Stazione di servizio: gasolio frammisto ad acqua. Danni. Onere della prova.
In ipotesi di azione di responsabilità contrattuale, discendente dalla richiesta di risarcimento del danno che si assume conseguente all'acquisto di gasolio inquinato, l'attore è tenuto a fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio del di lui autoveicolo provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso l'impresa dalla quale ha acquistato il carburante.
Conformi
Trib. Nocera 7 febbraio 2012
Cass. civ. n. 17889/2020
Cass. civ. n. 3373/2010
Trattasi di azione di responsabilità contrattuale introitata innanzi al Tribunale territorialmente competente da un consumatore/proprietario di un autoveicolo nei confronti dell'impresa dalla quale aveva acquistato il carburante, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti alla vettura di sua proprietà a causa di un rifornimento di carburante risultato inquinato, che ha infirmato il processo di alimentazione del motore, causandone l'arresto del funzionamento.
A sostegno del di lui assunto difensivo l'attore aveva allegato in atto di citazione che, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore convenuto, l'autovettura aveva ripreso la marcia, ma che sin da subito aveva manifestato dei problemi nei sorpassi tanto da non riuscire a superare la velocità di 110 Km/h e che successivamente dopo aver percorso 350 Km la stessa si era bloccata definitivamente tanto da doverla ricoverare presso l'autofficina specializzata autorizzata Renault, dove veniva subito rilevata la presenza di acqua nel carburante. A causa e in conseguenza di ciò, l'attore, aveva chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo pagato per l'acquisto del carburante, oltre al pagamento di una considerevole somma a titolo di risarcimento per aver subito danni patrimoniali, nonché per aver patito un considerevole disagio.
Nel giudizio si costituiva l'impresa convenuta, la quale, nel contestare la domanda attrice, avanzava domanda riconvenzionale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della società fornitrice del carburante, nei cui confronti spiegava domanda di garanzia, quale fornitore del prodotto venduto.
Si costituiva anche la terza chiamata in causa che, nel contestare ogni avversa domanda, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per non aver provato la titolarità effettiva del diritto di proprietà dell'autovettura, nonché la carenza di legittimazione passiva, in quanto non essendo custode dell'impianto non avrebbe potuto esercitare un controllo sulla manutenzione dell'impianto stesso e, dunque, constatare un'eventuale presenza di impurità nei serbatoi.
Istruita la causa a mezzo di interrogatario formale, prova testimoniale e c.t.u., il giudice singolo rigettava la domanda di parte attrice in quanto sfornita di prova, così come rigettava la domanda riconvenzionale in quanto anch'essa sfornita di prova, condannando, però, la sola parte attrice alla refusione integrale delle spese di lite in favore della società convenuta e della terza chiamata in causa.
Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello dall'attore sulla scorta dell'errata valutazione del materiale probatorio e dell'erronea e/o falsa applicazione del governo delle spese di lite.
Il decisum della Corte d'Appello di Napoli, oggetto del presente commento, si contraddistingue per delle questioni giuridiche che afferiscono sia all'aspetto sostanziale che a quello processuale del diritto in materia responsabilità contrattuale e nel precipuo in ordine:
1) all'assolvimento dell'onere della prova (primo e secondo motivo d'appello);
2) alla condanna delle spese di lite dell'attore sia nei confronti del terzo chiamato in causa (pur essendo stato convenuto quest'ultimo in giudizio da altra parte e senza che se ne appalesasse la necessità) che nei confronti del convenuto (pur essendo stata rigettata a quest'ultimo la domanda riconvenzionale e, pertanto, vertendo in situazione di soccombenza reciproca (terzo motivo d'appello)
Con riferimento al primo e secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di primae curae ha errato nel ritenere non sufficientemente provata la domanda di parte attrice, in quanto la stessa aveva fornito attraverso prova documentale e prova testimoniale la circostanza dell'avvenuto rifornimento presso il distributore gestito dalla convenuta, degli interventi di riparazione sulla propria autovettura e del nesso di causalità tra il rifornimento e i danni lamentati.
Orbene, prima di addentrarci in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, appare necessario qualificare giuridicamente la domanda prospettata.
Dai fatti prospettati si deve ritenere che l'attore abbia esercitato l'azione di garanzia per i vizi o la mancanza delle qualità della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e ss.
Si può parlare di vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore, allorquando questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga a un tipo diverso o a una specie diversa da quella pattuita; tali ipotesi si differenziano dalla consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo a un genere diverso, si appalesi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta ( così Cass civ. n. 5202/2007).
