (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale sollevata dai convenuti, avendo l'attore conferito al proprio difensore non già una procura alle liti né una procura per la mera partecipazione, bensì una procura distinta ed autonoma, espressamente attribuendo all'avvocato il potere di rappresentanza, anche a conciliare, riferito al procedimento di mediazione, come chiaramente attestato dal tenore della procura depositata in atti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 6 marzo 2020, n. 6459; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473)

• Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 501 – Giudice Marzullo
Avv. Antonino Sugamele

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