Usura: è necessario produrre in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia?
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 08-07-2021) 20-10-2021, n. 29240
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31438/2019 proposto da:
C.E., CU.LU., CU.AN., CU.MA., CU.EL., in qualità di eredi legittimi di Cu.Mi., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA BAFILE, 5 - INT. 8, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARGHERITA SIMONETTA VERLINGIERI, ENRICA DE GREGORIO e COSTANZO DI PIETRO, con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
UNICREDIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la rappresenta e difende, con procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2006/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo
Che:
I sigg.ri Cu. e C.E., quali eredi di Cu.Mi., convennero innanzi al Tribunale di Roma la Unicredit s.p.a. per accertare la nullità di sei contratti di mutuo fondiario conclusi tra il loro dante causa, la Cassa di risparmio di Roma, e la Banca di Roma, allegando l'indeterminatezza del tasso d'interesse, l'usurarietà degli interessi versati e la relativa capitalizzazione e, per il solo mutuo del 12.10.99, anche la carenza di causa e l'illiceità dell'oggetto.
Gli attori, di conseguenza, chiesero la condanna della Unicredit s.p.a. alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, oltre interessi e rivalutazione, nonchè il risarcimento dei danni per le erronee segnalazioni periodiche alla Centrale-Rischi della Banca d'Italia, con conseguente risoluzione dei contratti per violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il Tribunale respinse le domande, accogliendo l'eccezione di prescrizione relativa all'azione di ripetizione d'indebito, per alcuni contratti, e ritenendo l'infondatezza delle domande relative alla nullità del tasso d'interesse, per uno dei contratti, e alla carenza della causa ed indeterminatezza del tasso d'interessi per altro contratto.
Gli eredi di Cu.Mi. proposero appello avverso la suddetta sentenza che la Corte territoriale, con sentenza del 21.3.19, rigettò, osservando che: il primo motivo era inammissibile per mancanza di una specifica critica; era da escludere l'indeterminatezza delle clausole sul tasso degli interessi di alcuni contratti di mutuo fondiario, avendo il Tribunale motivato sulla chiara determinabilità di tali clausole; non era emersa l'usurarietà dei tassi d'interessi. per il periodo successivo alla L. n. 108 del 1996, attesa la tardività della produzione dei decreti attuativi, in quanto atti amministrativi il cui onere di allegazione gravava sugli attori; le segnalazioni della banca mutuante alla centrale-rischi non erano illegittime in ragione dell'effettiva situazione di indebitamento e d'inadempimento da parte dello stipulatario dei contratti di mutuo, del tutto ingiustificata e non dipendente da responsabilità della stessa banca: la richiesta di c.t.u. era inammissibile poichè esplorativa, mentre sulla questione relativa all'anatocismo il motivo di gravame era generico e dunque inammissibile.
Gli eredi di Cu.Mi. ricorrono in cassazione con quattro motivi.
L'Unicredit s.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
Il primo motivo deduce l'omessa pronuncia, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., e nullità della sentenza impugnata, lamentando che la Corte d'appello avesse adottato una motivazione apparente, meramente confermativa della motivazione del Tribunale, senza dunque esaminare in concreto i motivi d'appello. In particolare, i ricorrenti contestano la decisione sulla prescrizione in ordine alla data di decorrenza della stessa, che avrebbe dovuto essere determinata nel giorno dell'ultimo versamento relativo all'ultimo contratto di mutuo del 12.10.99, considerato il collegamento funzionale tra i vari contratti e l'unicità della causa concreta degli stessi.
Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione, avendo la Corte d'appello omesso di vagliare i motivi del gravame.
Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 345, 112, 163 e 115 c.p.c., dell'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, dell'art. 161 c.p.c., per aver la Corte territoriale deciso la causa escludendo che i mutui stipulati potessero integrare mutui di scopo, questione che non aveva costituito oggetto della domanda introduttiva del giudizio, pervenendo così su tale premessa ad escludere il collegamento funzionale tra i vari contratti, omettendo di conseguenza di accertare che i mutui erano stati in concreto finalizzati all'estinzione dei debiti del mutuatario verso la banca.
Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 61 ss. c.p.c., dell'art. 183 c.p.c., comma 6, dell'art. 116 c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado disposto la richiesta c.t.u. volta ad accertare la finalizzazione dei mutui all'estinzione del debito del mutuatario verso la banca mutuante.
Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 345 e 113 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., u.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, perchè tardiva, la produzione dei decreti amministrativi di attuazione della L. n. 108, trattandosi di atti sostanzialmente normativi a contenuto innovativo.
Il ricorso va accolto limitatamente al quinto motivo, per quanto sarà esposto.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non avrebbe pronunciato sulla questione del collegamento tra i vari contratti di finanziamento. Tale censura è diretta sostanzialmente al riesame dei fatti di causa sulla questione del collegamento negoziale che, però, ha costituito oggetto della esaustiva motivazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè la sentenza impugnata è stata motivata su ogni motivo d'appello. La doglianza è anche generica, non indicando specificamente i punti della decisione in ordine ai quali il giudice di merito avrebbe omesso di motivare.
Il terzo motivo è del pari inammissibile. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato in maniera difforme dal motivo d'appello riguardante il collegamento funzionale tra i vari contratti di mutuo. Tale critica non coglie però la ratio decidendi, nel senso che la Corte territoriale ha invece pronunciato sulla specifica questione del predetto collegamento funzionale negoziale, laddove il riferimento ai mutui di scopo ha costituito solo un argomento a sostegno della decisione nell'ambito della complessiva motivazione della sentenza.
Pertanto, va affermato che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcuna pronuncia difforme dal contenuto dei motivi d'appello, come denunziato.
Il quinto motivo è invece fondato.
I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità della produzione in appello dei decreti attuativi relativi alla determinazione del tasso-soglia per l'accertamento degli interessi usurari di cui alla L. n. 108 del 1996, poichè tardiva.
Al riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio iura novit curia, trattandosi di atti amministrativi (Cass., n. 8883/2020; Cass. n. 2661/20, su una questione analoga in tema di conoscenza delle norme dei piani regolatori e regolamenti comunali in ordine alle distanze edilizie quali prescrizioni integrative delle norme del c.c.).
Al riguardo, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d'appello riguarda fattispecie afferenti a decreti di contenuto differente da quelli inerenti alla L. n. 108 del 1996 in tema di accertamento del carattere usurario degli interessi relativi ai rapporti bancari.
Il quarto motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del quinto.
In applicazione del suddetto orientamento, cui il collegio intende dare continuità, in accoglimento del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello competente anche perchè provveda sul regime delle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, assorbito il quarto, dichiarando inammissibili i primi tre motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
02-11-2021 15:28
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