Segnalazione alla Centrale dei Rischi - Legittimità - Accertamento - Presupposti - Sussistenza del debito segnalato - Insufficienza - Onere della prova - Ripartizione.
Cassazione civile SEZ. III
ORDINANZA DEL 9 FEBBRAIO 2021, N. 3130
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO.
In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.
Si vedano:
a) Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 2014: La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
b) Sez. 3 - , Ordinanza n. 3133 del 2020:Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
23-11-2021 22:53
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