Orbene, va rilevato dai fatti di causa, per come anche rappresentato correttamente dalla sentenza di cui è commento, che l'attore ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale, avendo esso richiesto il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo per i guasti che si sono prodotti in conseguenza del rifornimento di gasolio, contenente acqua frammista a carburante, presso la stazione di servizio convenuta in giudizio.
Sennonché, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ. n. 20326/2007).
Ciò posto, nel caso specifico dei vizi, si mette in evidenzia che la distribuzione dell'onere della prova-in capo alle parti venditrice e acquirente-è stato oggetto di differenti interpretazioni, ben delineate e sintetizzate dalla pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 30 giugno 2021 secondo cui: "Segnatamente, fino al 2013, non vi erano incertezze giurisprudenziali sul principio che, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonchè dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, facesse carico al compratore che faccia valere la garanzia (Cass. civ. n. 1035/68, Cass. civ. n. 2841/74, Cass. civ. n. 7986/91, Cass. civ. n. 8533/94 , Cass. civ. n. 8963/98 , Cass. civ. n. 13695/07, Cass. civ. 18125/13").
Detto indirizzo è stato, poi, sovvertito dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 20 settembre 2013, n. 20110, che ha ritenuto il medesimo non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001, avevano unificato la disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
La superiore pronuncia, invero, prendendo le mosse dal fatto "che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata" ha tratto la conclusione che "all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene. Ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore".
Sul contrasto sopra indicato, sono, poi, intervenute le Sezioni Unite, con la pronuncia del 3 maggio 2019 n. 11748 le quali hanno osservato :
a) che "la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi; in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall'art. 1476 c.c., n. 3, non corrisponde - a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore. Le obbligazioni del venditore ... si risolvono infatti ... nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In entrambi i casi, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individuate successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse. Per quanto poi riguarda l'obbligazione di individuazione, è appena il caso di sottolineare che l'eventuale presenza di un vizio nelle cose individuate non costituisce violazione dell'obbligo di individuare cose di qualità non inferiore alla media, giacchè, come reiteratamente affermato da questa Corte, il vizio riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la qualità inerisce alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 28419/13, 6596/16)";
b) che "il disposto dell'art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa"; l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone "il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore";
c) che "la conclusione che precede, tuttavia, non impone di collocare detta ipotesi fuori dal campo dell'inadempimento (più precisamente, dell'inesatto adempimento) del contratto, nel quale tradizionalmente essa è stata collocata, con il conforto della prevalente dottrina, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 5686/85, 7561/06, 14431/06, 20557/12). La consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato persuasivamente osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni";
d) che "con specifico riguardo ai contratti traslativi, la spiegazione delle peculiarità delle patologie dell'effetto traslativo e del funzionamento dei rimedi che la legge ad esse ricollega richiede un superamento del concetto classico di inadempimento - inteso come inattuazione dell'obbligazione contrattuale - e il riconoscimento della possibilità di configurare vere e proprie anomalie dell'attribuzione traslativa. La consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso". "La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi; essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi";
e) "dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza Cass. civ. sez. Unite n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno";
f) "sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi; la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore".
Di talchè, in relazione a quanto statuito dalla pronuncia mentovata della Cass. civ. sez, Unite n. 11748/2019 l'onere di provare i vizi sulla cosa venduta incombe sull'acquirente, il quale è tenuto non solo a rilevare i difetti della cosa acquistata, ma anche a dimostrare il nesso causale esistente tra cosa consegnata e difetto. Di contro, il venditore sarà tenuto alla prova liberatoria della mancanza di colpa solo laddove la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza.
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche, alla parte attrice spetta, dunque, di avere acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta, che il prodotto venduto non aveva le qualità sue proprie in quanto frammisto ad acqua, nonché, il nesso causale tra il predetto vizio ed i danni provocati all'autovettura, incombendo, invece, sulla parte convenuta la prova che – contrariamente all'allegazione attorea – il prodotto venduto aveva le qualità proprie e che non era frammisto ad acqua ovvero che gli eventuali difetti siano stati incolpevolmente ignorati, in poche parole il predetto è tenuto alla prova liberatoria dell'assenza di colpa.
Tanto doverosamente premesso, deve rilevarsi come gli elementi probatori acquisiti nel corso del processo non hanno consentito, secondo la pronuncia di cui è commento, di accertare che effettivamente: " il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta".
E ciò sulla scorta che nel caso di specie non sono state compiute attività come un accertamento tecnico preventivo, prelevando campioni di gasolio inquinati, richiedendo i filmati di videosorveglianza, o quantomeno, non alienando l'autovettura in vista di un'azione giudiziaria.
