Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Operatività nei confronti della vittima trasportata a bordo del veicolo - Esclusione - Consapevolezza del trasportato assicurato della mancanza di autorizzazione alla guida - Irrilevanza.
Cassazione civile SEZ. III
SENTENZA 6 APRILE 2022, N. 11246
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.
In precedenza, si segnalano:
i) Sez. III, Ordinanza n. 1269/2018: in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.18 della l. n. 990 del 1969 (e, attualmente, l'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005) deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché l'assicuratore non può esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'assicurato proprietario del veicolo ove egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, al fine di evitare che lo stesso debba restituire quanto conseguito per effetto del risarcimento, senza che possa essere opposta la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, salvo che l'assicurato fosse a conoscenza della circostanza che il mezzo era stato rubato.
ii) Sez. VI-3, Ordinanza n. 13738 del 2020: in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente).
30-12-2022 20:39
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