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Sentenza

Trapani. Avvocato palermitano condannato dalla Cassazione al pagamento di euro 3...
Trapani. Avvocato palermitano condannato dalla Cassazione al pagamento di euro 3.500,00. Aveva redatto il ricorso per Cassazione per il cliente, senza avere la procura speciale.
Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 19184 Anno 2021 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 06/07/2021
ORDINANZA
sul ricorso 3798-2020 proposto da:
V.V. , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,rappresentato e difeso dall'avvocato S. R.
- ricorrente -
contro
UNIPOLSAI ASS.NI SPA , in persona del Procuratore pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALAMTTA 27, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GRECO, rappresentata e difesa
dall'avvocato G.R.E.;
- controricorrenteavverso
la sentenza n. 1467/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata l' 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ANTONELLA PELLECCHIA.
Rilevato che:
1. Nel 2014, V.V.  convenne dinanzi il Tribunale di Trapani la Unipolsai Assicurazioni al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici patiti in seguito a un sinistro stradale intercorso con C.F., assicurato con la compagnia convenuta.
L'attore dedusse che la Axa S.p.a., sua compagnia assicuratrice, prese in carico la gestione del sinistro ex art. 149 C.D.PA. ma dopo aver valutato i danni non procedette alla liquidazione, nonostante la presenza del modulo
CAI a fuma congiunta in cui il danneggiante aveva riconosciuto la sua colpa esclusiva.
L'attore convenne in giudizio la compagnia in regime di indennizzo diretto per risarcire i danni patiti. Successivamente alla notifica dell'atto di citazione V. fu dichiarato guarito con postumi invalidanti superiori al
9 % per cui Axa S.p.a. decise di interrompere la gestione del risarcimento per lesioni con rinvio alla UnipolSai per il risarcimento ex art. 148 C.D.P.A. stante gli accordi correnti tra le compagnie assicurative.
Il Giudice di Pace accolse la domanda proposta da V. e condannò Axa s.p.a. a risarcire solo i danni alle cose.
L'attore propose dunque diversa azione risarcitoria per ottenere dalla UnpolaSai il risarcimento dei danni fisici ex art. 148 C.D.P.A. La compagnia convenuta si costituì in giudizio eccependo la improponibilità della domanda attorea per frazionamento del credito.
Il Tribunale di Trapani, con ordinanza n. 8/2015 emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. accolse l'eccezione proposta dalla UnipolSai e rigettò la domanda principale dell'attore, ritenendo che i danni derivanti da unico
fatto illecito dovessero esser fatti valere in unica sede giurisdizionale.
2. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n.1467/2019 pubblicata1'11 luglio 2019, ha rigettato il gravame proposto dal V. avverso la pronuncia di prime cure e lo ha condannato alle spese del giudizio pari a
curo 10.740,00.
I giudici di merito hanno riconosciuto un illegittimo frazionamento del credito stante l'assenza di una ragione per la quale l'appellante non avrebbe potuto richiedere il risarcimento delle cose contestualmente alla richiesta
di risarcimento per i danni fisici. La Corte ha quindi affermato come sia contrario ai principi di buona fede e correttezza frazionare un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio in plurime richieste
giurisdizionali e ha ritenuto non provata l'urgenza di riparare i danni materiali.
3. Avverso la suddetta pronuncia V.V. propone ricorso per  cassazione sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
La UnipolSai resiste con controricorso. Ha depositato memoria irrituale in quanto inviata per posta..
Considerato che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 148 e 149 del CDAP in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3". Il frazionamento del credito sarebbe da asserire alla gestione
del sinistro svolta da Axa s.p.a. insieme alla UnipolSai, stante che l'originaria domanda avanzata dal ricorrente non avrebbe riguardato i soli danni materiali ma anche quelli fisici. In seguito alla dichiarazione del
medico legale, che accertava una invalidità superiore al 9 %, la Axa s.p.a. avrebbe interrotto la gestione del sinistro in ambito contrattuale, non potendo proseguire all'indennizzo diretto dei danni fisici superata quella
soglia percentuale di invalidità e avrebbe invitato il ricorrente a rivolgersi alla UnipolSai in regime di responsabilità extra contrattuale per il risarcimento dei danni fisici, in base agli accordi presi tra le compagnie
as sicurative.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 D.P.R. 245 del 2006, oltre che dell'art. 150 del d.lgs. 209/2005 in relazione all'art. 360 c.p.c. n.3". Secondo il
ricorrente non sarebbe ipotizzabile il frazionamento del credito stante l'assenza dell'unicità del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria.
Invero lo stesso D.P.R. 245 del 2006, che regola la CARD, prevedrebbe due rapporti obbligatori, uno extra contrattuale ex art. 148 ed uno di naturacontrattuale ex art. 149, in ragione della consistenza dei postumi
invalidanti. Sarebbe dunque la stessa normativa ad imporre la scissione del rapporto obbligatorio alle compagnie assicurative le quali poi a loro volta la obbligano al danneggiato come avvenuto nel caso di specie, dove le
lesioni fisiche subite superavano la soglia per richiedere la sola gestione inambito contrattuale.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."in quanto l'inerzia di Axa S.p.a. nel richiedere l'accertamento medico legale
dei danni fisici subiti dal ricorrente avrebbe precluso al ricorrente di proporre anche la domanda di risarcimento di tali danni. Inoltre, il danneggiato avrebbe interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio per
richiedere solo i danni a cose laddove non sia guarito ed agire successivamente con separato processo all'esito della guarigione per richiedere il danno da lesione, come avvenuto nel caso di specie.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. n. 5", in quanto sia il Tribunale che la Corte d'appello avrebbero omesso di considerare la
portata probatoria della corrispondenza intrattenuta con le società assicuratrici nel corso dell'iter risarcitorio dalla quale si desumerebbe l'imputabilità alle sole compagnie della volontà di disarticolare la domanda
risarcitoria.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta "nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4" in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di dichiarare la nullità strutturale dell'ordinanza
pronunciata da un giudice onorario assente dalla pianta organica del
Tribunale di Trapani. 
Il ricorso è inammissibile in quanto privo di procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.. E' lo stesso ricorrente che afferma nell'epigrafe del ricorso che è stato proposto 'sulla base della procura in calce all'originario
ricorso in primo grado ed al successivo atto di appello'. 
Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di
legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito,
ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (Cfr. Cass. S.U. n.
488/2000).
Tra l'altro si evidenzia che questa Corte, con Ordinanza n. 9358/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite alle SU la questione, fra le altre, di quali condizioni siano richieste nel caso di procura rilasciata su foglio separato
ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Ebbene tale ordinanza non si applica al caso di specie perché, nel caso in questione, non vi è procura su foglio separato rispetto al ricorso.
Nel caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
come novellato dalla 1. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di
contributo unificato (Cass. n. 32008, del 9 dicembre 2019; Cass. n. 25435, del 10 ottobre 2019; Cass. n. 14281, del 20 giugno 2006).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, va emessa la dichiarazione di cui all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla 1. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale
assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (cfr. già Cass. 21 settembre 2015, n. 18577, fra le altre).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'avvocato S.R. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità  in favore della controricorrente che liquida in complessivi Europari ad euro 3500.00 di cui 
200 euro per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'avv. S.R.  dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
Il Presidemte
Avv. Antonino Sugamele

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