A ciò aggiungasi che dalla prova testimoniale fornita da parte attrice non è emersa la prova certa, secondo la Corte d'Appello, dell'origine e della causa del danno, e, quindi, della responsabilità della società citata in giudizio.
Difatti, secondo la pronuncia di cui è commento: " l'unica testimone presente al momento del rifornimento è ... Moglie di ... che confermava i fatti di causa, riferendo che l'auto durante il viaggio di andata a Castel di Sangro " non riusciva ad acquisire potenza tanto che per questa ragione durante la loro permanenza utilizzarano la macchina dei loro amici sebbene, invece l'amico in questione, anch'egli esaminato, non ha riferito le ragioni del mancato utilizzo di detta autovettura durante la permanenza a Castel di Sangro".
Tale motivazione a parere dello scrivente è passibile di censura in quanto secondo la pronuncia della Cassazione n. 17889/2020: " corrisponde ad una nozione di comune esperienza, del resto il fatto che chi fa un rifornimento di carburante presso un distributore solitamente non possa sospettare che il carburante sia inquinato dalla presenza di acqua. Altrettanto deve dirsi in ordine alla circostanza dell'avvenuta riparazione dell'automobile presso una certa officina e con l'esborso di una data somma ... "
Né tampoco si può ritenere, come sostenuto sempre dalla Corte d'Appello, che parte convenuta abbia assolto al di lei onere probatorio.
A parere dello scrivente, non si può ritenere che la società convenuta abbia fornito la prova liberatoria su di essa gravante; nel precipuo, si osserva che i testimoni, indicati da quest'ultima, si sono limitati a riferire che nella giornata del 10/07/2008, ossia ben 6 giorni dopo l'acquisto del carburante, oggetto di querelle, avvenuto il 04/07/2008, avevano effettuato le verifiche dell'impianto e lo stesso aveva dato esito negativo, ossia di assenza di acqua.
Invero, la società convenuta, a parere sempre di chi scrive, non ha fornito elementi probatori utili a dare atto dell'esecuzione di effettivi controlli circa lo stato del carburante nella giornata del 04/07/2008 e nei giorni precedenti, non avendo allegato, ad esempio, documenti o registri di carico e scarico dai quali fossero evincibili riferimenti idonei a fornire la prova del buon esito dei controlli di qualità del carburante immesso nelle cisterne e, in particolare, dell'assenza di acqua.
Né, a tal fine, può essere considerato sufficiente l'elemento indiziario e presuntivo, valorizzato invece dalla Corte d'Appello, relativo alla mancanza di lamentele da parte di altri utenti del distributore nella giornata de qua, atteso che la mancata conoscenza di altre segnalazioni di danni collegate alla qualità del carburante nella stessa data, da un lato, non esclude la possibile esistenza di danni non segnalati da parte di altri utenti del distributore e, dall'altro non appare idonea a superare gli elementi e le risultanze di segno contrario acquisiti al processo. (v. sul punto pronunce del Tribunale di Termini Imerese del 30/06/2021 e del Tribunale Potenza del 14/01/2021)
E ciò, a maggior ragione, anche qualora, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio in capo alle parti, si voglia aderire all'orientamento più risalente tendente a inquadrare la responsabilità per vizi nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale tout court; dovendo gravare, in tale ipotesi, su parte attrice il solo onere di allegazione dell'inesatto adempimento della controparte e su quest'ultima l'assenza di vizi nella cosa venduta.
In tal senso, vedasi, in particolare, la sentenza della Cassazione n. 3373/2010, richiamata anche nella sentenza di cui è commento (Anche se poi la Corte d'Appello contraddicendosi applica tutt'altro principio allorquando dopo aver fatto espresso richiamo al principio espresso dalla citata pronuncia (Cass. civ. n. 3373/2010) conclude motivando: "pertanto, anche nella fattispecie in esame compete all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta e la Corte ritiene conformemente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che detta prova non sia stata affatto fornita"), secondo cui "erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante. Competeva alla convenuta, che non aveva contestato la vendita di gasolio all'attore, provare che – contrariamente all'allegazione actorea – tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua".
A parere dello scrivente, diversamente da quanto statuito dalla pronuncia di cui è commento, gli elementi sopra riportati fanno certamente presumere che la causa del danno fosse la presenza di acqua e sedimenti nel carburante.
Ciò in considerazione del fatto riguardante la contiguità temporale tra il rifornimento ed il guasto; contiguità troppo ravvicinata per far pensare ad altre cause, non emerse agli atti e non dimostrate.
