Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Colloquio tra lavoratore e datore di lavoro - Registrazione ad opera del primo - Natura - Utilizzazione in giudizio - Ammissibilità - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento.
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424
Licenziamento disciplinare - Illegittimità - Reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro - Conseguenze economiche - Detrazione dell'aliunde perceptum - Ricorso in cassazione - Motivi di ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità - Accesso diretto al materiale probatorio - Operazione non consentita in sede di legittimità - Documento e prova documentale - Riproduzioni meccaniche - Registrazione fonografica - Valore probatorio - Illecito disciplinare - E' escluso - Esercizio del diritto di difesa - Giusta causa - Giustificato motivo - Insussistenza - Indennità previdenziali ricevute dal lavoratore - Detrazione del danno risarcibile dovuto dal datore - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Il dipendente può registrare le telefonate e le conversazioni effettuate con il proprio superiore se il suo scopo è quello di utilizzare le registrazioni per precostituirsi una prova a discarico per impugnare il licenziamento. Con questa affermazione la Cassazione ha affermato il carattere di prova in sede civile, nonché penale, della registrazione tra persone. L'iniziativa del dipendente non lede il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in quanto egli è tenuto ad adempiere l'obbligazione lavorativa, ma non anche a non condividere i segreti non funzionali alle esigenze produttive o commerciali dell'impresa; e rientra nel raggio d'azione dell'articolo 51 del Cp che scrimina una tale condotta in nome dell'esercizio del diritto di difesa, che ha portata generale e vale anche per le attività svolte prima che la controversia sia stata instaurata.
23-11-2021 23:54
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