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Sentenza

Comunicazioni indesiderate - Uso di sistemi automatizzati di chiamata o comunica...
Comunicazioni indesiderate - Uso di sistemi automatizzati di chiamata o comunicazione per fini commerciali - Equiparazione della mancanza di consenso espresso al dissenso - Conseguenze - Invio di comunicazioni automatizzate per ottenere il consenso mancante - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Cassazione civile SEZ. 1

ORDINANZA DEL 28 MARZO 2022, N. 9920



In tema di comunicazioni indesiderate ex art. 130 d.lgs. n. 196 del 2003, la mancanza di consenso all'uso di sistemi automatizzati per campagne di "marketing" deve intendersi come espressione di dissenso, con la conseguenza ogni comunicazione automatizzata volta a farne mutare la volontà costituisce essa stessa una comunicazione commerciale non consentita, in quanto finalizzata a commercializzare il servizio aggiuntivo nonostante la mancanza di una preventiva autorizzazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nonostante la mancanza di consenso esplicito ad attività pubblicitarie o promozionali automatizzate, aveva ritenuto legittimo l'invio di sms da parte di un gestore telefonico al fine di acquisire il consenso al successivo inoltro di offerte commerciali).

Si vedano:

i) Sez. 2, Sentenza n. 14326 del 2014:L'invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici, se non preceduto dall'informativa sul trattamento del dato personale e dall'acquisizione del consenso del titolare, integra due illeciti amministrativi, consistenti, da un lato, dall'omessa informativa ex artt. 13 e 161 del "codice della privacy", e, dall'altro, dalla non assentita comunicazione automatizzata ex artt. 23, 130, 162, comma 2 bis, e 167 del medesimo codice.

ii)Sez. 1 - , Ordinanza n. 11019 del 2021:Una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing da chi l'abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa "comunicazione commerciale" poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo, ai sensi dell'art. 130, c. 3 e 23 codice privacy, il trattamento dei dati personali delle persone contattate, in assenza di consenso legittimamente manifestato, anche a prescindere dal fatto che l'interessato sia iscritto "nel registro pubblico delle opposizioni".( Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che aveva vietato "l'ulteriore trattamento per fini di marketing dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna "recupero consenso", in base alle quale nel corso del 2015 molti ex clienti Telecom - che non avevano mai espresso il consenso o che lo avevano espressamente negato - avevano ricevuto telefonate con le quali veniva loro richiesto il consenso per offerte commerciali, prevedendosi anche la possibilità contestuale di concludere singoli nuovi contratti). 
Avv. Antonino Sugamele

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