Recesso unilaterale dal contratto collettivo
Cass. Sez. Lav. 12 febbraio 2021, n. 3672
Il diritto a perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo, non si applica ai contratti collettivi post-corporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, alle quali soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza.
Qualora nell'accordo collettivo manchi un termine di durata o le parti abbiano espressamente previsto una durata indeterminata dello stesso, le parti hanno la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di una espressa previsione legale.
La presenza in un contratto collettivo di una clausola di ultrattività in cui l'efficacia del contratto collettivo viene prorogata sino alla sottoscrizione di una nuova negoziazione tra le parti non mina la natura determinata dell'accordo collettivo (sebbene effettivamente l'evento della sottoscrizione sia indeterminato nel quando). L'accordo collettivo rimane dotato di un termine finale e non può esser trattato come se fosse privo di un termine di scadenza con applicazione del principio della libertà di disdetta unilaterale dal contratto collettivo.
Cinque lavoratori adivano il Tribunale di Viterbo affermando l'inapplicabilità, nei loro riguardi, del nuovo CCNL adottato in azienda e sottoscritto in data 22 marzo 2012 da varie sigle sindacali fuorché quella cui essi erano iscritti (ossia la UIL). I lavoratori, in particolare, rivendicavano l'applicazione del precedente CCNL del 23.11.2004, che espressamente stabiliva la propria vigenza sino alla stipulazione di un nuovo contratto tra le parti; circostanza, per l'appunto, non verificatasi nella specie, dal momento che il "nuovo" contratto era stato siglato tra parti diverse da quelle originarie.
Il Tribunale di Viterbo prima, e la Corte di appello poi, rigettavano il ricorso dei lavoratori ritenendo del tutto legittima – per quel che qui rileva - la disdetta del CCNL 23.11.2004 di parte datoriale e la sostituzione con un nuovo accordo collettivo, seppur soggettivamente diverso. Secondo i Giudici del gravame, infatti, il CCNL del 2004 aveva stabilito espressamente la sua applicabilità solo sino al 31.12.2005 per la parte normativa e sino al 31.12.2003 per la parte economica. Ciò significava che, alla data della firma del "nuovo" CCNL la vigenza del vecchio CCNL del 23.11.2004 era da tempo venuta meno, con conseguente venir meno di ogni vincolo temporale al mantenimento dei suoi effetti e conseguente applicabilità del principio di libera recedibilità previsto in materia contrattuale dall'art. 1373 c.c., comma 2.
D'altronde, secondo la Corte territoriale, la disposizione dell'art. 4, comma 2 - secondo cui il contratto avrebbe conservato la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo – avrebbe prodotto solo il limitato effetto di stabilire l'ultravigenza del CCNL, anche successivamente alla scadenza del termine contrattualmente previsto, sino alla stipulazione ad opera di una delle parti di un qualsivoglia nuovo contratto collettivo, non necessariamente con le stesse parti originariamente contraenti. In definitiva, secondo i Giudici, una volta venuta meno la vigenza del precedente CCNL 23.11.2004, appariva del tutto legittima l'applicazione del nuovo CCNL del 2012, al quale la società datrice aveva espressamente aderito.
Avverso tale sentenza i lavoratori ricorrevano per Cassazione unitamente all'organizzazione sindacale di appartenenza.
Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 4, comma 2, CCNL 23.11.2004, con riguardo alla dichiarazione di sopravvenuta perdita di efficacia del CCNL del 2004, in quanto la clausola di ultravigenza contenuta nel comma 2 del predetto articolo prevede come termine finale del contratto la stipula di un nuovo contratto tra le parti, da intendersi indubbiamente come parti originarie. In altre parole, in assenza di un accordo collettivo siglato in modo "soggettivamente" identico al precedente, il CCNL del 2004 non perde la sua efficacia.
Inoltre, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe deciso per la legittimità del recesso unilaterale operato dalla parte datoriale dal contratto del 2004, sulla base di principi normativi e giurisprudenziali del tutto distonici rispetto alla fattispecie, in quanto relativi a contratti collettivi privi della previsione di un termine di durata. Nel caso in esame, invece, le parti non avevano omesso di stabilire un termine, nè avevano espresso la volontà che il contratto avrebbe avuto una durata indeterminata, ma avevano previsto un termine di durata specifico.
Con la sentenza in epigrafe la S.C. ritiene fondato questo motivo di impugnazione.
In particolare, secondo la Cassazione, al fine di verificare la durata e la persistenza dell'efficacia del contratto collettivo del 2004, occorre ricordare che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo in contrasto - secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c. - con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
Ciò significa che sono solo le parti a poter stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza; in assenza di una simile previsione, la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, coincide con la scadenza del termine ivi stabilito e da quel momento la relativa disciplina non è più applicabile, con la conseguenza che i rapporti di lavoro da questi in precedenza regolati restano disciplinati solo dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione delle norme precedenti.
Ebbene, il contratto collettivo del 23.11.2004 ha previsto, un termine di scadenza piuttosto chiaro «il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse)» prorogato, tramite un'esplicita clausola di ultrattività, contenuta nell'art. 4, comma 2 «fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL».
L'accordo prevede dunque un doppio "termine", prima di durata, e poi di proroga dell'efficacia, consistendo quest'ultimo in un evento (la stipula di un nuovo accordo collettivo) che seppur indeterminato nel quando, si presenta certo nell'an.
Secondo la S.C. i giudici del gravame hanno invece argomentato la loro decisione come se nell'accordo del 2004 fosse mancato un termine di durata o come se le parti avessero espressamente previsto una durata indeterminata (circostanza possibile dal momento che, non essendo applicabile la disciplina prevista dal codice civile per i contratti corporativi e, in particolare, la norma dell'art. 2071 c.c., u.c., relativa all'obbligo di determinare la durata del contratto, ben può accadere che un contratto collettivo sia stipulato senza indicazione del termine finale).
Non vi è dubbio che qualora l'accordo del 2004 fosse stato a tempo indeterminato - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - le parti avrebbero avuto la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di un'espressa previsione legale.
Tuttavia, tale principio non può regolare un'ipotesi, come quella in esame, in cui la clausola di ultrattività stabilisce un termine finale (evento futuro sicuro nell'an seppur indeterminato nel quando) correlato ad una nuova negoziazione. La locuzione "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" sta a indicare la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione.
Secondo il Collegio, dunque, - diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello – in questa ipotesi non vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta.
Alla luce di queste ragioni la S.C., con la sentenza in epigrafe, accoglie il motivo di impugnazione e cassa la sentenza del gravame rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
11-03-2021 22:12
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