Se ne deve dedurre che, attraverso un logico ragionamento deduttivo, il difetto del prodotto( perché inquinato d'acqua e altro materiale) e la sua incidenza causale sul danno (dimostrato attraverso la CTU in atti, - che ha ritenuto comunque la possibilità di una compatibilità tra l'avaria presentata dall'autovettura e la presenza di acqua nel gasolio- e attraverso parte delle fatture depositate) siano certamente accertati. Ciò assume rilevanza sia ai fini dell' applicazione degli articoli 1494 c.c., 130 e 135 del Codice del Consumo per la responsabilità della società convenuta che ai fini dell'applicazione dell' art. 120 del suddetto Codice per la responsabilità del produttore .
Sul terzo motivo di doglianza.
Il decisum si contraddistingue anche per come argomentato in relazione alla soccombenza. Orbene, come rappresentato in premessa, la sentenza di primo grado è stata, altresì, impugnata in punto spese.
Difatti, l'attore si è doluto della condanna alle spese sia nei confronti del terzo chiamato in causa ( pur essendo quest'ultimo stato convenuto in giudizio da altra parte e senza che se ne appalesasse la necessità) che nei confronti del convenuto (pur essendo stata rigettata a quest'ultimo la domanda riconvenzionale e, pertanto, vertendo in ipotesi di soccombenza reciproca), deducendo che le spese di causa avrebbero dovuto essere quantomeno compensate tra le parti. Tale motivo è stato rigettato dalla Corte territoriale, sul cui ragionamento logico giuridico chi scrive concorda, sulla scorta che: " qualora la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste siano poi risultate infondate, la parte, in quanto appunto soccombente, risultata altrettanto soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha giustificato la chiamata in garanzia , deve rifondere le spese, salvo che sia evidente l'arbitraria iniziativa del chiamante" .
Ed invero, in ipotesi di tal fatta, non si può prescindere da due principi di diritto il primo è quello secondo cui: "la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo funzionale a deviare verso quest'ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l'esame della domanda di garanzia resta assorbito" ed il secondo è quello per il quale : "le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. civ. n. 2492/16 e 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. civ. n. 7431/12, Cass. civ. n. 8363/10 e Cass. civ. n. 6514/04).
Coordinando tra loro tali principi, si ottiene che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, e se tale arbitrarietà non sussistesse condannare l'attore anche per le spese di tale parte convenuta in giudizio.
Ciò detto, la chiamata in garanzia da parte del distributore nei confronti del fornitore è assolutamente fondata, in quanto a detta dell'attore il bene non risultava conforme a quello oggetto di contratto di compravendita, difatti così si legge nella sentenza di cui è commento: " ai sensi dell'art. 1490 c.c. e ss il venditore finale, chiamato a risarcire i danni al compratore per vizi o difetti della cosa venduta, ha diritto di rivalsa nei confronti del produttore ( o del suo dante causa), il quale ha titolo nei vizi denunciati dal consumatore e posti a fondamento della sua domanda. È dunque evidente, che qualora la pretesa attorea fosse risultata fondata, la società petrolifera si sarebbe trovata in un regime di corresponsabilità con la soc…..e, quindi, le conseguenze pregiudizievoli si sarebbero riversate in tutto o in parte anche sulla stessa".
Quanto poi alla soccombenza reciproca con la condanna di una sola parte alle spese di lite, occorre dire che correttamente la corte ha ritenuto di rigettare anche tale doglianza.
Difatti, nel caso di specie, non ci troviamo innanzi a un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ma in ipotesi di totale rigetto delle domande proposte dall'attore, dove la domanda del convenuto avanzata in tale giudizio in via riconvenzionale era meramente accessoria in quanto trattavasi di domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Difatti, giusta pronuncia della Cassazione n. 11792/2018 stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. riguardo all'effettivo tema di lite cui va comparata la verifica della soccombenza, l'eventuale rigetto della stessa, come nel caso de qu o, non dà luogo a una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte e idonee a determinare la soccombenza reciproca. Ma quand'anche non fosse così (ma così è) l'art. 92, 2 comma c.p.c., dispone che "se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti."
La norma, pertanto, consente ("può") al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione. Dunque, anche nell'ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato dall'impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito
Pertanto, anche sotto quest'aspetto la sentenza di cui è commento appare conforme a diritto.
Riferimenti normativi:
Art.1490 s.s. c.c.
Corte d'Appello di Napoli, sentenza 22 luglio 2021, n. 2877 12-09-2021 11:14
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