Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Instaurazione del procedimento di mediazione – Parte onerata – Creditore opposto.
(Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, per cui, ove essa non si attivi alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione spettasse all'opponente e non già all'opposto nonostante sia quest'ultimo l'attore in senso sostanziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
• Cassazione, sezione VI civile, sentenza 24 novembre 2021, n. 36454 – Presidente Orilia – Relatore Dongiacomo
29-11-2021 20:41
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